Dopo aver ricevuto dal Parlamento l’autorizzazione a un ulteriore ricorso all’indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026, il Governo dovrebbe, entro la prossima settimana, varare il c.d. decreto di agosto; c’è già una bozza di 91 articoli. Lavoro, salute, scuola, enti locali, sostegno e rilancio dell’economia e fisco: questi i principali temi delle misure del decreto. Per quanto riguarda le misure per gli enti locali evidenziamo, in particolare, l’incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Il riparto delle risorse aggiuntive del fondo è previsto per il 20 novembre 2020, da attuarsi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, gli enti beneficiari sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022.