Ristoro minori entrate IMU settore turistico

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione in G.U.), recante il «Riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nel comma 1 dello stesso articolo 177, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19». Trattasi delle fattispecie relative agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; agli immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ed agli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19.
Il provvedimento opera un riparto delle risorse sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

Congedi Covid, la circolare dell’INPS

​Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sino al 31 luglio 2020.
Risulta aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020. I genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. L’Istituto precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata, già dal 29 marzo 2020, dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può far riferimento anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Il documento precisa anche che la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale – disposta dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 – fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La specifica procedura di presentazione delle domande di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura della “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di scegliere se presentare domanda per il congedo COVID-19 o per il congedo COVID-19 con figlio disabile, oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.
Infine, dopo aver elencato le condizioni di compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, ferma restando l’alternatività delle misure, la Circolare fornisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo di 40 mln di euro per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19

Nel corso dei lavori della Commissione Bilancio sulla conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato approvato l’emendamento che attribuisce ai comuni, particolarmente interessati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale. Si ricorda che l’art. 112 ha destinato un fondo di 200 milioni di euro ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Ai fini del riparto del fondo di 40 milioni si terrà conto della popolazione residente dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si terrà conto dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
Per l’anno 2020, non si applica, per le risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza, l’art. 158 del TUEL che dispone la rendicontazione, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario, dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali.
Inoltre, in favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell’azienda socio–sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, a integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali

La Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 130/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 48 del D.L. 18/2020, cd. decreto Cura Italia, concernente la sospensione dei servizi educativi e scolastici, come sostituito dall’articolo 109 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che autorizza le pubbliche amministrazioni – durante il periodo della sospensione dei predetti servizi – al pagamento dei gestori privati sulla base delle risorse disponibili.

L’art. 48, comma 1 del DL 18/2020, come riscritto dall’art. 109 del DL 34/2020 stabilisce, in sintesi, che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi ove i servizi si svolgono normalmente, tramite coprogettazioni con i gestori e utilizzando i fondi ordinari destinati a tali finalità. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le pubbliche amministrazioni procedano al pagamento delle prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità stabilite dal comma 1, nonché di un’ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.
I magistrati contabili hanno precisato che nelle ipotesi in cui le prestazioni siano effettuate in altra modalità, in deroga alla normativa vigente ai sensi del d.lgs. 50/2016 e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:

a) quota parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore;

b) un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;

c) è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali “entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Attribuite le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali

Il Ministero dell’Interno ha provveduto ad aggiornare l’importo dei trasferimenti erariali con la quota in acconto, pari al 30 per cento, del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, previsto dall’art. 106 del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, in proporzione alle entrate accertate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III (tributarie ed extra-tributarie, tipologie 1 e 2), come risultanti dal SIOPE. Il fondo è destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid-19. La norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla rinegoziazione e sospensione dei mutui

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sugli interventi di rinegoziazione e sospensione mutui alla luce del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Tra gli interventi previsti dal decreto assumono rilievo quelli volti ad alleggerire il peso degli oneri di rimborso prestiti. Il comma 1 dell’articolo 113 ha introdotto la possibilità di aderire alle operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei mutui, anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. Si tratta di semplificazioni procedurali che consentono di agevolare il processo decisionale di adesione alle operazioni di riduzione degli oneri da indebitamento in una fase di particolare difficoltà organizzativa e gestionale. Sono invece rimaste escluse da ogni tipologia di intervento sia l’ipotesi di moratoria di un anno della restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, sia quella di uno specifico intervento sui prestiti obbligazionari. Il termine del 15 maggio 2020 previsto dall’Accordo ANCI-UPI-ABI, entro il quale gli enti avrebbero dovuto presentare le domande di sospensione, è stato prorogato al 31 maggio 2020. Anche l’Istituto per il credito sportivo ha aderito al citato Accordo ed avviato le procedure per l’invio della richiesta di sospensione delle quote capitale dei propri mutui, che dovrà pervenire all’Istituto entro il 28 maggio 2020. Per aderire alla rinegoziazione Cdp, gli enti hanno invece tempo fino al 27 maggio 2020 per effettuare la prenotazione. Entro il 3 giugno 2020 è necessario inviare in modalità telematica la formale richiesta di adesione e tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. Le delegazioni di pagamento, in originale, dovranno invece essere trasmesse a Cdp entro il 30 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’opportunità e la convenienza della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da CDP, la nota ricorda che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19. La CDP ha inoltre deciso autonomamente l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19: Aggiornate le linee guida sul Tpl in vista delle prossime riaperture

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato pubblicato sul proprio sito internet informa che sono state aggiornate le “Linee guida” del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 che entreranno in vigore a partire da lunedì 18 maggio. Restano le prescrizioni di distanziamento sociale e l’obbligo di mascherina a bordo dei mezzi pubblici, insieme alle altre regole di comportamento nelle stazioni e terminal. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, in vista di un prevedibile incremento dei flussi di utilizzo dalla giornata di lunedì.
A bordo dei mezzi pubblici sarà sempre obbligatorio occupare i posti indicati come disponibili, ma viene introdotta la possibilità di verticalizzazione nelle sedute: nei mezzi che lo consentono, sarà possibile occupare le sedute che sono disposte in fila, una dietro l’altra, senza alternanza tra posti vuoti e posti occupati.
Altra novità è la possibilità per le persone che vivono nella stessa abitazione di evitare di mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro.
Inoltre, il Mit ha recepito la norma contenuta nell’ultimo Decreto approvato dal Governo che affida alle singole Regioni la possibilità di definire l’applicazione di alcune regole, anche nel settore del trasporto pubblico, e di applicare i protocolli conseguenti.
Infine, dalla prossima settimana è previsto l’avvio della sperimentazione di alcune soluzioni che permettano di aumentare in sicurezza la capacità dei mezzi di trasporto, tra le quali l’installazione a bordo di appositi divisori in plexiglass – azione finanziata dal Mit con un milione di euro – in grado di separare i passeggeri e permettere un ulteriore aumento della disponibilità di posti. Si tratta di divisori valutati positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico per gli aspetti che attengono la sicurezza sanitaria, e che vanno testati dalle singole aziende del trasporto in termini di incolumità delle persone.
Fino al primo giugno è stata, inoltre, confermata la disponibilità dei volontari della protezione civile ad aiutare i flussi di passeggeri in alcune stazioni, anche ferroviarie.
Queste linee guida rientrano in un percorso che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha intrapreso anche assieme agli altri paesi europei nell’ambito di un coordinamento rafforzato Trasporti-Salute con la Commissione Europea, che ha emanato mercoledì scorso linee guida per il progressivo ristabilimento dei servizi di trasporto e della connettività.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il D.L. recante ulteriori misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 il D.L. n. 33/2020 che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

ANAC, emissione SAL anche per cantieri sospesi

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, l’Anac ha formulato una proposta di intervento normativo per definire, relativamente al pagamento delle prestazioni eseguite, il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori.
Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità ha suggerito di prevedere “una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.
Secondo la normativa vigente, infatti, non è prevista in corrispondenza della sospensione di un cantiere l’emissione di uno Stato avanzamento lavori. Una previsione come quella suggerita dall’Autorità, al contrario, potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di aiuto particolarmente efficace per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Intesa tra Agenzia Dogane e Monopoli e Anci per distribuzione celere e gratuita di mascherine e dpi

Il Direttore generale dell’agenzia Dogane e monopoli (ADM) Marcello Minenna e il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) Antonio Decaro hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente, attraverso un sistema di controlli più snello, la filiera di distribuzione di mascherine, del materiale DPI e di beni mobili da utilizzare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, e per assicurare una capillare distribuzione di questi dispositivi favorendo così la massima sicurezza in questa fase di allentamento degli obblighi di distanziamento sociale e di ripresa delle attività economiche con la massima sicurezza.
ADM provvederà, in particolare, tramite proprie direttive interne, a garantire che gli ordini effettuati in base al presente protocollo siano sdoganati con le procedure più celeri a disposizione e in esenzione di IVA e dazi doganali, fornendo la necessaria assistenza amministrativa.
L’Anci promuoverà a sua volta l’applicazione di questo Protocollo tra i Comuni suoi associati, e favorirà con proprio atto interno Protocolli d’Intesa tra gli stessi Comuni con Agenzia Dogane e Monopoli e con le associazioni di categoria – tra le quali rientrano quelle di industriali, commercianti, esercenti e artigiani – al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti e cittadini di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del Covid 19.
Fonte: ANCI