Debiti fuori bilancio 2020, scade oggi il termine per l’invio del questionario

Al fine di acquisire i dati utili per riferire al Parlamento sui risultati della finanza locale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.02.1982, n. 51, come ogni anno, la Corte dei conti richiede a tutti gli enti locali (Città metropolitane, province e comuni) di procedere alla compilazione on-line del questionario debiti fuori bilancio 2020, disponibile sul sistema “Con.Te”. Il termine di scadenza per l’invio del questionario è previsto per oggi, 31 maggio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, riconoscimento massivo e tardivo dei debiti fuori bilancio

Il riconoscimento massivo e tardivo di debiti fuori bilancio viola i principi di sana e corretta gestione finanziaria. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 45/2021, a seguito dell’esame del rendiconto di gestione di un Comune. Nel caso di specie, è emerso che l’ente abbia riconosciuto, nell’anno 2017, n. 212 posizioni debitorie emerse negli esercizi 2001-2016, mentre nel 2018 sono stati riconosciuti n. 17 posizioni debitorie emerse negli esercizi 2015-2017. La Sezione ha ribadito che «i principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l’attendibilità delle risultanze di gestione e l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’ente. Infatti, nel regolamentare il procedimento di riconoscimento, l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, che tale adempimento debba trovare attuazione almeno in occasione dell’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità. In questa prospettiva, il riferimento, ad opera dell’art. 194 co. 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come una corretta applicazione dell’istituto, in presenza dei presupposti di legge, debba consentire di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell’esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria. Inoltre, la tempestività della segnalazione dell’insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l’insorgere di ulteriori passività a carico dell’ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia (Sezione regionale controllo Veneto, n. 130/2019/PRSE)» (Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2021/PRSE). Inoltre, il ritardo nel riconoscimento, con rinvio a esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Privo di valenza giustificatrice appare il riferimento al fatto che, nonostante il tardivo riconoscimento e pagamento dei debiti, i creditori non abbiano richiesto somme aggiuntive; si tratta di circostanza che solo in via puramente casuale ha impedito che il bilancio comunale fosse gravato da ulteriori oneri.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I debiti da sentenza esecutiva della società in house non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio dall’ente locale

Non è possibile attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti di una società in house, rispetto alla quale, si rileva l’estraneità della posizione giuridica dell’ente socio. È la risposta fornita dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 14/2021/PAR, ad una richiesta di parere presentata dal Comune di Roma, in merito alla possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio originati da sentenze sfavorevoli emesse nei confronti di una società in house strumentale quali debiti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a) ovvero da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 (art. 194, comma 1, lett. e) TUEL. Fatta questa breve premessa sull’art. 194 TUEL e sulla disciplina dei debiti fuori bilancio ivi prevista, la Sezione precisa che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società di diritto comune implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta: in primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità. Costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti la circostanza per cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio. Tale principio non viene meno nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, anche assumendone il controllo, in quanto il rapporto tra la società e l’ente è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo lo stesso influire sul funzionamento della società avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Il sostegno finanziario, erogato da un ente locale ad un organismo partecipato per far fronte agli oneri da contenzioso di quest’ultimo, appare inquadrabile nella diversa fattispecie dell’accollo di debiti altrui che l’ente pubblico, pur non essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali, previa valutazione di sostenibilità finanziaria dell’operazione, razionalità economica e rigorosa motivazione delle specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico (non riducibili alla sola tutela delle ragioni creditorie) tali da giustificare la perdita del beneficio della limitazione legale della propria responsabilità patrimoniale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di DFB che siano già stati ammessi alla massa passiva

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 26/2021 ha ribadito che il Consiglio comunale non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dalla Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del Tuel. Nel merito, si era già espressa la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, pronunciando il seguente principio di diritto “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” Di fatto viene superato l’orientamento restrittivo, maturato presso molte Sezioni regionali di controllo, che hanno ritenuto necessario il previo riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare ai fini dell’inclusione del piano di rilevazione. La disciplina relativa al dissesto presenta, infatti, caratteri di specialità e dal quadro normativo si rileva la volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Con l’art. 254 del TUEL il legislatore si è fatto carico di apprestare in favore dell’organo straordinario di liquidazione idonei strumenti istruttori per adottare le determinazioni di competenza anche con riguardo alle ipotesi di debito fuori bilancio connotate da maggiori margini di discrezionalità. La competenza dell’Osl al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è da intendersi in senso atecnico e l’inserimento nella massa passiva del debito da parte dell’Osl ha funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti per le successive fasi di liquidazione e pagamento, senza ulteriori formalità in capo agli organi comunali, ordinari e straordinari. Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Questionario debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione dell’esercizio 2019

La Corte dei conti comunica l’apertura dei termini per l’acquisizione, attraverso lapplicativo “Con.Te.”, dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell’esercizio 2019.
Al fine di acquisire i dati utili per riferire al Parlamento sui risultati della finanza locale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.02.1982, n. 51, come ogni anno, è richiesto a tutti gli enti locali (Città metropolitane, province e comuni) di procedere alla compilazione on-line del questionario debiti fuori bilancio 2019, disponibile sul sistema “Con.Te”. Gli enti dovranno adempiere entro il termine del 10 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, possibile la rateizzazione debiti fuori bilancio oltre il triennio

Come noto, la normativa di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – norma di carattere eccezionale, non derogabile se non attraverso una modifica legislativa espressa –  precisando ambito e procedure di riconoscibilità, disciplina, in modo compiuto e circostanziato, le fattispecie dei debiti fuori bilancio riconoscibili (art.194, comma 1), la procedura per il riconoscimento degli stessi (art.193, comma 2), i mezzi di finanziamento per la copertura degli oneri relativi (art.193, comma 3, e art.194, comma 3), nonché la possibilità che tali oneri siano ripartiti in più esercizi finanziari (art.194, comma 2).  La norma, avendo valore cogente, non lascia alcun spazio di discrezionalità circa la condotta che l’ente locale deve seguire, ovvero procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto la sua finalità è quella di sanare l’irregolarità gestionale, sia pure a determinate condizioni, con il contestuale ripristino degli equilibri del bilancio ed il superamento del rischio di possibili oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l’ente, i connotati del danno erariale.
In particolare, il comma 2 dell’art. 194 TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. La disposizione, infatti, testualmente recita “Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 194 stabilisce che per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale possa far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL.
L’art. 53, comma 6 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, modifica il solo comma 3 dell’articolo 194, disponendo che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti “nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un’interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene “estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni” (prevista dal comma 2 del medesimo articolo 194) “garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ricordiamo che con deliberazione n. 21/2018 la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha evidenziato che l’accordo con i creditori richiede il consenso di entrambe le parti; se il creditore non intende accedere ad un’ipotesi di rateizzazione, l’ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano. Inoltre, la Sezione ha chiarito che per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti a condizione che le relative coperture siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Pertanto, l’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non si estende alle spese legali sostenute per la propria difesa

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune condannato deve rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione consiliare, secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 99/2020. Nel caso di specie, il commissario per la provvisoria gestione del comune ha presentato richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune, in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza. Dalla stessa prospettazione della richiesta di parere è desumibile che l’ente non abbia seguito le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale. Data la diversità delle due fattispecie, non è possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, prospettare una pretesa “estensione” alla seconda fattispecie del riconoscimento operato in relazione alla prima. Spetterà al comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare se – e a quale titolo – riconoscere con la procedura prevista dall’articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL, anche le spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio.
A tal riguardo, si rammenta che secondo l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (art. 194, c. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l’ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l’ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l’ente territoriale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ascrivibile, invece, alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL comporta l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta causa, puntualmente dedotti e dimostrati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti in dissesto: spetta all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva

Con deliberazione n. 12/2020, la Corte dei conti – Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi  sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, ordine alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai debiti fuori bilancio per i quali l’Ente, ancora in bonis, non abbia provveduto alla adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento ex art. 194 Tuel, ha chiarito che “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” La problematica è stata, invero, oggetto, sia pur nell’ambito della disamina di una più specifica e circoscritta fattispecie, dell’atto di orientamento reso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, laddove, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva, ed alle poste da ricomprendere nella stessa, è stato rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel. Ciò nondimeno la Sezione aveva precisato che, “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio in enti dissestati

Un Comune campano in dissesto ha posto una serie di quesiti alla Sezione regionale della Corte dei conti, attinenti alla delicatissima fase della rilevazione della massa passiva del dissesto e, in particolare, all’individuazione del corretto iter amministrativo da seguire allorquando vengano in rilevo debiti fuori bilancio, formatisi prima della dichiarazione di dissesto e non riconosciuti dall’Ente entro la data di tale dichiarazione. In sintesi, il punto di interesse del Comune istante risiede nella necessità di sapere se, per la formazione della massa passiva (ex art. 254 TUEL), sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare, per il riconoscimento del debito” da inserire nella massa stessa, o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le sole obbligazioni passive che nascono da “fatti ed agli atti i gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato”.
I giudici contabili, con deliberazione n. 57/2020, dopo un’ampia ricostruzione normativa del dissesto, esamina l’orientamento consolidato della magistratura contabile che in più occasioni si è negativamente pronunziata sulla possibilità di individuare “deroghe” all’ordinaria competenza del consiglio comunale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, anche in pendenza della procedura di dissesto. Non è normativamente previsto o altrimenti ricavabile dall’apparato ordinamentale, il potere dell’OSL di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva dell’Ente.
Tuttavia, tale orientamento, secondo i giudici campani, non tiene in debita considerazione le norme speciali applicabili alla procedura di dissesto, laddove quest’ultime danno luogo ad un “microsistema normativo” di regole proprie, inderogabili ed eccezionali, da valutare nella loro specialità (e specificità di interessi perseguiti) in sé ed in comparazione con le norme generali, che possono essere applicate al dissesto solo se compatibili con i superiori interessi che giustificano il predetto “microsistema”. La situazione di dissesto finanziario, dunque, presuppone – per definizione – proprio l’impossibilità di far fronte alle criticità economico-finanziarie con le “modalità” di cui agli artt. 193 e 194, ossia con le procedure ordinarie di riequilibrio e con le procedure ordinarie di riconoscimento di debito. In pendenza del dissesto, le esigenze ordinarie “sbiadiscono” a favore di quelle straordinarie, proprie del dissesto stesso, sinteticamente riassumibili nella necessità di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente in uno con la tutela dei creditori dell’Ente stesso, da realizzare in tempi celeri e con procedure flessibili, rette dall’Organo Straordinario di Liquidazione. Del resto, la separazione gestionale e patrimoniale che caratterizza la procedura straordinaria, nonché lo stato di conclamato squilibrio finanziario, che caratterizzano il dissesto, svuotano di significato la deliberazione del consiglio, per le finalità alle quali essa è ordinariamente preordinata, e segnatamente per la riconduzione al ciclo di bilancio della spesa, oltre che per la verifica degli equilibri del bilancio stesso e per la provvista di copertura dei relativi oneri finanziari. La possibile legittimazione dell’OSL al riconoscimento dei debiti dell’ente dissestato, secondo la Corte, potrebbe essere compatibile anche con la natura del potere esercitato con il predetto riconoscimento per le cinque fattispecie elencate dal comma 1 dell’art. 194 TUEL. Trattasi di fattispecie che, a fini del riconoscimento del relativo debito, implicano valutazioni discrezionali di ampiezza progressivamente crescente, man mano che dall’ipotesi di cui alla lettera a) si passa a quelle successive, fino alla lettera e) del precitato art. 194, comma 1, TUEL.
I profili esaminati dalla Corte lasciano intravedere possibili aperture per una revisione dell’indirizzo consolidato (al quale anche la Sezione Campania ha ampiamente contribuito), circa la giuridica necessità che l’organo consiliare dell’ente pervenga al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 TUEL) anche in pendenza di dissesto (ex art. 244 e ss, TUEL). Il Collegio, peraltro, è ben consapevole dei profili di novità maturate sulle norme del dissesto, che potrebbero giustificare il prospettato diverso orientamento.
In conclusione, i giudici hanno deciso comunque di rimettere al Presidente della Corte dei conti ogni valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite la questione interpretativa, da compendiare nel seguente duplice quesito, volto a stabilire:

a) “se, per la formazione della massa passiva, ex art. 254 TUEL, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il «riconoscimento del debito» da inserire nella massa stessa o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le ole obbligazioni passive che nascono da «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato»”.

b) “se, riconosciuta la competenza dell’O.S.L., la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 TUEL, ovvero ad alcune soltanto di esse e, in ipotesi, a quali”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

È debito fuori bilancio la maggiore spesa per utenze maturata nell’esercizio rispetto a quelle impegnate

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 4_2020, ha reso il proprio parere ad una richiesta di un Ente, in merito alla possibilità dell’organo esecutivo di autorizzare il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%.
Nella risposta, i giudici contabili hanno evidenziato che per le spese a carattere continuativo – quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori – l’impegno di spesa debba essere necessariamente presunto. Esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato; un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno (o nel triennio) precedente.
Qualora, poi, nel corso dell’esercizio dovessero emergere maggiori spese rispetto a quelle impegnate le stesse rientrerebbero nelle fattispecie tipizzate dall’art. 194 del TUEL, “Debiti fuori bilancio “, in particolare dalla lettera e) ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Diversamente, verrebbe disatteso il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria. Una lettura attenta dell’art.191, primo comma TUEL, consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION