L’art. 164 del ddl bilancio 2022, licenziato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre scorso, estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984.
Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria– originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e attualmente prorogato al 31 dicembre 2021 – comporta che le entrate proprie degli enti sopracitati rimangano depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.
Si ricorda che il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 – che obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato – costituito negli anni ’80 con la legge n. 720/1984, rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell’indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell’intero settore una maggiore trasparenza mediante un’organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito – con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) – un nuovo sistema di tesoreria definito come “misto”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario.
L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.
La proroga della sospensione del regime di unica mista si correla con le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica.
Autore: La redazione PERK SOLUTION