È stata emanata dal Ministro per la Pubblica istruzione la nuova direttiva (direttiva n. 3/2020) in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.
La direttiva ribadisce che nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 del DL 18/2020, “Cura Italia”, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, ma tuttavia deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. Le pubbliche amministrazioni, nel garantire l’attività amministrativa, possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative, rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività. Le pubbliche amministrazioni dovranno, quindi essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Le amministrazioni pubbliche sono invitate a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell’utenza.
COVID-19, i Comuni possono fare pagamenti per cassa a favore dei soggetti “deboli”
Con l’ordinanza della Protezione civile del 24 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 109 del 28-04-2020), in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è previsto che i Comuni possano effettuare pagamenti per cassa, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro, in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati ad un codice IBAN. La disposizione ha la finalità di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN o altri strumenti similari.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Cantieri pubblici, ripartono dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, pubblica e penitenziaria
Con la sottoscrizione del Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal MIT con le parti sociali il 24 aprile possono riprendere l’attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Il nuovo documento integra il protocollo del 14 marzo e stabilisce che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo con adeguati livelli di protezione. L’obiettivo del documento è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In caso di mancata attuazione del protocollo, scatta la sospensione temporanea dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Il nuovo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19
Pubblichiamo il testo del DPCM del 26 aprile 2020 annunciato in conferenza stampa dal Presidente Conte, contenente misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Agevolazioni Tari a seguito emergenza da COVID-19
L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla facoltà di disporre delle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo) – anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19 – che presenta qualche specificità dovuta all’avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2019) e con il recente D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia.
L’IFEL ritiene possibile prevedere riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19. Ma tali riduzioni dovranno trovare copertura con risorse proprie del bilancio comunale (derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione su Tari su altre fonti di entrata, ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, come trasferimenti statali). Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, IFEL ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe e non anche nel regolamento (trattandosi di agevolazioni tariffarie episodiche da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinatele riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta), che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dall’art. 107, comma 4, del DL n. 18/2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.
Non pare, inoltre, rappresentare un impedimento alla previsione dell’approvazione di misure agevolative Tari (o tariffa corrispettiva) con delibera tariffaria, la circostanza che a normativa vigente il termine di approvazione dei regolamenti Tari 2020 sia ancora oggi fissato, dal D.L. n. 124/ 2019, al 30 aprile 2020, essendo termine sganciato dal termine di approvazione del bilancio e non oggetto di differimento al 30 giugno, a differenza delle delibere tariffarie (un’imperfezione del citato art. 107, comma 4,del dl 18, per ora non sanata), per effetto dell’identità dell’organo decidente (il Consiglio comunale) che potrà intervenire con misure non previste nel regolamento o in deroga al regolamento stesso, stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse.
L’intervento agevolativo potrà essere articolato in due tempi:
- stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
- successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (a normativa “speciale” vigente, entro il 30 giugno p.v.), adottare misure agevolative sostanziali.
In tal modo, potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate (attualmente la sospensione rate capitali dei mutui e la facoltà di utilizzo degli avanzi 2019), dei ristori che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle stesse attività più colpite dall’emergenza. Si segnala che l’Anci ha proposto un intervento normativo di semplificazione che renda possibile la determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso deliberazioni della giunta comunale, in deroga ai regolamenti vigenti.
Infine, si ritiene che le eventuali riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Durc on line: ulteriori chiarimenti dall’INPS
L’INPS, con il messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, fornisce le indicazioni relative alle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa. L’Istituto precisa che la gestione delle richieste di veridica continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. In questi casi l’eventuale nuovo invio sarà annullato in automatico dal sistema.
L’acquisizione del Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di <Verifica regolarità> oppure direttamente dal portale INPS attraverso la procedura Durc On line, accedendo alla funzione <Consultazione> previa autenticazione con il PIN già in dotazione.
I Durc On Line che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Infine, l’Istituto precisa che si tratta di una indicazione operativa temporanea legata all’emergenza COVID-19.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Nel decreto di aprile un fondo di 3.5 miliardi per Comuni e Province
Nel decreto di aprile ci saranno almeno 3,5 miliardi di euro per comuni e province per l’istituzione di un fondo da destinare nel contrasto agli effetti del Covid-19. È l’esito dell’incontro in videoconferenza al quale hanno partecipato Anci, Upi e i rappresentanti del Ministero dell’Economia. Nel dettaglio, tre miliardi saranno destinati ai Comuni, i restanti 500 milioni a Province e Città metropolitane.
“Apprezziamo lo sforzo del governo, una iniezione di 3 miliardi di euro, una cura per le città. Ma queste risorse rischiano di essere comunque insufficienti rispetto al calo delle entrate che noi sindaci stimiamo in circa 5 miliardi di euro. Pur, quindi, riconoscendo un significativo sforzo, abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo di monitoraggio per tenere sotto controllo le perdite dei Comuni che dipenderanno dai tempi del lockdown”. È quanto ha dichiarato il presidente dell’ANCI Decaro. “Le entrate dei Comuni stanno scendendo, e scenderanno inesorabilmente, in base al protrarsi della fase di stop e al tempo necessario per un vero riavvio – continua Decaro. Al momento per il mese di marzo, il primo di lockdown, abbiamo riscontrato un calo del 53 per cento, relativamente alle entrate tributarie, e del 22 per cento per le entrate tariffarie. Numeri che ci dicono che queste risorse sono fondamentali. Non si può dimenticare che i Comuni funzionano esattamente come le aziende: entrate e uscite regolano il bilancio e quindi la sostenibilità delle spese”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANCI: richiesta al Governo di destinare 5 miliardi ai Comuni
I presidenti delle venti Anci regionali, coordinati dal presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, e coadiuvati dai segretari e dai direttori delle associazioni territoriali si sono riuniti in videoconferenza con il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, per fare il punto della situazione delle attività svolte dai sindaci e dall’Anci nell’emergenza Coronavirus. La riunione è servita per mettere a fuoco le proposte che l’Anci presenta compatta al tavolo di confronto con il Governo e con le Regioni. L’incontro, al quale sono intervenuti anche il presidente del Consiglio nazionale, Enzo Bianco, e il segretario generale, Veronica Nicotra, è stato aperto dalla relazione del coordinatore delle Anci regionali, Maurizio Mangialardi, che ha sottolineato l’importanza e l’efficacia di “un lavoro svolto in collaborazione dagli amministratori locali e dalle articolazioni regionali dell’associazione dei Comuni”.
Nella sua relazione, Decaro è partito dal calcolo della riduzione della capacità fiscale dei Comuni per via dei provvedimenti assunti dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. “Considerato il difficile recupero in prospettiva – ha detto Decaro – il governo deve prendere consapevolezza di una situazione e far fronte, già nel prossimo decreto, alla richiesta di 5 miliardi che gli enti locali hanno avanzato da tempo per garantire i servizi ai cittadini, anche abbandonando per protesta i lavori della conferenza unificata”.
Nella riunione molti sindaci – tra loro il presidente di Anci Sicilia e sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte, e il presidente di Anci Liguria e sindaco di Genova, Marco Bucci – hanno condiviso la necessità di rafforzare sempre più una sinergia istituzionale tra livello nazionale e regionale, perché è ormai evidente il ruolo istituzionale e operativo svolto dai sindaci, attraverso l’Anci, nel risolvere criticità e fronteggiare problemi via via che si presentano in questa complessa situazione. Una particolare attenzione da parte dei presidenti delle Anci regionali è stata posta sui rapporti con le Regioni. Con riferimento al possibile avvio della cosiddetta fase due, è stato ribadito che il ruolo dei sindaci e dei Comuni, in prima linea su molti versanti della ripresa di attività, richiede una capacità decisionale più rapida, uno snellimento degli iter burocratici, strumenti straordinari sulla falsariga di quanto si sta prevedendo per le zone terremotate dell’Italia centrale. Infine, è stata sollecitata un’attenzione specifica sulle misure di sicurezza sanitaria che saranno richieste e il cui impatto finanziario sui bilanci comunali chiederà una specifica riflessione da parte del governo.
Le Proposte ANCI al sostegno economico agli enti locali e agli investimenti territoriali.
Fonte ANCI
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, le indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara
A seguito dell’adozione del decreto legge 18/20, in particolare dell’articolo 103, nonché di numerose richieste di chiarimenti, l’ANAC, con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione., al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi. In particolare, vengono fornite indicazioni per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti. Le indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell’epidemia.
Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte
Secondo l’Autorità, le stazioni devono valutare la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, etc. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
Procedure di selezione in corso di svolgimento
Nel caso di procedure di selezione in corso di svolgimento, le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria con riferimento:
- alla sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020;
- alla nuova scadenza dei termini già assegnati, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
- all’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;
- alla possibilità per la stazione appaltante di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020;
- alla concessione di proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici;
- alla possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara;
- alla possibilità di svolgere, le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche;
- alla possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
- alla possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara.
Fase di esecuzione del contratto
Per quanto riguarda, infine, la fase di esecuzione del contratto, le indicazioni dell’Autorità sono rivolte alla verifica delle possibili situazioni concrete di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Trasporto scolastico, no a decurtazioni di corrispettivo durante il periodo di sospensione COVID-19
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 92 del DL 18/2020, in corso di conversione, rubricato “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli”, volto a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per le imprese di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico. Nello specifico è previsto che i committenti dei predetti servizi non possono applicare, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europa.
Autore: La redazione PERK SOLUTION