Corte dei conti, Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha adottato le linee guida per indirizzare e sostenere le amministrazioni, in questo periodo delicato di emergenza sanitaria, nel rafforzamento dei sistemi di controlli interni.
L’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.
In questo contesto, che ha finito per alterare tutti i processi di gestione del rischio esistenti, le varie componenti del sistema integrato di controllo interno sono chiamate a non affidarsi esclusivamente ai principi anteriormente vigenti e alle prassi, ma dovranno “modificare sostanzialmente l’approccio ai controlli sotto svariati profili, al fine di operare in modo efficace e rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e future”, dotandosi anche di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici).
Pur dovendo essere adattati dalle strutture di controllo interno allo specifico ambito dell’organizzazione presso cui operano, questi orientamenti mirano a fornire alcuni alert su aree o aspetti significativi, prendendo in considerazione tutte le tipologie di controllo interno: di regolarità amministrativa e contabile; di gestione; strategico; degli equilibri finanziari; sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate; della qualità dei servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, Nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 il DPCM del 24 ottobre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le restrizioni contenute nel provvedimento entreranno in vigore il 26 ottobre e dureranno sino al 24 novembre 2020.

Allegati al Dpcm 24 ottobre 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Tavolo di lavoro su monitoraggio minori entrate e perequazioni

La prosecuzione anche nel 2021 del tavolo di monitoraggio sulle minori entrate quando i Comuni continueranno a subire una forte flessione Irpef e delle entrate legate al turismo; la riforma della gestione delle crisi finanziarie con la proposta di rafforzare subito il fondo sul predissesto con ulteriori 200 milioni; il tema del fondo di solidarietà comunale e la necessità di arrivare alla perequazione “verticale” cioè finanziata dallo Stato, come previsto dalla legge; la ristrutturazione del debito comunale, con riduzione dell’onere da interessi, che è già legge e va attuata sollecitamente. E poi ancora la questione del rilancio degli investimenti su scala territoriale, anche nella prospettiva delle risorse in arrivo con il Recovery fund. Sono i principali temi toccati dalla Commissione Finanza locale Anci riunitasi in video conferenza, per fare il punto sulla situazione finanziaria dei Comuni, anche in vista delle proposte da presentare per la Legge di Bilancio.
“Nonostante un anno straordinario l’Anci ha cercato di portare all’attenzione del governo tutte le problematiche relative alle minori entrate e maggiori spese per i bilanci comunali. Non possiamo dirci insoddisfatti del lavoro svolto e di quanto recepito nei diversi provvedimenti rispetto alle esigenze dei Comuni”, ha evidenziato Alessandro Canelli (Sindaco di Novara e neo presidente IFEL). Per il quale “al netto di alcuni nodi critici da dipanare, i diversi provvedimenti governativi hanno consentito di delineare un assetto complessivo della finanza locale abbastanza solido”. “Bisogna ora attrezzarci per affrontare le questioni ancora aperte partendo dalla prosecuzione del tavolo di monitoraggio”, ma le difficoltà finanziarie dei Comuni “vanno affrontate già a partire dal ddl bilancio con la previsione di una posta iniziale per compensazione delle perdite”.
Canelli nel suo intervento ha anche auspicato la proroga al 2022 del canone unico, tenuto conto delle difficoltà dei Comuni a rivedere tutta la regolamentazione dei prelievi su occupazione suolo pubblico e pubblicità per attuare nei tempi giusti (entro gennaio 2021 al massimo) il nuovo sistema.
“Con il prossimo anno che sarà segnato ancora dalla pandemia, bisogna ragionare già adesso sulla prossima legge di bilancio prevedendo qualche forma di anticipazione proporzionalmente significativa rispetto a quanto previsto per l’anno in corso”, ha osservato nel suo intervento Mauro Guerra. Più in generale il presidente della Commissione ha indicato la necessità di arrivare ad un ridisegno complessivo della Finanza locale. “Bisogna chiedere al governo un’assunzione di responsabilità preventiva per costruire bilanci 2021 almeno credibili. I 600 milioni di euro per il mancato gettito e le maggiori spese del primo trimestre del prossimo anno vanno rafforzati per evitare – ha sottolineato – di rincorrere progressivamente il raggiungimento degli equilibri” (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

COVID-19: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2020 sono state pubblicate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
Il DPCM conferma le previsioni riguardanti l’incentivazione del lavoro agile nel settore pubblico e privato. Restano ferme, dunque, le precedenti disposizioni riguardanti il ricorso allo smart working. In particolare, nelle amministrazioni pubbliche è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%, di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Confermate anche le previsioni in merito alla ripresa e allo svolgimento delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre che nelle Università.
Restano ferme pure le previsioni stabilite per lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio.
Si reintroducono, invece, restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione, consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo, nonché per le feste private conseguenti alle cerimonie civili o religiose, il cui numero di partecipanti viene limitato a 30 persone.

 

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Esigenze finanziarie per avvio anno scolastico, in G.U. il nuovo D.L. n. 111/2020

È stato pubblicato in G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020 il D.L. 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, costituito da sei articoli, autorizza 300 milioni di euro di spesa per le Regioni e le Province Autonome sul fronte del trasporto pubblico locale e 150 milioni per i Comuni e le Città metropolitane da destinare all’implementazione del servizio di scuolabus. Le Regioni e gli Enti locali potranno disporre delle somme già previste e attribuite dal DL Rilancio e dal DL Agosto anche per far fronte alle esigenze del trasporto pubblico locale e scolastico, somme queste che verranno poi reintegrate con la prossima legge di bilancio. Sarà una verifica a consuntivo a quantificare l’effettivo fabbisogno delle Regioni e degli enti locali che dovrà tener conto delle perdite dovute alla mancata bigliettazione e all’incremento dei costi sostenuti. Attualmente le risorse destinate alle regioni per il TPL, aggiuntive rispetto al fondo ordinario, sono pari a 500 milioni con il DL Rilancio e 400 con il Dl Agosto.
In particolare, ai sensi del comma 2 del decreto, i Comuni potranno utilizzare le risorse destinate al Fondo funzioni fondamentali, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun ente potrà destinare nel 2020 risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, l’art. 3 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021, a favore degli enti locali, da destinare prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee all’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee. I criteri e le modalità delle risorse saranno definiti con apposito decreto del MEF. Vengono, inoltre, destinati ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, altresì, misure a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di quattordici anni posti in quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi presso l’istituto scolastico. Secondo l’art. 5 del decreto, il genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità agile, in quanto incompatibile con tale modalità esecutiva e comunque in alternativa a tale misura, solo uno dei genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio avvalendosi di un congedo straordinario che garantisce un’indennità pari al 50% della retribuzione (coperta da contribuzione figurativa), calcolata secondo quanto previsto per la determinazione dell’indennità relativa al congedo di maternità, senza però considerare l’incidenza del rateo delle mensilità aggiuntive e altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati. I benefici in questione potranno essere riconosciuti soltanto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Emergenza Covid-19, in G.U. il DPCM del 7 settembre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 il DPCM recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero  territorio  nazionale,  le  misure  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavori e lavoratori fragili, le indicazioni ministeriali

È stata pubblicata la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
La Circolare fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità sostitutiva di mensa non concorre alla formazione del reddito

L’indennità sostitutiva erogata dall’Istante, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che abbiano prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non abbiano potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 301 del 2 settembre 2020 ad una richiesta di un ente pubblico in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva da erogare ai dipendenti che non abbiano potuto utilizzare il proprio badge elettronico. In merito alle suddette indennità sostitutive, l’Agenzia ricorda che la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 ha specificato che l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
  • essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
  • ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

La risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005 ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.  Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di specie le condizioni previste dalla  risoluzione n. 41 del 2000, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi all’epidemia

Considerata la rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo emergenziale hanno prodotto sul Paese, l’Autorità nazionale anticorruzione ha effettuato un’indagine conoscitiva sugli affidamenti nel periodo di picco del fenomeno di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da COVID 19. L’attività espletata in una prima fase di indagine è stata, pertanto, incentrata sulla raccolta di dati ed informazioni utili, ricavati da SIMOG sulla base di apposite query, al fine di condurre su di essi una prima analisi finalizzata ad un inquadramento dell’attività contrattuale svolta dalle stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario sull’intero territorio nazionale tenendo conto della cornice normativa “speciale” che ha accompagnato tale periodo. Raccolti con tale modalità i dati relativi agli affidamenti di servizi e forniture si è quindi proceduto ed individuare, attraverso specifico campionamento, gli affidamenti da sottoporre, mediante specifica richiesta di informazioni da rivolgere alle stazioni appaltanti, ad un’analisi specifica più approfondita, oggetto della successiva ed attuale fase di attività finalizzata ad analizzare ed individuare profili di interesse connessi con i principi di efficienza ed economicità che devono caratterizzare l’azione amministrativa. Nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile), la spesa complessiva a livello nazionale è stata pari a 5,8 miliardi. Dall’indagine sono emerse criticità che saranno oggetto di specifiche azioni di vigilanza da parte dell’Autorità, eventualmente anche di natura ispettiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modulo per rendicontare le erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni

L’Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un modello con cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19. Il cd. decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) impone infatti a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita rendicontazione separata e l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa tracciabilità.
Con l’obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità delle erogazioni, il modello predisposto prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della normativa. Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni. In quest’ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni – anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate. Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza. Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION