La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 120/2022, fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del numero degli abitanti, ai fini della corresponsione delle indennità di carica ed altri adempimenti relativi ai Comuni con più di 5.000 abitanti.
La Corte ricorda che con delibera n. 7/2010/QMIG, la Sezione delle autonomie ha ritenuto che “la rilevazione
delle dimensioni demografiche dell’ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000” e, dunque, per i comuni – come costantemente affermato dalla successiva giurisprudenza contabile – al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat (ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 94/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 58/2021/PAR). L’art. 156 del TUEL prevede che le disposizioni del testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario e alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, “vanno interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”. L’art. 37 del TUEL, nel disciplinare la composizione del consiglio comunale e del consiglio provinciale in base al numero degli abitanti, fa riferimento invece ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.
Di recente, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). In particolare, all’art. 1, comma 583, è stato previsto che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle
regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”.
La redazione PERK SOLUTION