Corte dei conti, danno da disservizio e danno all’immagine

La falsa attestazione della presenza in servizio, attuata dal pubblico dipendente mediante l’omesso utilizzo del badge durante i periodi di assenza, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all’Ente dai maggiori costi sostenuti per l’attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell’Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l’Ente danneggiato. Sussiste, altresì, danno dall’immagine cagionato dal medesimo dipendente (che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio), a prescindere dal livello di diffusione della notizia dell’illecito tramite i “mass media”, che nel caso di specie è stata divulgata solo all’interno dell’Amministrazione, poiché tale ultimo aspetto incide sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza. Il danno all’immagine è azionabile da parte del Pubblico ministero contabile senza che le false attestazioni siano state accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna. La quantificazione del danno all’immagine va effettuata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicando gli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia. Per contro, non sussiste danno patrimoniale contestato dalla Procura erariale per la falsa attestazione in servizio del medesimo dipendente, quando l’Ente di appartenenza abbia posto in essere, tempestivamente, iniziative volte ad evitare il perpetrarsi dell’illecito, quali la disposta sospensione per tre mesi dal servizio, impedendo, conseguentemente, una possibile compensazione del “debito orario” mensile e/o giornaliero con le ore di presenza illecitamente attestate dal dipendente e l’erogazione del compenso a titolo di straordinario per le ore predette. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 313/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION