Con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022, avente per oggetto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, “Attuazione della direttiva UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rende note le prime indicazioni con riferimento anche al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti, d’intesa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il D.Lgs. n. 104/2022, in vigore dal prossimo 13 agosto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.
L’Ispettorato affronta un excursus sul campo di applicazione della disciplina in parola, sulle modalità e termini di comunicazione delle informazioni al lavoratore, sulle principali modifiche apportate al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, ponendo in evidenza le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei nuovi obblighi informativi.
Con specifico riferimento alle modalità di comunicazione delle informazioni, la Circolare chiarisce che, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui al novellato art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (come per esempio orario di lavoro giornaliero per numero giorni alla settimana e importo retribuzione mensile per numero delle mensilità), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.
La redazione PERK SOLUTION