Centri estivi 2022, fondi ai Comuni previsti dal decreto semplificazioni fiscali

Il Decreto Legge n. 73/2022 recante ”Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro”, pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 , prevede all’art. 39 l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.73 del 2022 (ossia, entro il 20 agosto 2022), il Ministro per le pari opportunità e la famiglia procederà ad adottare un decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie spettanti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto individuerà, altresì, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

L’elenco dei Comuni comprenderà tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (ossia, entro il 21 luglio 2022), dichiarino alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa, utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica: dipofam.centriestivi@governo.it e secondo il seguente modello: “Lo scrivente Comune di XXX (Provincia XXX – Regione XXX) dichiara con la presente comunicazione di non voler aderire alle iniziative previste dall’art. 39 del decreto-legge 21 giugno. n.° 73”.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto semplificazioni: indennità una tantum per i dipendenti pubblici e misure sociali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Tra le misure in ambito lavoro e sociale si evidenziano le disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, contenute all’art. 36, comma 1. Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti (art. 31, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50) in favore dei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il suddetto Dicastero e l’INPS. Inoltre, i beneficiari non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 31, comma 1, del Decreto Aiuti.

È stata modificata la disciplina sull’assegno unico e universale (art. 38) con l’introduzione della lett. c-bis al c. 1 dell’art. 2, D.Lgs. 230/2021. In particolare, l’AUU verrà riconosciuto anche ai nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992.

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa sono previste all’art. 39, con l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Semplificazioni Fiscali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (vedi decreto).

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 per l’approvazione delle delibere consiliari è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION