Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Con decreto del 5 agosto 2024 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state definite i criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

Il fondo, pari a complessivi 6 milioni di euro, è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 8 aprile 2024. Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2022, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni frontalieri: Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie dovute per gli anni 2020-2021

È stato pubblicato in G.U. n. 246 del 20-10-2022 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 settembre 2022 relativo alla definizione dei criteri di riparto e utilizzo delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2020-2021.

Il decreto, nel modificare il precedente decreto del 7 dicembre 2021, stabilisce in conformità all’art. 16, comma 10-bis, del D.L. 21 ottobre 2021, che, in considerazione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, viene consentito con norma di carattere eccezionale l’impiego in parte corrente, nel limite massimo del 50 per cento, delle somme dovute ai comuni frontalieri.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo caro bollette: Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2022

Adottato dal Ministero dell’Interno il decreto del 27 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente i Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo da destinare a comuni, città metropolitane e province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas» previsto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34. L’ulteriore incremento di 400 milioni di euro del citato fondo, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, è previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto quota del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e piano di riparto per l’anno 2022

Adottato il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, con il relativo allegato A, recante «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e piano di riparto per l’anno 2022», previsto dall’articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come modificati dai commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15.

L’importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell’anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell’istruzione.  La quota di 100 milioni del fondo in favore dei comuni è ripartita in proporzione al numero degli alunni disabili iscritti all’anno scolastico 2021/2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

Il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta individuazione dei criteri per “distribuire” le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse. Si tratta di un compito di grande rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti. Il vincolo della contrattazione integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso l’ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di spesa previste dall’art.68 del CCNL del 21.5.2018. Tuttavia, non può non evidenziarsi come i “criteri contrattati”, di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 21.5.2018, debbano comunque essere, successivamente, anche applicati concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. Ciò che rileva, quindi, è che, pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna voce di utilizzo, i criteri contrattati devono essere esplicitati in modo tale da consentire, comunque, di avere contezza delle somme spendibili per ciascuna finalità. In tal senso, appare possibile, ad esempio, indicare i valori percentuali in luogo di valori assoluti. È quanto evidenziato dall’ATAN, nell’orientamento applicativo CFL133 del 6 settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION