Danno erariale per utilizzo indebito dei permessi retribuiti

La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 658 del 17/08/2021, ha accertato il danno erariale in relazione all’utilizzo indebito dei permessi ex legge 104/1991 da parte di un dipendente che, per potere fruire di tali benefici, ha alterato il verbale rilasciato dalla Azienda sanitaria competente. Nello specifico, il Collegio, in merito alla condotta criminosa della dipendente, evidenzia che gli elementi che conducono ad un comportamento illecito, si individuano “nell’elemento materiale del reato, consistente nella produzione di un documento il cui contenuto non corrispondeva al vero e si palesava idoneo ad ottenere gli indicati e non dovuti benefici, nonché nella sussistenza del profilo psicologico del reato conseguente alla palese falsità del verbale prodotto, rispetto a quello originale, e alla percezione di indebiti proficui vantaggi da parte dell’imputata”. Per quanto attiene il danno erariale, i giudici contabili lo hanno quantificato nella misura pari a tutte le retribuzioni percepite in assenza dei presupposti di legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per gli amministratori della Società in house per sottoscrizione accordo sindacale senza il controllo del Comune socio

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale di una società in house che sottoscrivono un accordo sindacale per l’aumento delle ore lavorative settimanali pro capite, prima del rinnovo della convenzione con il comune, senza la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione ed il preventivo controllo del Collegio sindacale e del socio unico, rispondono per il danno all’erario costituito dalle ore lavorative pagate ma non effettuate. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con la sentenza n. 136/A/2021, che ha confermato la responsabilità per danno erariale in capo agli amministratori della Società per aver sottoscritto l’accordo sindacale, con il quale veniva deliberato un aumento da 30 a 33 delle ore lavorative settimanali per singolo lavoratore, in mancanza di una preventiva manifestazione di volontà dell’Assemblea (nella fattispecie, del socio unico Comune di Catania).
Nel caso di specie, è emerso che nel 2013, il Direttore generale e il Presidente del C.d.a. di una società in house, costituita da un ente locale (socio unico) per la gestione dei parcheggi a pagamento, delle zone a traffico limitato e di altri servizi connessi, nelle more del rinnovo della convenzione con l’amministrazione comunale, scaduta nel 2012, avevano siglato e comunicato ai dipendenti un accordo sindacale con il quale veniva deliberato un aumento da 30 a 33 delle ore lavorative settimanali per singolo lavoratore, sottoponendolo all’approvazione del C.d.a. ed alla verifica dell’organo di controllo interno solo dopo il suo perfezionamento, generando così un ingente aumento dei costi – circa 500.000,00 euro annui – non giustificato da un corrispondente aumento dei ricavi o delle effettive esigenze della società, prima del rinnovo della convenzione, avvenuto nel 2016). Per la Sezione, la sottoscrizione dell’accordo sindacale da parte del Presidente e del Direttore generale, in mancanza di una preventiva manifestazione di volontà del Consiglio di amministrazione e/o dell’Assemblea (nella fattispecie, del socio unico Comune) deve considerarsi una grave ed ingiustificabile negligenza ed una altrettanto grave imprudenza, sia per il mancato coinvolgimento degli organi societari in una scelta del massimo rilievo che per aver operato una scelta vincolante ed estremamente onerosa per la società, prima del formale rinnovo della convenzione con l’amministrazione comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per il rimborso delle spese di viaggio superiore al quinto del costo della benzina

La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la Sentenza n. 234/2021, ha confermato la sentenza n. 20/2018 della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, che ha condannato i consiglieri provinciali, per avere espresso all’unanimità il voto a favore della deliberazione con la quale è stato escluso che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per espletare il mandato, nel caso di utilizzo di un mezzo proprio per lo spostamento dal comune di residenza alla sede degli Uffici della Provincia, fossero disciplinati – come, peraltro, rappresentato loro dal Segretario generale dell’ente – in conformità all’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, ovverosia prendendo quale parametro di riferimento la misura di un quinto del prezzo del carburante moltiplicato per i chilometri di percorrenza, e per avere viceversa stabilito che tali rimborsi avvenissero nella più favorevole misura di un terzo del predetto prezzo. Nonostante il parere negativo del Segretario generale e quello reso dal Dipartimento del Ministero dell’Interno ad esso allegato – reso in risposta a un quesito sul rimborso delle spese di viaggio di un consigliere residente anagraficamente fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente – i convenuti procedevano ad adottare all’unanimità la disposizione regolamentare che sapevano porsi in violazione di legge e, peraltro, di una disposizione introdotta dal legislatore per assicurare il rispetto dei superiori vincoli di finanza pubblica. Secondo i giudici, a fronte delle circostanziate osservazioni contenute nel parere negativo di regolarità tecnica del Segretario generale, una condotta improntata a buona amministrazione avrebbe dovuto condurre il Consiglio provinciale a non approvare la disposizione in discussione, non certo ad approvarla in vista di “ulteriori necessarie verifiche” del Presidente della Giunta successive all’approvazione, che difatti non sarebbero mai arrivate, tant’è che si procedeva subito ai rimborsi (nella misura di un terzo del prezzo del carburante) dopo l’esecutività della delibera (a nulla rilevando che questa sia stata pubblicata dopo due mesi dall’approvazione). Inoltre, il fatto che alcuni consiglieri non abbiano beneficiato dei rimborsi delle spese di trasferta o ne abbiano beneficiato solo in minima parte, non esclude né l’elemento soggettivo, né la responsabilità amministrativo-contabile poiché con le loro condotte hanno chiaramente concorso alla causazione del danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il tecnico comunale che non rilascia il certificato di destinazione urbanistica

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 252/2021, ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale nei confronti del tecnico comunale per il mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica di alcuni terreni ubicati nel comune, che ha determinato un aggravio di costi per l’ente per il pagamento delle le spese di lite a seguito di giudizio intrapreso dal soggetto richiedente. È evidente, per i giudici contabili, che qualora il certificato di destinazione urbanistica fosse stato rilasciato dopo la richiesta dell’interessato ovvero anche dopo la diffida dello stesso non vi sarebbe stato motivo di adire il giudice amministrativo per far valere l’inerzia del Comune e né sarebbe conseguita la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite.  La condotta del tecnico risulta gravemente colposa in quanto all’iniziale omissione nel rilascio del certificato si è aggiunta l’ulteriore omissione nell’attivarsi affinché fosse data esecuzione alla pronuncia del giudice amministrativo anche per ciò che riguardava la condanna alle spese di lite. In ordine alla quesitone del debito fuori bilancio, la Sezione ha osservato che per le spese di giudizio derivanti da sentenza di condanna non vi è discrezionalità di riconoscimento sicché il pagamento si impone in ogni caso per l’ente locale (cfr. art. 194, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). In tale prospettiva, nell’ottica di distinzione dei poteri di gestione amministrativa da quelli di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, come previsto dall’art. 107 del citato testo unico degli enti locali, spettava al responsabile attivarsi affinché venisse posto in essere il procedimento amministrativo utile al pagamento della spesa stessa. Nel caso di specie trattandosi di condanna al pagamento delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR, emessa a seguito dell’omesso rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, era onere del responsabile del relativo Ufficio Tecnico, di occuparsi non solo di rilasciare il certificato di che trattasi ma anche di predisporre il procedimento per la liquidazione delle spese di giudizio e curare che lo stesso arrivasse a compiuta definizione. Essendosi, di contro, il tecnico disinteressato totalmente dal porre in essere adempimenti in tal senso, lo stesso è stato ritenuto responsabile anche per l’aggravio di oneri derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, aggravio costituito dal pagamento delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di ottemperanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, il danno erariale da violazione di legge deve essere provato

La mera violazione di legge non può essere ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa. Diversamente opinando, si verrebbe a configurare un’ingiustificata ipotesi di responsabilità sanzionatoria in cui, come è noto, è particolarmente accentuato il carattere punitivo, in quanto viene prevista l’applicazione di una sanzione nei confronti del soggetto che abbia violato il disposto normativo, prescindendo dall’accertamento dell’esistenza di un effettivo nocumento patrimoniale arrecato all’amministrazione. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con la Sentenza n. 3/2021. Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato la ripetuta violazione delle norme in materia di approvvigionamento di carburante per gli automezzi in uso alla società in house. L’illegittimità del comportamento foriero di danno viene contestata agli esponenti della società (Direttore tecnico e Responsabile Unico del Procedimento e Direttore amministrativo) sotto un duplice profilo: a) sia per la violazione delle norme che prevedono l’obbligo per le società pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a.; b) sia in ordine all’illegittimità della scelta di procedere mediante il contratto di fornitura concluso in via diretta, prescindendo dallo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.
Integrare l’elemento oggettivo del danno ingiusto “non è sufficiente la mera violazione di legge, essendo necessaria una ingiustificata diminuzione patrimoniale”; o meglio, che “non tutti i comportamenti illeciti determinano danno in quanto la potenzialità dannosa del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiata in concreto nei singoli casi anche nei casi di violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Il danno derivato dall’omesso ricorso a tali specifiche regole non possa considerarsi sussistente in re ipsa, ma che debba, al pari delle altre ipotesi di danno erariale, essere provato. Da tale principio discende come logica conseguenza che, secondo le regole generali di riparto dell’onere della prova (art 94 c.g.c. e art. 2697 c.c.), incombe sulla Procura attrice l’obbligo di dimostrare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo pregiudizio patrimoniale per l’ente pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per l’avvocato- pubblico dipendente per omessa riproposizione di domanda in appello

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 4/2021 del 7 gennaio 2021 ha accertato la sussistenza del danno erariale a carico dell’avvocato pubblico – dipendente in servizio presso il Settore affari legali del Comune di appartenenza – per omessa riproposizione di domanda subordinata (volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per l’utilizzo dello Stadio comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c.) nel successivo grado di giudizio, in cui è stato riconosciuto il carattere oneroso dell’utilizzazione dell’impianto sportivo e che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata. In ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile dell’avvocato pubblico dipendente, trova applicazione il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui, nel caso di responsabilità professionale del legale per condotta omissiva, vige la regola della preponderanza del “più probabile che non” (cfr. ex multis, Sezione III, ord. n. 10320 del 2018, sentenza n. 22225 del 2014, n. 23933 del 2013, 14 n. 21255 del 2013) che si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass. Civ. Sezione III, 15 sentenza n. 25112 del 2017).
La condotta omissiva del soggetto chiamato in giudizio è da qualificarsi, per la Corte, gravemente colposa, in quanto carente del livello minimo di attenzione, diligenza, perizia e prudenza che dovrebbe essere sempre riscontrabile nella condotta di un avvocato di un Ente locale. La colpa grave, nel caso di specie, va ravvisata nel non aver riproposto in appello – in qualità di patrocinatore dell’Amministrazione nella controversia sia in primo grado che in grado d’appello – l’azione ex art. 2041 c.c., che era stata proposta in via subordinata davanti al giudice di primo grado e da questi non esaminata. Accertata la sussistenza nel caso concreto del danno patrimoniale, l’importo del danno addebitabile è stato determinato escludendo innanzitutto dal quantum gli interessi anatocistici, la cui maturazione è stata determinata dalla durata abnorme del processo civile, che non può dirsi imputabile alla condotta dell’avvocato e applicando, alla somma cui l’Ente è stato condannato in sede di appello, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance, un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile, quantificando conseguentemente in via equitativa e prudenziale il danno cagionato al Comune, dalla condotta omissiva dell’avvocato, in un importo corrispondente al 30% di detta somma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale in difetto dei presupposti di legge

Risponde del danno cagionato all’erario il dirigente pubblico che abbia conferito incarichi di consulenza a un soggetto esterno all’Amministrazione (nel caso di specie, a un avvocato) in difetto dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla legge. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, sezione I centrale d’appello, 2 dicembre 2020, sentenza n. 333.
Nel caso di specie è emerso che la Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia aveva convenuto in giudizio il direttore generale pro-tempore dell’Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali per la Regione Puglia (ARIF), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 64.396,80 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, a cagione di incarichi di consulenza legale dallo stesso affidati a soggetti esterni all’Ente asseritamente in violazione di legge.
Secondo quanto riportato in citazione, gli incarichi si sarebbero rivelati dannosi in quanto conferiti senza che ricorressero i presupposti normativi di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che essi risultavano sostanzialmente immotivati e generici e con delibere di conferimento reiterate a fronte di procedure del tutto irregolari. La Procura aveva contestato al dirigente l’affidamento della medesima tipologia di incarichi per i quali non veniva esplicitato alcunché in ordine alle problematiche sottese alla attività stragiudiziale da porre in essere, né tantomeno in ordine alle diffide o istanze presentate all’ente idonee a dar vita a futuri contenziosi.
I giudici della Sezione d’appello, nel confermare la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 127/2019 – ravvisando nella condotta osservata dal dirigente l’elemento soggettivo della colpa grave per aver egli agito in spregio alle più elementari regole dell’agire amministrativo – hanno ricordato che la materia degli incarichi a consulenti esterni alla pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di personale interno, essendo tale regola espressione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’economicità della stessa.
In quest’ottica, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un’opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero:
• la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio;
• la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno;
• l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e la sua durata;
• la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Tali condizioni, che per la giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Sez. II d’appello, sent. n. 625 del 2018 e sent. n. 327/2019) costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale. Pur con l’ovvia precisazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, non si può tuttavia revocare in dubbio che, soprattutto in una materia quale quella in esame in cui la condotta da osservare risulta delineata da ristretti ambiti normativi, l’assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per mancata riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria, con deliberazione  n. 66/2020, ha accertato la sussistenza del danno erariale derivante dalla mancata riscossione di contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.
Nel caso di specie, è emerso che, a seguito di una denunzia e dagli accertamenti conseguenti, l’ente nel corso dell’anno 2018, non abbia proceduto all’elaborazione, alla notifica e alla contestazione dei numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un importo complessivo di € 26.480,00. L’Amministrazione, per tali fatti, aveva formulato una contestazione di infrazione disciplinare nei confronti della Comandante della P.L. e della dipendente assegnata in via continuativa alla gestione delle procedure di verbalizzazione, comminando ad ambedue la sanzione del rimprovero scritto. Ad avviso della Procura risulterebbe la condotta antigiuridica delle interessate, connotata da colpa grave: la dipendente per aver omesso doverosi adempimenti preordinati alla riscossione dei relativi proventi; la Comandante per aver trascurato di vigilare sull’operato degli uffici, non assumendo le iniziative necessarie a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, omettendo, altresì, di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale. La situazione relativa al processo elaborativo delle contravvenzioni risultava, infatti, contraddistinta da gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa.
Per il Collegio, l’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti ai fini della configurazione  dell’ipotesi di responsabilità per colpa grave in capo alla Comandante della P.L.. Al riguardo, assumono rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare riscontro alle richieste del personale subordinato, le insufficienti soluzioni approntate ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare efficacemente l’attività amministrativa e lo stesso dipendente subordinato. Censurabile, seppur in misura ridotta, è stata la condotta della dipendente nella sua funzione di addetta al Servizio Amministrativo e Polizia Annonaria, che ha assunto una posizione preminente, nell’ambito della lavorazione delle pratiche sotto il profilo informatico, che non può non rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile. La dipendente avrebbe svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli. La sua partecipazione all’organizzazione del lavoro è risultata evidente dalla documentazione in atti, così come la sua sostanziale compartecipazione – ai fini della responsabilità contestagli dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Attività extralavorative non autorizzate e ipotesi di danno erariale

Il mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione, per l’esercizio di attività extraprofessionale remunerata senza l’autorizzazione prescritta dall’art.53, co.7, d.lgs. n. 165, dà luogo ad un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno cagionato all’ente di appartenenza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con sentenza n. 142/2020.
La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne la violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non autorizzate. La fattispecie attiene alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti di un dipendente pubblico, in conseguenza del mancato riversamento del compenso percepito per le prestazioni extraprofessionali, svolte senza autorizzazione prescritta, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Nel merito, i giudici evidenziamo come il rapporto di lavoro con il datore pubblico sia storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative. La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema “depubblicizzato” a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico. Centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, implicanti un’attività caratterizzata, anche in via non continuativa, da intensità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a.
Tuttavia, nell’impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto. Difatti, il regime vigente, codificato dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da ultimo C. conti, sez. Siciliana, 24.7.2014 n.927), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art. 53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per mancato scorrimento della graduatoria esistente

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 269/2020 censura il comportamento di un Responsabile del Settore lavori Pubblici per aver avviato una nuova procedura a seguito dello scioglimento del contratto di affidamento, disposto dal Tribunale in ambito di procedura concorsuale, e non aver dato applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006 (in vigore all’epoca dei fatti).
L’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 (ora abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) avrebbe, infatti, consentito l’aggiudicazione alla seconda classificata alle stesse condizioni economiche (nel caso di specie, con ribasso dell’8,54%) già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Non sono state accolte le motivazioni addotte nel giudizio e la Corte ha ribadito la richiesta di condanna, sottolineando che la determina dirigenziale di indizione della nuova procedura negoziata era successiva alla ricezione, da parte del Comune, della nota con cui la seconda classificata aveva manifestato la propria disponibilità a concludere i lavori.
I giudici hanno ritenuto configurabile il danno erariale, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo (più alto) pacificamente pagato dal Comune alla ditta individuata all’esito della nuova procedura negoziata e presentante un’offerta con un ribasso percentuale del 3,35% e quello (minore) che sarebbe stato possibile erogare alla ditta seconda classificata all’esito della prima procedura negoziata, se fosse stata data applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION