È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, contenente indicazioni per l’attuazione del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 10, dello stesso giorno), recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, adottato di seguito, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 11, del 15 gennaio 2021), con il quale sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus.
Nell’illustrare le nuove prescrizioni, la circolare richiama il ruolo e il compito dei prefetti rinnovando l’esigenza di garantire la rigorosa osservanza delle norme vigenti attraverso la predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto con riferimento alle aree urbane – specialmente quelle interessate da affollamento nelle ore serali e notturne (la cosiddetta movida) -, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.
La circolare ricorda anche le misure introdotte dal decreto-legge n.2/2021 sia in tema di consultazioni elettorali che di permessi e titoli di soggiorno.
Per quanto riguarda le consultazioni elettorali da svolgersi nell’anno 2021, nel dettaglio l’articolo 4 del decreto prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio.
Entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali sciolti in base all’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per il 22 e 23 novembre 2020. Per questa ragione, è stata prorogata la durata delle relative gestioni commissariali straordinarie.
Proroga dello stato di emergenza e misure di contenimento del contagio
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre, è stato approvato, nella medesima seduta, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
- le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
- i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.
Niente imposta di bollo su istanze per l’ottenimento di contributi Covid a fondo perduto
Non è soggetta ad imposta di bollo l’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto destinato a soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 37 dell’11 gennaio 2021.
Nel caso di specie, l’istante fa presente che la Regione Toscana ha approvato apposito atto deliberativo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo. Con successivo decreto dirigenziale la Regione Toscana ha approvato il bando. L’istante evidenzia che il fine dell’intervento è “la concessione di un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo”. Poiché la domanda di aiuto, in base alla delibera, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, l’istante chiede di chiarire se possa applicarsi l’esenzione in virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’allegato B del d.P.R. 642 del 972, che prevede un’esenzione per le «Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti».
L’Agenzia osserva che l’imposta di bollo, da corrispondere per la presentazione dell’istanza, è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. Nell’Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo, mentre nell’Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni. L’articolo 8, comma 3, della Tabella stabilisce l’esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere «sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza». Il termine “sussidio” – secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato – per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.
L’analisi dei provvedimenti adottati dalla Regioni evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. Ne deriva, quindi, che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B – al d..P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le “domande per il conseguimento di sussidi” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali è escluso l’assoggettamento ad imposta di bollo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Riparto fondo Comuni zona rossa
Il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2020, recante «Riparto del fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19», previsto dall’art. 112-bis, comma l, del decreto-legge l9 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è stato diffuso della Direzione della Finanza locale, nella voce “I Decreti” ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il riparto del Fondo per un totale complessivo di 40 milioni di euro, è stato effettuato a favore dei comuni individuati:
– come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, é stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutte le persone comunque ivi presenti;
-sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020.
I criteri e le modalità di riparto dello stesso Fondo sono individuati nell’allegato C “Nota metodologica”.
Allegato A – Riparto zone rosse;
Allegato B – Riparto sulla base dei contagi e dei decessi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Conferenza Stato-Città, via libera agli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate
Nella Conferenza Stato Città del 12 novembre scorso sono stati approvati gli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate, pari complessivamente a circa 500 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni recate dal DL n. 104/2020, che integrano quanto già disposto da DL n.34/2020 (artt. 177, 180, 181):
- riparto incremento di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo, disposto dall’articolo 78, comma 5, del DL n. 104/2020, per il ristoro delle minori entrate derivanti dall’esenzione della seconda rata IMU per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L’ulteriore riparto di euro 1,65 milioni di euro riguarda l’esenzione, anche della prima rata IMU, per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2).
- riparto dei 310 milioni di euro, di cui 10 milioni relativi alla quota residua (10%) del fondo istituito a ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (si ricorda che il riparto del 90% del fondo, 90 milioni di euro, è stata effettuato con DM Interno del 21/7/2020, n. 2); 300 milioni relativi all’incremento del medesimo fondo, disposto dall’art. 40, comma 1 del D.L. n. 104/2020;
- riparto dei 46,88 milioni di euro a compensazione delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP, riconosciuto ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per il periodo dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 181 DL 34/2020);
- riparto dei 55,25 milioni di euro a compensazione delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) a favore delle imprese di pubblico esercizio, di cui 12,7 milioni di euro per la quota residua del fondo di cui all’art.181 del dl n.34/2020 e 42,5 milioni di euro, a compensazione della proroga delle esenzioni per il periodo dal novembre-dicembre 2020 (art. 109 DL 104/2002). Tale riparto si aggiunge ai 114,75 mln. già riconosciuti dal DL 34/2020 (art.181).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Trasporto scolastico, nessun pagamento di corrispettivo per il mancato servizio
Nessun pagamento è dovuto ai gestori del servizio di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 147/2020 in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione pratica dell’art. 92, comma 4/bis della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 109 del DL 34/2020, con riferimento alla corresponsione dell’intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio 2020 ai gestori del servizio di trasporto scolastico.
I magistrati, dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevano che l’art. 92, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 – legge n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 – al fine di tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludeva la possibilità per i committenti di operare decurtazione ai corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. L’efficacia di tale disposizione era, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita l’inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione. Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) entrato in vigore il medesimo giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”, permettendo, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico, in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione che non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta). In conclusione, secondo i giudici, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto.
Infine, il Collegio evidenzia che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Via libera al nuovo decreto “Ristori bis”
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 novembre 2020, ha approvato un nuovo decreto-legge, “c.d. Ristori bis”, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19.
Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Di seguito le principali misure introdotte.
Contributi a fondo perduto
È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Istituzione di un fondo per nuovi contributi
Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
Credito d’imposta sugli affitti commerciali
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Sospensione dei versamenti
Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
Cancellazione della seconda rata dell’IMU
È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
Sospensione dei contributi previdenziali
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.
Bonus baby sitter e congedo straordinario
Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
Sostegno al terzo settore
Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.
Potenziamento del sistema sanitario
Viene previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.
Giustizia
Sono previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.
Trasporto pubblico locale
La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Le slides ANCI sul DPCM del 3 novembre 2020
Covid-19, il Dpcm del 3 novembre 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che entreranno in vigore dal 5 novembre e saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020. Il provvedimento sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Le pubbliche amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le P.A. dovranno, quindi, assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge “Ristori”
Via libera dal Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge, c.d. Decreto Ristori, contenente le prossime e urgenti misure a sostegno dei settori interessati dalle restrizioni disposte dal DPCM del 25 ottobre scorso, in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In attesa della bozza definitiva, il decreto interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Di seguito le principali misure introdotte.
Contributi a fondo perduto
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Proroga della cassa integrazione
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
• al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
• al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Credito d’imposta sugli affitti
Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
Cancellazione della seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono previste:
• una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
• la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.
Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
• 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
• 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
• 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
• 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
Reddito di emergenza
A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.
Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
Sostegno allo sport dilettantistico
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.
Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
• lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
• l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
• per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
• per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
Autore: La redazione PERK SOLUTION