L’erogazione dei servizi pubblici non può essere a titolo gratuito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 283/2023/PAR, in riscontro ad un quesito di un Comune, ha rilevato che gli enti non possano stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, la totale e generalizzata gratuità dei servizi soggetti a tariffazione. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto Comune se sia legittimo disporre in via eccezionale e per la durata di un anno, l’esenzione generalizzata dal pagamento del servizio di illuminazione votiva, in favore di tutti gli utenti residenti, compensando il concessionario del corrispondente mancato gettito tariffario…”, tenuto conto che non vi sarebbe alcun aggravio sul bilancio dell’ente in quanto verrebbe, a tal fine, utilizzata un’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato.

I giudici ricordano come l’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale rispetto all’art. 117, comma 1, del Tuel (oggetto di abrogazione da parte dell’art. 37, comma 1, lettera b cit. e il cui contenuto in gran parte confluisce nel comma 3) preveda che il principio dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione – che deve indirizzare gli enti affidanti nella determinazione delle tariffe dei servizi – non sia disgiunto dal perseguimento di regimi produttivi che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.

Il comma 3 del medesimo articolo 26 prevede espressamente: “… Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori…”. Ad avviso del Collegio, l’art. 26, comma 3 è una norma di stretta interpretazione, che non contempla affatto la gratuità generalizzata del servizio, disposta, tra l’altro, come prospetta il comune istante, in relazione a logiche e circostanze differenti da quelle previste espressamente dalla legge quali, per l’appunto, la sussistenza di una reale e verificata “…condizione di disagio economico o sociale…”; l’applicazione di tariffe cd. agevolate, presuppone, in ogni caso, che l’ente disciplini la soggetta materia con una propria specifica regolamentazione che ne definisca i criteri applicativi e le modalità operative, in esecuzione della politica tariffaria adottata.

Né, a diverse conclusioni può giungersi, in considerazione di quanto affermato dal comune in relazione alla circostanza per cui non vi sarebbe alcun ulteriore esborso gravante sul bilancio dell’ente, attesa l’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato, per tale specifico fine.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato

Con la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022, in merito alla determinazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), per le occupazioni effettuate su aree di mercato, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal comma 843.

Il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 dispone che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nella determinazione delle tariffe, l’ente locale deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.  Per le occupazioni temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal  comma 843, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. È possibile prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION