Organo di revisione: Pareri in merito al Piano triennale dei fabbisogni di personale e ai debiti fuori bilancio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili ha pubblicato ha pubblicato due bozze di parere dei revisori dei conti degli enti locali sul piano triennale dei fabbisogni di personale e sui debiti fuori bilancio. I modelli di verbale proposti consentono all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e, se necessario, ampliare le verifiche.

Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’Ente locale, errori del tipo non rilevato.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio e passività pregresse

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 290/2023/PAR, ribadisce la distinzione tra debiti fuori bilancio e passività pregresse, su cui la giurisprudenza contabile ha avuto modo di soffermarsi sia in sede consultiva sia di esame dei rendiconti degli enti locali.

Nel rispondere ad un Comune  – che ha chiesto di sapere se, a fronte di un regolare impegno di spesa, si sia successivamente verificata una errata cancellazione dei residui passivi, sia necessario regolarizzare l’importo dovuto al fornitore per la somma mancante tramite la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio o tramite un nuovo impegno di spesa – la Sezione ricorda che la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del TUEL, è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di stretta interpretazione.

I debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale.

Le passività pregresse derivano, invece, da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo. In materia di passività pregresse vanno utilmente richiamate le delibere della Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall’utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali e la già citata deliberazione della Sezione Sardegna n. 33/2021/PAR per i maggiori oneri fiscali in seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 81/2022/PAR per la maggiorazione sulle indennità dei segretari comunali).

Alla luce di tali indicazioni, sarà l’Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Debito fuori bilancio per le spese comunicate tardivamente dall’ente capofila

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 118/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune ha affermato che: “In caso di comunicazione tardiva da parte dell’Ente capofila al comune titolare delle spese relative ai servizi di tutela dei minori, assunte su disposizione dell’autorità giudiziaria, le stesse sono riconducibili a debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”.

Il Comune istante rappresenta che sussista l’obbligo per i comuni – dove risiedono i genitori dei minori al momento dell’attivazione del servizio di tutela – di compartecipare alle spese derivanti da interventi disposti dall’autorità giudiziaria, ha riferito che “…spesso…” tali interventi sono attivati da enti titolari del progetto, ma differenti dal comune a cui, per legge, va imputata la relativa spesa compartecipata. Nello specifico, ha evidenziato che, frequentemente, l’ente capofila, in sede di attuazione degli interventi disposti dall’A.G., provvede ad affidare a terzi le necessarie azioni di tutela e, solo successivamente, ne dà comunicazione al comune “…che ne deve sostenere gli oneri…”.

La Sezione ha evidenziato come non sussistano spazi, diversi da quelli espressamente codificati dalla vigente normativa, per sottrarre alcune peculiari fattispecie di “spesa-debito” alla procedura contabile di riconoscimento, risultando, invero, del tutto irrilevanti a tal fine, le peculiari circostanze di fatto che, per modalità, tempistica, ripartizione di competenze, ovvero, anche soltanto, per mere prassi organizzative, abbiano, in qualche modo, inciso sulla formazione del debito in violazione delle regole di corretta gestione della spesa, così come disciplinate dall’art. 191, commi 1, 2 e 3 del TUEL.

E’ evidente che trattasi di mere ragioni di carattere organizzativo che in nessun caso possono quindi condurre all’inapplicabilità – come sembra prospettare il quesito – della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Anzi, in caso contrario, sarebbe ravvisabile, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, un’eventuale responsabilità amministrativo-contabile laddove il debito produca interessi moratori che, com’è noto, non sono riconoscibili (cfr. Sez. contr. Puglia, delibera n. 149/2015), ovvero, nel caso in cui il ritardo nel riconoscimento de quo, dia luogo a procedure esecutive, a loro volta, fonte di ulteriori spese (per es. legali e/o processuali).

 

La redazione PERK SOLUTION

Debito fuori bilancio da sentenza esecutiva anche in presenza di accantonamenti

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 7/2022, fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato di condanna di un Comune al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, stante il precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
La Sezione ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. L’accantonamento di somme in bilancio non esime dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività.
Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, necessaria l’approvazione del Consiglio

Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 40/2022. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto di sapere se nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, per le sentenze di condanna del giudice di pace alla rifusione delle spese di lite, sia imprescindibile seguire il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), TUEL, ovvero, in caso di risposta negativa, quale potrebbe essere, tenuto conto della specificità fondata sul dato qualitativo delle sentenze di condanna del giudice di pace, il procedimento alternativo da attivare per ristorare tempestivamente l’avente diritto delle spese di lite e dei costi di causa a seguito della dichiarazione di soccombenza del Comune in cause nelle quali vien fatta questione della violazione di norme del Codice della strada.

Il Comune evidenzia come le sentenze di condanna del giudice di pace, a seguito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, raramente superano i mille euro e tenuto conto che imporre, anche per le suddette sentenze, il procedimento di cui all’articolo 194 del TUEL comporterebbe il sostenimento di costi – per convocazione del Consiglio comunale, gettoni di presenza, nonché di eventuali somme dovute per ritardato pagamento – superiori al valore del debito fuori bilancio da riconoscere.

Per la Corte l’iter procedimentale previsto dall’articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; la disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Impegni di spesa assunti successivamente all’esecuzione del contratto

La Corte dei conti, Sezione Lombardia (deliberazione n. 35/2022), nel concludere l’esame al rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 di un Comune, ex art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, ha accertato, tra l’altro, la violazione delle regole sul procedimento di spesa relativo alla gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione pubblica. Nel caso di specie, la gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive del comune, con annessi lavori accessori di ampliamento e ristrutturazione dei cimiteri, è stata affidata ad un Consorzio s.c. a r.l. in forza di una convenzione del 2014, per la durata di cinque anni decorrenti dalla consegna delle strutture, e dunque sino al 10 novembre 2019.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’iniziale impegno di spesa relativo al rapporto contrattuale non ha riguardato l’esercizio 2019 e che tale impegno è stato assunto solo successivamente all’esecuzione delle prestazioni da parte del gestore, in occasione della proroga del contratto.
Ad avviso del Collegio, la descritta condotta contabile si discosta dalle regole che disciplinano il procedimento di spesa dettate dall’art. 183 TUEL e dai principi contabili applicati di cui al par. 5 dell’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Gli impegni di spesa per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi cimiteriali nel 2019, in quanto assunti successivamente all’esecuzione del contratto (terminata in data 10/11/2019), costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa sopra citate, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso.  Tuttavia, l’esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 TUEL.
Ad avviso del Collegio, l’esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l’obbligazione si è originata nell’ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall’organo politico in sede di bilancio di previsione, rendendo di fatto superflua l’ulteriore delibera da parte del Consiglio
comunale volta a riconoscere l’utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Difetta, in ultima analisi, quel presupposto di fatto (quale è la genesi del debito al di fuori del bilancio) che – come noto – vale a distinguere la fattispecie di cui all’art.
194, co. 1, lett. e), TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art. 191 TUEL) dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio, costituisce grave irregolarità contabile la mancata indicazione dei mezzi finanziari

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 86/2021, in esito alle verifiche effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2020 di un Comune, ha accertato la grave irregolarità contabile rinveniente nelle deliberazioni del consiglio relative a lavori di somma urgenza consistente nella mancata appostazione dei mezzi finanziari a copertura delle nuove spese e nella mancata indicazione dei relativi capitoli di spesa.
Tali gravi irregolarità – in ogni caso – non hanno inciso sull’attendibilità delle risultanze contabili dell’esercizio 2020 poiché l’ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.
La Sezione ha richiamato l’Organo di revisione ad espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 191-194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, invarianza finanziaria riguardo al riconoscimento di debiti fuori bilancio o alla variazione di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Molise, deliberazione n. 113/2021, in merito al quesito – teso a conoscere se lo stanziamento delle somme necessarie a far fronte alla richiesta di rimborso di spese legali da parte di tre ex consiglieri comunali possa effettuarsi mediante riconoscimento di debiti fuori bilancio o, in subordine, mediante variazione di bilancio; se per far fronte a simili variazioni si debba comunque restare nel campo delle spese della Missione 1 recante “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – ritiene che la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente ammissibile nei soli limiti relativi all’astratta delimitazione della nozione di invarianza finanziaria di cui all’art.86, c. 5, secondo periodo, TUEL, introdotto dall’art.7-bis, c. 1, D.L. n.78/2015 – L. n.125/2015 (applicabile a condizione che l’assoluzione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore, il 15 agosto 2015: cfr. Cdc, Sez. III Appello, 2 novembre 2020, n.181), impregiudicato l’esame dei profili riguardanti la perimetrazione dei contenuti della “sentenza di assoluzione” giuridicamente rilevanti e l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato e presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.
Sul punto, per quanto rileva, si ricorda che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 17/QMIG, del 26 ottobre 2021, ha enunciato il seguente, condiviso principio di diritto: “Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alte-rare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.
Quanto alla necessità di ricorrere all’istituto contabile del “riconoscimento di debiti fuori bilancio” o, in alternativa, della “variazione di bilancio” – stante il criterio della competenza finanziaria potenziata (secondo cui non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica) – l’obbligazione in esame si attualizza solo con la richiesta di rimborso avanzata dall’amministratore e trova la sua fonte nella legge (mentre la presupposta sentenza favorevole, rispetto all’ente locale, è res inter alios acta). Anteriormente il vincolo contabile cui è subordinato l’obbligo di registrazione dell’impegno ex art. 183 TUEL non può sorgere, né può predicarsi una violazione delle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese di cui all’art.191 TUEL (a fondamento della procedura di riconoscimento della legittimità dei d.f.b. di cui al successivo art.194 TUEL).

Rischio elusione il ricorso alla transazione in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio

Il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, può assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell’organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile, come previsto dall’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 (in termini, Sezione regionale di controllo per la Puglia,
deliberazione n. 57/2017/PRSP), norma quest’ultima dotata di un sicuro effetto deterrente. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 112/2021/PRSP, a seguito dell’esame della relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto di gestione 2018 di un Comune.
Dall’esame istruttorio è emerso che l’Ente approvava una convenzione transattiva, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti all’Avvocato, per l’attività difensiva dal medesimo espletata in quattro giudizi. In premessa, si faceva presente che il professionista nulla ha percepito a titolo di compenso per l’attività svolta, per l’insufficienza delle relative previsioni di spesa. La Sezione osserva come la soluzione adottata dall’ente, pur formalmente caratterizzata da un accordo tra le parti, non appaia riconducibile allo schema negoziale proprio della transazione, quanto più correttamente a una parziale remissione di debito. Affinché un accordo possa qualificarsi come “atto di transazione” è necessario, infatti, che dalla relativa scrittura risultino gli elementi essenziali del negozio, quali: i) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista; ii) la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti; iii) il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite. In particolare, è stato costantemente affermato, che costituisce presupposto indispensabile lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell'”aliquid datum, aliquid retentum“, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non può ritenersi configurabile. Nel caso di specie, risulta anche assente il requisito delle reciproche concessioni, venendo in rilievo unicamente la parziale rinuncia del credito da parte del professionista pura e semplice, senza che a tale “sacrificio” si correli una qualche rinuncia da parte del Comune. L’ente nonostante la presenza di passività ben note da tempo ha ritenuto di bypassare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Il Collegio evidenzia come il ripetuto e massiccio ricorso a negozi transattivi tesi a ricondurre a bilancio passività sommerse, costituisca una grave patologia della gestione finanziaria, impedendo lo svolgimento dei procedimenti di spesa secondo canoni di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria. I principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono, viceversa, di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di riconoscimento dovuti, oltre a costituire una violazione di legge, può generare responsabilità a carico di amministratori e/o dipendenti a causa della eventuale formazione di oneri aggiuntivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION