Corte dei conti: contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

In base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.

Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. È quanto rilevato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 85/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune, con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, che per la quasi totalità risultano riferiti a contributi a rendicontazione.

Secondo la Sezione, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
– da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL,
– dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di
gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).

 

La redazione PERK SOLUTION

FPV, vietata la reimputazione ad un solo esercizio in assenza di cronoprogramma

Come noto, il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenze di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse. Il fondo evidenzia, quindi, con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate.

La magistratura contabile, nell’ambito dell’esame dei documenti contabili degli enti, ha affrontato più volte la questione sul corretto utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, e in particolare le ragioni dell’imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, invece che su più annualità. L’articolo 183, comma 3, del T.U.E.L. stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge, l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Il ciclo tecnico di ciascun intervento per la spesa di investimenti, dalla programmazione al collaudo dell’opera, e parallelamente il ciclo finanziario, esige la predisposizione di un adeguato cronoprogramma, anche al fine di individuare le criticità e i tempi di attraversamento delle varie fasi del ciclo, a partire da quella di progettazione la cui qualità rappresenta il presupposto per garantire l’esecuzione dell’opera senza rallentamenti e, soprattutto, senza aumento di costi diretti e indiretti.

Sul punto, la Corte dei conti ha richiamato gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Il cronoprogramma assume un ruolo strategico che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. Pur con i complessi tecnicismi che caratterizzano il fondo pluriennale vincolato, le regole contabili contengono strumenti in grado di accompagnare l’intero ciclo dell’investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo), monitorando il rispetto del cronoprogramma e fornendo indicazioni utili in chiave di controllo strategico e sulla performance nonché per l’attivazione di misure correttive.

L’imputazione delle spese di investimento in un unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del FPV, funzionale a dare contezza tanto all’Esecutivo quanto al Consiglio nonché agli stessi cittadini dei tempi di realizzazione dell’opera attesa. Infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico anno non risponde alla ratio dell’istituto armonizzato, limitandosi a riproporre la classica modalità contabile di
riconduzione in bilancio degli stanziamenti con (eventuale) riporto, a seconda dei casi, a residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora impegnate nonché dei pagamenti effettuati.

Pertanto, in considerazione dell’alta improbabilità della realizzazione dell’opera pubblica in un unico esercizio, è necessario che l’Ente riveda l’organizzazione, soprattutto le modalità di comunicazione tra uffici tecnici e ragioneria, impostando la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati in funzione dei quali costruire le previsioni di bilancio e implementando gli strumenti di controllo interno. Ai fini di una completa rappresentazione del FPV, l’Ente è chiamato ad esplicitare le fonti in entrata destinate a finanziare (nella specie) le spese di investimento indicate nel cronoprogramma, e cioè se si tratti a) di prestiti; b) di contributi a rendicontazione assegnati da un ente sovraordinato; c) di utilizzo di nuove entrate; d) di utilizzo di avanzo libero (Corte conti, Sez. contr. Veneto n. 18/2019).

Oltre a dare dimostrazione delle fonti di finanziamento delle opere programmate nel prospetto del FPV, attraverso una corretta esposizione del Fondo, occorre monitorare anche gli andamenti più strettamente gestionali correlati alla realizzazione delle opere oltreché, sotto i profili giuridico/contabili, le scadenze delle diverse obbligazioni esigibili nel triennio. Diversamente, in violazione dei principi applicati dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, verrebbero surrettiziamente rese indisponibili risorse non ancora impegnate o impegnabili, potenzialmente destinabili a finalità alternative, con elusione dei principi di trasparenza e attendibilità e con possibile pregiudizio della piena conoscibilità da parte del Consiglio delle dinamiche finanziarie e gestionali delle spese di investimento. L’efficacia della contabilità armonizzata presuppone, oltre una corretta rappresentazione dei residui, attivi e passivi, anche un puntuale e veritiera stima del FPV, che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION