Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Gazzetta il decreto correttivo

È stato pubblicato in G.U. n. 276 del 5 novembre 2020, il decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 recante “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019, con la quale il Governo è delegato a emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.
Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:
• il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
• l’introduzione di una fase preventiva di “allerta” finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita;
• la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un’eventuale opposizione da parte dei creditori;
• la facilitazione, nello stesso quadro, all’accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
• le modifiche alla normativa sulle crisi da sovra-indebitamento;
• il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie; – le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
• il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Lo schema reca diverse disposizioni innovative con le quali tra l’altro:
• specifica la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo 1, lett. a);
• ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi: in particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);
• rimodula, con riguardo all’obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);
• ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lett. b);
• ridefinisce le “misure protettive” del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l’intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12);
• rimodula le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 01/09/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40 che entrano in vigore il 20/11/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Società a controllo pubblico: L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta del TUSP

Il Consiglio Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”, ispirato dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, pur essendo questa integrata, per ratio ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità”.
In tale contesto è evidente la necessità di un’applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale. Di conseguenza, viene raccomandato agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) di privilegiare una gestione conservativa e, sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell’emergenza Covid-19, di soprassedere, pur a fronte dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, dall’adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un contesto di normalità – ai sensi dell’art. 14 del TUSP”.
Il documento, quindi, ha un importante rilievo pratico, in quanto suggerisce, in chiusura, un iter argomentativo a sostegno di tale condotta prudenziale, rassicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denunzia per gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ., senza poter del pari configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION