La circolare della RGS sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle PA

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 7 del 7 aprile 2022, fornisce utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento previste dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall’articolo 9, comma 2 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233. Nella prospettiva di corrispondere pienamente alle richieste della Commissione, sia nell’ambito del prosieguo della procedura di infrazione che in relazione agli impegni assunti con la Riforma n. 1.11 del PNRR, è necessario che le pubbliche amministrazioni concorrano, in ragione dei rispettivi profili di competenza, ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente sui tempi di pagamento dei debiti commerciali.
La circolare ricorda che tra le riforme abilitanti del PNRR, che l’Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. La Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi di performance (milestone e target), fissati nell’ambito di un cronoprogramma di attuazione, fra i quali il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024.
La tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti i pagamenti effettuati, la non liquidabilità delle fatture, la comunicazione della data di scadenza effettiva e delle cause di sospensione che interrompono il decorrere del tempo di pagamento, sono essenziali per consentire al sistema PCC l’elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock di debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.
La circolare si sofferma anche sulle attività che devono essere attuate dall’organo di controllo, in relazione alla verifica dell’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, rimandando alla circolare n. 20/RGS del 5 maggio 2017 (circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici) e ai principi di comportamento che il revisore è tenuto ad osservare in materia di contrasto al ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, anticipazione di liquidità per gli enti locali

La bozza di DL Rilancio, all’art. 125, ripropone l’anticipazione di liquidità a favore degli enti territoriali, destinata ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale. Si ricorda che le anticipazioni sono destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio; non rappresentano quindi risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L’anticipazione potrà essere richiesta, con deliberazione della Giunta nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. L’anticipazione per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
La richiesta dell’anticipazione dovrà essere corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione e redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, nonché l’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 e dovrà essere restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale dovrà essere corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
Si prevede inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell’anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. La mancata estinzione dell’anticipazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Le anticipazioni potranno essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall’articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION