Spese di rappresentanza, la Corte dei conti invita l’ente a recuperare le spese illegittime

Con deliberazione n. 166/2021, la Corte dei conti Sez. Piemonte, nell’ambito dell’attività di controllo posta in essere ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riguardo alla relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020, redatta dall’Organo di revisione, oltre ad accertare diverse irregolarità, si è soffermata anche sui criteri di legittimità delle spese di rappresentanza. In particolare, da una verifica del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente, è emerso che non tutte avrebbero i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in materia, con riferimento alle voci riferite a “pranzo di rappresentanza” e “doni natalizi”.
Il Collegio ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità). La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene. Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:
– esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
– non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono;
– non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione. Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:
– gli atti di mera liberalità;
– le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
– l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
– omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
– ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
– spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza;
Nel raccomandare ad attenersi scrupolosamente a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in tema di spese di rappresentanza, anche attraverso la predisposizione e approvazione di un Regolamento ad hoc a cui attenersi, i giudici invitano l’ente a valutare, altresì, il recupero delle somme sostenute illegittimamente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti. I Presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi

Con la delibera n. 241/2021 la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha approvato le “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”.
L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per la verifica, da parte dell’ente pubblico che intende affidare incarichi esterni e consulenze, della sussistenza dei presupposti necessari.
L’utilizzo della facoltà di ricorso all’esterno di incarichi professionali è pertanto soggetta a condizioni rigorose che devono trovare nella motivazione dei singoli provvedimenti l’indicazione dell’esigenza da soddisfare e l’esplicitazione delle risultanze dell’istruttoria, dalle quali emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio. Più specificamente l’Amministrazione pubblica può procedere al conferimento dell’incarico solo quando si riscontrino i seguenti presupposti di legittimità:
a) Straordinarietà e eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nel caso in cui tale esigenza si caratterizzi per il fatto di esulare dalle comuni conoscenze dell’ufficio e l’ente non disponga di profili professionali adeguati, in quanto oggettivamente assenti ovvero non sufficientemente qualificati, rispetto alle eccezionali esigenze da soddisfare;
b) oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa;
c) accertata impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, laddove l’ente è tenuto a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente;
d) temporaneità e alta qualificazione, la prestazione deve essere di natura temporanea (l’incarico deve essere a tempo determinato) e altamente qualificata (esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria); in altri termini è possibile ricorrere agli incarichi esterni esclusivamente per ottenere prestazioni altamente qualificate;
e) la predeterminazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione, il rapporto instaurato non è di tipo subordinato; nei contratti non si deve più indicare il luogo di svolgimento della prestazione. Non può essere demandato ad un successivo provvedimento, la determinazione del compenso posto che altrimenti ciò determinerebbe un’assoluta incertezza sulla spesa. È considerato illegittimo, infatti, un incarico in cui sia carente il dato circa il compenso con un rinvio in bianco ad un futuro atto di liquidazione;
f) procedura comparativa per la scelta del collaboratore, la P.A. deve procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti. Selezionato il contraente, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire con forma scritta.

Le linee guida si soffermano anche sugli obblighi di invio alla Corte dei conti degli atti di spesa, di importo superiore a 5.000 euro, relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE, in relazione all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 di un Comune, ha accertato, tra gli altri rilievi, l’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019, in quanto non conforme a quanto previsto dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011. In particolare, è stata ritenuta non conforme alla richiamata normativa l’intenzione dell’Ente di finanziare l’importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche mediante l’iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società debitrici del Comune.

Il Collegio ha disposto che il Comune provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020 (previa verifica, per l’ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità) e che, consequenzialmente alla suddetta operazione e ove ne risulti una parte disponibile negativa, provveda al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art 188 del TUEL.

Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per gli enti in dissesto finanziario

L’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, da parte degli enti in dissesto finanziario, per spese predefinite di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto deroga normativamente prevista al principio di unità del bilancio, risulta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del Tuel. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 154/2021.
L’art. 259 fa riferimento all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, ai sensi del comma 5, l’ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.
Nel merito, la Sezione evidenzia come la possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto abbia trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo (cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015). Essendo, quindi, l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022, sintesi dell’audizione della Corte dei conti

La Corte dei conti è stata audita sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Gli interventi proposti vanno ad incidere e, in certa misura, a costituire parte integrante del programma di riforme e di investimenti che il nostro Paese si è impegnato a portare a compimento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La manovra proposta dal Governo con il disegno di legge di bilancio si conferma di carattere espansivo. Inglobando gli effetti del d.l. n. 146/2021 essa comporta un maggior indebitamento netto (23,3 miliardi nel 2022, 29,9 nel 2023 e 25,7 nel 2024) coerente con il sentiero programmatico di progressiva riduzione in rapporto al Pil, prefigurato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021 (dal 5,6 per cento del 2022 al 3,3 per cento del 2024). In termini di saldo netto da finanziare, gli effetti della manovra sono negativi per 45,5 miliardi nel 2022, 52,5 nel 2023 e 40 nel 2024.
In riferimento alle misure previste per gli enti territoriali, la Corte evidenzia come nel triennio di programmazione siano destinati a interventi di natura corrente poco più di 2 miliardi A questi si aggiungono, poi, le risorse destinate alla ridefinizione degli accordi in materia di finanza pubblica con le regioni a statuto speciale e le province autonome, nonché i maggiori oneri connessi alle norme relative alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti territoriali attraverso Cassa DD.PP.
Le pesanti ripercussioni negative lasciate dalla pandemia spingono a non abbandonare le misure per il sostegno finanziario per le amministrazioni con maggiori difficoltà: vengono rafforzate le risorse in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (450 milioni da destinare prioritariamente alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione) e viene istituito un nuovo fondo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da calo della popolazione e basso reddito pro capite. Appare positiva la scelta, per entrambe le misure, di utilizzare l’indicatore di vulnerabilità sociale e materiale ai fini del riparto delle risorse, concentrando il sostegno nelle amministrazioni con maggiori criticità.
La manovra, poi, conferma l’impostazione di politica di bilancio già avviata nel 2021, proseguendo, attraverso interventi di perequazione verticale, il graduale percorso verso la definizione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Sono apprezzabili in tale direzione le misure volte a dare concretezza al disegno del federalismo fiscale attraverso il finanziamento di obiettivi di servizio da garantire in misura omogena su tutto il territorio nazionale. L’aumento di risorse per queste tipologie di interventi passa per un incremento del fondo di solidarietà comunale secondo il meccanismo già adottato con la legge di bilancio per il 2021. Un incremento particolarmente significativo del fondo (1 miliardo annuo) è previsto poi a partire dal 2027 per l’ulteriore potenziamento dei servizi di asili nido che porterà la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale ben oltre gli 8 miliardi: una crescita delle risorse finanziarie che risulta strettamente connessa con l’attuazione del PNRR, quando, una volta conseguito, nel 2026, il traguardo relativo alla realizzazione di 264.480 nuovi posti negli asili nido nonché alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture per servizi educativi e per l’infanzia, sarà necessario assicurare la copertura delle maggiori spese correnti generate dall’investimento complessivo (spese di personale e spese di gestione delle nuove strutture).
Di rilievo sono poi le misure destinate per lo sviluppo della montagna e il sostegno ai comuni siti in territori montani (500 milioni nel periodo 2022-2024) e quelle volte ad
incrementare, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei comuni delle RSO, parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni (conseguentemente, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci).

 

Audizione sul federalismo fiscale della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

La Corte dei conti è stata audita presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in relazione allo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Per dare nuovo impulso al percorso del federalismo fiscale è necessario procedere con l’attuazione della legge delega del 2009, che resta in gran parte inattuata, principalmente per la sua coincidenza temporale con la grande crisi finanziaria del 2008”. E’ quanto si legge nel testo dell’Audizione della Corte. Di fatto, l’emergenza economico-finanziaria e la conseguente necessità del consolidamento dei conti pubblici si sono sovrapposte al processo di riforma in atto, condizionando e limitando l’autonomia fiscale locale che può considerarsi attuata solo parzialmente, residuando ancora ampi margini di miglioramento delle entrate proprie. D’altra parte, la mancata determinazione di tutti i livelli essenziali delle prestazioni ha ostacolato il compimento del principio del finanziamento integrale delle funzioni fondamentali assegnate a ciascun livello di governo.

Per quanto concerne gli enti locali, hanno costituito fattori frenanti l’assegnazione allo Stato di parte del gettito dei tributi locali, la sostituzione del minor gettito di tributi propri (IMU e TASI sull’abitazione principale) con contributi compensativi e il blocco delle aliquote degli enti territoriali, protratto sino al 2018. Tuttavia, si registrano segnali di ripresa del processo autonomistico. Dal 2015, infatti, con la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, si è dato avvio al riparto della componente orizzontale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), ossia della quota alimentata dagli enti con risorse proprie. Tale modalità è destinata a consolidarsi progressivamente7, in quanto è previsto un graduale incremento sino al 100% della percentuale di risorse oggetto di perequazione, nell’arco temporale 2020-20308, nonché della quota complessiva delle risorse sulle quali opera la perequazione (il c.d. “target perequativo”), portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, ciò attraverso incrementi annuali del 5% fino al 2029. La legge di bilancio n. 178/2020 (comma 794) ha provveduto a ridefinire, a decorrere dal 2021,
la dotazione a regime del Fondo incrementandolo significativamente. Resta ancora da completare, rafforzando gli interventi sopra ricordati, il processo di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e da attivare adeguate risorse statali per rendere possibile la perequazione. Tali azioni sono propedeutiche a una distribuzione delle risorse basata sui fabbisogni standard.

Il superamento della situazione di impasse passa attraverso la realizzazione di due obiettivi di fondo. Il primo riguarda lo sviluppo del sistema economico locale in maniera da generare crescita e conseguente ampliamento delle basi imponibili, in tale direzione si muovono le politiche di rilancio degli investimenti a partire dal 2017, focalizzate su importanti obiettivi come quelli della rigenerazione del territorio, della riqualificazione delle periferie, del risanamento del territorio interessato dal dissesto idrogeologico, dagli interventi nel settore dell’edilizia scolastica, che costituiscono anche obiettivi specifici del piano di ripresa e resilienza. L’altro obiettivo riguarda la realizzazione di un sistema di perequazione sorretto dall’intervento verticale che serva a colmare i gap di capacità fiscali.

La magistratura contabile ha, inoltre, ricordato che il completamento del federalismo fiscale, specie per la componente regionale, è incluso nel PNRR tra le “riforme abilitanti”, i relativi interventi normativi dovrebbero essere realizzati entro il primo semestre del 2026. Le questioni che sino ad ora hanno reso difficile questo percorso risiedono in gran parte nelle condizioni propedeutiche e in particolare nella definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni (LEP) legate ai diritti di cittadinanza per le funzioni comunali e regionali extra-sanitarie e la connessa determinazione dei fabbisogni standard che sono a fondamento del sistema di perequazione, che a sua volta costituisce un importante riferimento nell’ambito all’attuazione del PNRR”.

Corte dei conti, compatibile l’erogazione dei servizi per assistenza disabili con il provvedimento di blocco della spesa

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 235/2021, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune (interessato dal blocco della spesa disposto dalla Corte che ha accertato il perdurare della situazione finanziaria e della sofferenza di cassa ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL), ritiene, in termini generali, che l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL. Sarà tuttavia cura dell’Ente valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.
La Sezione ricorda che la Corte costituzionale ha più volte affermato che “Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. Nella stessa sentenza è stato, altresì, puntualizzato che “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità…”. Anche le pronunce del Consiglio di Stato sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile”.
È stato altresì evidenziato che la fruizione dei servizi garantiti dalla legge n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, l’importanza della corretta apposizione dei vincoli alle entrate riscosse

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 207/2021/PRSE, all’esito dell’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019
di un Comune ha evidenziato, tra l’altro, l’importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari).
L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (Cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l’art. 180 del TUEL prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell’avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto, come in precedenza richiamato, di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).
La Sezione raccomanda una scrupolosa attenzione circa il rispetto dei principi contabili in generale e, nel caso specifico, del punto “10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale prevede che “Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.
Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, nota operativa per la relazione dei revisori sul bilancio di previsione 2021-2023

La Corte dei conti ricorda che nelle Linee guida (ai sensi dell’art. 1, c. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266) per la predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021, non era stato adottato il relativo questionario. Per adempiere a tale obbligo è quindi, sufficiente, trasmettere, entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo competente, tramite il sistema Con.TE, un documento che fornisca gli elementi richiamati nelle linee guida focalizzando l’attenzione su alcuni punti specifici delle previsioni.

L’insieme di dati e considerazioni contenuto nel parere sul bilancio di previsione 2021-2023, reso dai revisori agli organi elettivi, fornisce informazioni idonee ad assolvere anche l’obbligo nei confronti delle Sezioni regionali. Pertanto, nell’esecuzione dell’adempimento in questione può essere considerata la sostanziale equivalenza informativa di tale documento, se redatto sulla base dello schema approvato dal Consiglio dell’Ordine.

Al fine di facilitare i revisori nell’adempimento degli obblighi su richiamati la Sezione delle autonomie ha predisposto una nota operativa disponibile nel box “Utilità – Schemi/Modelli” presente nel portale Con.TE al link https://servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi, le quote parti relative a prestazioni svolte da personale esterno confluiscono nel risultato di amministrazione

Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 131 del 23.09.2021, in risposta in merito all’utilizzo delle quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dal codice dei contratti pubblici corrispondenti ad attività affidate all’esterno, che non è possibile ripartire tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Per la Sezione, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell’articolo 113; inoltre, non possono essere ripartite tra i dipendenti con il risultato di maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, né vi sarà un’economia di spesa immediatamente riutilizzabile. L’incremento del fondo determinato dall’affidamento all’esterno di una o più delle prestazioni elencate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, dunque, astretto da questo duplice vincolo, alla chiusura dell’esercizio in cui si conclude l’appalto dovrà confluire nel risultato di amministrazione. Secondo l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com’è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione, al termine dell’esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION