Il diritto del Comune alla riscossione degli oneri concessori si prescrive in dieci anni

In tema di edilizia e urbanistica, il diritto del Comune alla riscossione degli oneri concessori è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre: a) per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui è rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio; b) per il costo di costruzione, dalla comunicazione all’ente dell’ultimazione dei lavori, giusta l’art. 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 19 dicembre 2023, n. 11022.

La Sezione rammenta che:

a) gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di attività autoritativa;

b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento;

c) l’amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, ma si deve escludere l’applicabilità dell’art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l’errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l’applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica;

d) la tutela dell’affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell’ottica di una leale collaborazione volta all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio vantato dal Comune.

In tema di contributo di costruzione la giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, affermato che:

a) il dies a quo per il decorso del periodo di tempo ai fini della prescrizione decennale, coincide con la data di rilascio del titolo edilizio;

b) il contributo di costruzione può essere rideterminato solo in caso di errori di quantificazione (calcolo) da parte del Comune, è inoltre necessario che il ricalcolo sia effettuato secondo la tariffa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire (C.d.S., sent. n. 18/2018);

c) dal momento del rilascio del titolo abilitativo, il Comune ha dieci anni di tempo per accertare eventuali errori di calcolo e chiedere una integrazione del contributo;

d) si applica, quindi, il termine ordinario per la prescrizione, decorso il quale non è più possibile richiedere una rettifica;

e) il contributo di costruzione previsto dall’art. 16, comma 9, t.u., è determinato periodicamente dalle Regioni per i nuovi edifici, mentre il Comune è competente a definire il costo per i soli edifici esistenti (art. 16, comma 10, t.u.), per cui: i) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente; ii) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali, hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; iii) tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione (C.d.S., Sez. IV, n. 2821/2017).

Sul piano più strettamente normativo, vengono in rilievo, invece, le seguenti norme:

a) art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore;

b) art. 1219 c.c., ai sensi del quale la costituzione in mora deve consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto;

c) art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 a mente del quale “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata”;

d) art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001 giusta il quale “La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Differenza fra monetizzazione e contributo di costruzione

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, atteso che non è una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento. Pertanto, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non esclude che sia dovuta anche la cessione di aree a standard.

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici è un beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. n. 1444 del 1968.

Senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard. 

È quanto evidenziato, in sintesi, dal Consiglio di Stato con la sentenza 17 maggio 2023, n. 4908.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Comune non può concedere lo scomputo degli oneri di costruzione

Con deliberazione della Corte dei conti, Sez. Abruzzo con deliberazione n. 130/2020, nel rispondere ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di scomputare, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche il costo di costruzione che il privato dovrà versare al fine di contribuire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha evidenziato che è da escludere che l’Ente possa concedere, in sede di convenzione con il privato, lo scomputo degli oneri di costruzione.
Difatti, il DPR n. 380 del 2001, T.U. dell’edilizia, prevede tale possibilità esclusivamente per gli oneri di urbanizzazione, ammettendo la sostituzione della prestazione pecuniaria con la realizzazione di opere che il Comune deve realizzare con le predette somme (art. 16, comma 2), sia che si tratti di opere di urbanizzazione primaria (art. 4, L. n. 847 del 1964) sia che si tratti di quelle di urbanizzazione secondaria (art. 44, L. n. 865 del 1971). Nulla dispone per i costi di costruzione previsti dall’art. 16, primo comma. La Corte ricorda come tale convincimento trovi sostegno anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8919 del 31 dicembre 2019 che, muovendo dalla considerazione che il legislatore non prevede la possibilità di scomputare anche il costo di costruzione, ma i soli oneri di urbanizzazione, sottolinea che il mancato espresso divieto non assume un rilievo decisivo in quanto “allorché il legislatore detta una disciplina per una specifica fattispecie, ciò conduce implicitamente ad escluderne l’applicazione anche ad altre e diverse ipotesi non menzionate”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di effettuare lo scomputo ha natura derogatoria rispetto all’obbligo della “corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”, laddove l’espressione “corresponsione” rimanda, con ogni evidenza, ad una dimensione monetaria del pagamento, che, del resto, costituisce l’ordinaria forma di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Inoltre, la disposizione delinea, in sostanza, un’eccezione alla regula juris generale per cui i debiti tributari o, comunque, regolati da norme di diritto pubblico si estinguono con un pagamento in moneta: in ragione di tale natura eccezionale, la disposizione non è applicabile oltre i casi ed i tempi in essa previsti (cfr. art. 14 preleggi), giacché non riflette né veicola un principio generale, ma, al contrario, vi deroga”. Il contributo di cui all’art. 16, comma 1, del T.u., ha natura di corrispettivo di diritto pubblico e configura una prestazione patrimoniale imposta”. Veste, pertanto, i panni del credito di diritto pubblico, che per sua natura è indisponibile per il soggetto impositore, non solo in ordine all’an ed al quantum (ossia alla fase genetica), ma anche in ordine al quomodo (ossia alla fase esecutiva o, che dir si voglia, solutoria)”. Precisa, infine, il Consiglio di Stato che l’espressione “con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune” del comma 2 dell’art. 16 del T.u. in materia di edilizia “non dimostra né sottende un’implicita autorizzazione legislativa a convenire pattiziamente forme di adempimento alternative a quella monetaria, ma deve intendersi unicamente riferita alle modalità strettamente afferenti alla concreta esecuzione delle opere in questione (tempistica, modalità costruttive, qualità dei materiali, ecc.)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION