Corte dei conti: Nota di coordinamento sull’attuazione del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n.13/SEZAUT/2022/INPR avente ad oggetto “La Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’allegato Dataset”, fornisce alle Sezioni regionali le prime indicazioni di coordinamento essenziali, ispirate ai principi internazionali di audit (ISSAI), ai quali pure si conforma l’attività della Corte dei conti europea, per assicurare adeguati livelli di coerenza e uniformità nell’esercizio dei controlli previsti dal richiamato articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

L’articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito della disciplina della c.d. Governance del PNRR e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza e efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR, prevedendo che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR con periodicità almeno semestrale. Le Sezioni riunite hanno sottolineato la centralità dei controlli sull’attuazione del PNRR e sulla gestione delle relative risorse, segnalando l’esigenza di prevedere, nelle delibere annuali di programmazione dei controllo delle Sezioni centrali e regionali, «specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull’impiego di dette risorse», anche allo scopo di alimentare, con i risultati di tali attività, i contenuti delle relazioni semestrali al Parlamento, di cui al citato articolo 7, comma 7.

La Sezione rileva la necessità che vengano perseguite linee e criteri uniformi nei controlli delle Sezioni regionali, oltre che l’armonizzazione dei risultati degli stessi, ferma restando, naturalmente, la facoltà da parte delle Sezioni regionali medesime di approfondimento e/o di ampliamento delle indagini di propria pertinenza. I controlli dovrebbero allinearsi con le finalità di fondo dell’attuazione del PNRR e cioè essere di impulso piuttosto che di impedimento, oltre che intervenire tempestivamente, anche in corso di svolgimento, in modo che, anche attraverso opportuni momenti di confronto con le amministrazioni interessate in ordine alle inefficienze e alle disfunzioni riscontrate, possano tradursi in un concreto ausilio a rispettare i tempi e gli obiettivi del programma.

L’obiettivo di breve periodo perseguito, pertanto, è rappresentato dalla definizione e valorizzazione di griglie comuni di rilevazione volte a monitorare lo stato di attuazione del Piano, sia al fine di realizzare il necessario raccordo con le Sezioni regionali, che di portare gli esiti della loro attività al Parlamento nazionale in funzione dell’attività di referto intestata alle SS.RR. di controllo. A tal fine, unitamente alle linee guida, è reso disponibile un prospetto di analisi che accoglie la totalità degli interventi qualificati PNRR e PNC, calato su di un foglio di calcolo contenente l’elenco di tutti gli investimenti, identificati tramite il codice CUP, finanziati con fondi PNRR e PNC, la cui realizzazione è stata demandata, dalle amministrazioni titolari d’intervento, alle amministrazioni locali rientranti nell’ambito di competenza territoriale delle relative Sezioni regionali di controllo. Gli enti elencati sono unicamente quelli che sono risultati, alla data del 30 giugno 2022, beneficiari di fondi PNRR e PNC, in base ai decreti ministeriali di assegnazione, e pertanto responsabili, in qualità di soggetti attuatori, della realizzazione degli investimenti finanziati.

Dataset allegato alla Delibera n. 13/INPR/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Superamento limiti trattamento accessorio per spese etero-finanziate

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
  • l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi.

La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, nel caso delle spese di personale finanziate dalla Regione per i centri per l’impiego e nella fattispecie del rimborso del costo del personale utilizzato per le altre funzioni delegate, l’esclusione dal limite di spesa di cui all’art.23 del D.lgs. 75/2017, è subordinato al verificarsi dei presupposti prescritti dalle  deliberazioni della Sezione delle Autonomie (n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG), sottolineando, comunque, che l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati nelle deliberazioni sopra richiamate, è riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente, stante che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce attività gestionale tipica, sottoposta a certificazione dell’organo di revisione.

 

La redazione PERK SOLUTION

La ricostituzione del capitale sociale società a partecipazione pubblica oltre il minimo legale richiede una adeguata motivazione analitica

Nel sistema di regole e principi introdotto dal d.lgs. n. 175/2016, in caso di grave crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l’approvazione di un piano di risanamento o l’adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L’eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l’onere di motivare analiticamente l’operazione, ai sensi dell’art. 5, del Tusp.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 76/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente in merito alla disposizione di cui all’art. 2447 c.c. relativo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale in ragione di perdite di esercizio, che ha chiesto  di sapere se la misura di un’eventuale ricapitalizzazione debba essere contenuta al minimo legale o possa essere di maggiore importo, riportando alcuni precedenti giurisprudenziali, resi nella vigenza dell’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010 che hanno limitato la ricapitalizzazione allo stretto ripristino del minimo legale.
La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale rappresenta una causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c., con conseguente avvio della fase di liquidazione della stessa. Pertanto, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società partecipata e, per essa, il socio pubblico, sono chiamati a effettuare una scelta discrezionale tra le seguenti alternative:
– scioglimento della società mediante avvio della fase di liquidazione;
– trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l., sempre che il valore del capitale sociale residuo non sia inferiore (anche) al minimo previsto per il tipo societario s.r.l.;
– conservazione della s.p.a. mediante aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge, secondo la previsione letterale dell’art. 2447.
La scelta deve essere conforme ai criteri generali dell’azione amministrativa (economicità, efficienza, ragionevolezza e proporzione) oltre ai criteri specifici di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, c. 2, Tusp) e del numero di partecipazioni societarie (art. 18, l. n. 124/2015).
Per la Sezione, il rispristino del capitale sociale minimo deve, di regola, attestarsi nella misura del minimo legale, salve ragioni speciali, previste o comunque rinvenibili nel piano di risanamento, idonee a giustificare, nel caso concreto, una ricapitalizzazione superiore, in armonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri delle scelte discrezionali amministrative, in un’ottica di buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche. Tanto comporta un maggiore onere motivazionale da parte del rifinanziatore; infatti, quale che sia l’entità finanziaria di un’eventuale scelta di ricapitalizzazione, sul socio pubblico incombe, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tusp, un “onere di motivazione analitica” sulla convenienza economica della ricapitalizzazione e sulla sostenibilità finanziaria della stessa. La prevista analiticità del supporto motivazionale rende quindi necessario un adeguato approfondimento istruttorio da parte del socio pubblico idoneo a evidenziare le ragioni della ricapitalizzazione e di quelle che, eccezionalmente, inducano a effettuarla in misura superiore al minimo legale. Solo una motivazione analitica, infatti, è idonea a rappresentare le cause di interesse pubblico sottostanti le scelte amministrative effettuate e, quindi, la legittimità delle stesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarico esterno legittimo in assenza di professionalità interne

I giudici della Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale del Piemonte, con sentenza n. 106/2022, in merito alle modalità di attribuzione di incarichi esterni all’amministrazione, esprimono l’avviso che la normativa di riferimento, l’articolo 110, comma 6, del Tuel e l’articolo 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165/2001, evidenziano la legittimità degli incarichi esterni quando ricorrano esigenze eccezionali ben delimitate per le quali occorra l’impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili tra le risorse interne, e che possano essere soddisfatte solamente attraverso il conferimento di incarichi individuali preceduti da procedure pubbliche comparative, dovendo, diversamente, l’amministrazione utilizzare le risorse professionali di cui dispone oppure valutare le mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, anche ricorrendo a forme alternative di gestione associata dei servizi. La disciplina comunque vieta il rinnovo dell’incarico, “salvo una proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Nel caso di specie, “il ricorso a professionalità esterne è motivato dalle ridotte dimensioni dell’Ente e strutture organizzative per le quali l’utilizzo di forme alternative di gestione non configura alcuna responsabilità amministrativa”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso spese di viaggio agli amministratori comunali

Nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile agli amministratori comunali al di là di quelle per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL.

È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez, Sicilia, con deliberazione n. 75/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Sindaco, il quale fa presente di aver ricevuto da un ex Assessore richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di Giunta o di Consiglio.

La Sezione ricorda che l’art. 84 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In ordine al requisito della “necessarietà”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG ha rilevato che è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.” E come del resto è affermato anche dalla successiva deliberazione.n.126/2019/PAR della Sez.  Marche, che afferma: “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 dell’art. 67 CCNL 2018, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 51/2022, in risposta ad un quesito posto da un Comune in dissesto finanziario, in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.
La magistratura contabile ha chiarito che nel caso degli enti locali dissestati esiste un divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l’unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente). La ratio sanzionatoria e di prevenzione finanziaria appare chiara nella disposizione contrattuale relativa al dissesto, essendo l’ente in una condizione patologica in cui è privo dei documenti contabili fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e deve porre in essere una rigida e predeterminata legislativamente politica di riduzione della spesa, finalizzata a riportare in bonis l’ente in condizione di insolvenza.
L’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell’art. 67. Ciò appare coerente con la scelta del legislatore di consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ordinaria post dissesto, seppure assicurando “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3, TUEL), mentre l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, TUEL).
Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale. Ne segue che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere, ancora più rilevante e delicato ai fini della verifica dei vincoli di cui si è scritto, come d’altronde conferma quanto disposto nel punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborsabilità spese legali agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 62/2022, fornisce riscontro ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità agli amministratori delle spese legali, articolata in due quesiti: a) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui all’art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12, della L. n. 241/1990.

Nel merito, la Sezione rileva come sulla base della lettura sistematica dell’art.86, comma 5 e dell’art.183 del TUEL, possa affermarsi che la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “non precluda la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione (ove prevista). Ciò che rileva è che la decisione di spesa che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie stanziate in bilancio, al momento in cui l’obbligazione, in seguito alla richiesta di rimborso, si è perfezionata. Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contezioso che coinvolge i propri amministratori, possa costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.

La mancanza di un apposito regolamento non esclude il rimborso delle spese legali degli amministratori, pur nel rispetto, nell’esercizio della propria potestà discrezionale (tecnica), dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agere amministrativo”, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili nel periodo emergenziale

La Corte dei Conti ha pubblicato la relazione su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La situazione pandemica e le relative misure di contrasto, evidenzia la Corte dei Conti, hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, riscontrando anche una disomogeneità territoriale nei servizi sociali erogati e sottolineando come pesi ancora la mancata definizione dei livelli minimi di servizio.
Con riferimento all’incremento di Fondi già esistenti (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), disposto “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, non è stato possibile svolgere alcuna verifica mirata in mancanza della previsione di procedure atte ad assicurare la finalizzazione di dette risorse al superamento, nell’immediato, delle molteplici problematiche che la pandemia ha posto alle persone con disabilità.
Secondo questi dati poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni risultano essere state dalle stesse erogate alle strutture per le finalità legate all’emergenza: “Appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. La situazione emergenziale ha certamente influito sull’attuazione del programma previsto, determinando un certo ritardo nell’esecuzione delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse ai destinatari finali”.
Per la Corte dei Conti non risulta possibile, inoltre, allo stato degli atti, verificare se ed in quale misura le risorse siano state sovrastimate rispetto alle effettive esigenze, considerati anche i criteri utilizzati per il relativo riparto, e se ed in quale misura la parziale utilizzazione delle stesse risorse sia da ricollegare ad una riduzione dell’attività delle strutture a favore delle persone con disabilità.
La differenziazione rilevata a livello regionale nell’uso delle risorse del fondo riflette la forte disomogeneità che “caratterizza l’erogazione dei servizi sociali”, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Comunque “ l’apposizione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale”.
Viene evidenziato tra l’altro che l’assegnazione delle risorse per finalità specifiche non è stata accompagnata dalla previsione di alcuna rendicontazione e monitoraggio, così rendendo difficile la verifica sulla corretta loro utilizzazione.
Con riferimento ai servizi sanitari differibili e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, “la definizione della remunerazione dei gestori per le prestazioni erogate con le forme alternative consentite, è risultata piuttosto generica e sostanzialmente rimessa alla relativa rendicontazione, sulla base di criteri non sufficientemente definiti”. A fronte della sospensione dei servizi, il meccanismo di finanziamento dei gestori è rimasto, inoltre, esposto al rischio di un’interpretazione delle disposizioni tale da disincentivare la rimodulazione dell’erogazione dei servizi.
Di difficile individuazione, secondo la magistratura contabile, sono “le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali”. Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona la riapertura delle strutture semiresidenziali: “la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta”.

Regioni: Corte dei Conti, pandemia ha bloccato l’autonomia differenziata

La Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione 29 marzo 2022, n. 4, ha pubblicato la relazione sulla “Gestione delle risorse nel periodo 2013 – 2018 correlate all’attuazione dell’autonomia differenziata con particolare riguardo alle politiche del lavoro, della formazione e istruzione”. Nel documento, la Sezione rileva come la pandemia abbia provocato un blocco nel processo di richiesta di maggiore autonomia differenziata delle Regioni. Ma non risultano ancora individuate le funzioni da trasferire e gli “effetti finanziari derivanti dal trasferimento di funzioni tra Stato e regioni”.
In particolare si tratta della gestione delle risorse finanziarie correlate alle funzioni oggetto del processo di attuazione dell’autonomia differenziata, in applicazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e della legge di stabilità per il 2014.
Si tratta del processo di differenziazione che interessa le sole Regioni a statuto ordinario, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che per prime hanno portato avanti la richiesta di maggiore autonomia su alcune materie e sottoscritto preintese con il Governo il 28 febbraio 2018.
“Come riferito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM), l’attuazione dell’autonomia differenziata si atteggia come un percorso articolato e complesso che ha richiesto molteplici approfondimenti giuridici posti in essere sia dal Consiglio dei ministri, nonché dalle Regioni e dai Ministeri interessati. In particolare, il processo è stato avviato ad inizio del 2017, a seguito delle iniziative promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che con atti separati, hanno presentato al Presidente del Consiglio dei ministri richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Le attività negoziali tra lo Stato e le predette Regioni, che erano state avviate dal Governo e dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, hanno consentito di giungere, quasi allo scadere della XVII legislatura, alla definizione di tre distinti accordi “preliminari”, ciascuno sottoscritto in data 28 febbraio 2018 dal rappresentante di Governo (Sottosegretario di Stato per gli affari regionali) e dal Presidente della regione interessata”.
Per la Corte dei conti il temporaneo arresto dal 2020 è dovuto soprattutto all’emergenza pandemica, ma si rileva anche come non risultino ancora individuate le funzioni da trasferire, e molte delle competenze legate a tali funzioni, di cui viene richiesta l’attribuzione.
Nel contempo sono stati fatti degli “Accordi preliminari”, definendo a livello programmatico i principi generali e le metodologie che avrebbero dovuto portare all’attuazione dell’autonomia differenziata.
E’ stato anche individuando un primo elenco di materie: “in vista della successiva verifica attuativa finalizzata a far confluire tali materie nelle intese; verifica che si sarebbe realizzata attraverso il coinvolgimento dei Ministeri che, nella fase procedimentale di formazione degli accordi preliminari, non erano stati resi partecipi”.
Questi accordi definiti “politici” sono stati superati “dalle rinnovate proposte regionali che hanno determinato la necessità di aprire nuovi tavoli di negoziazione”. Il processo si è bloccato per la pandemia e sono stati richiesti degli elementi informativi sulla gestione, da parte delle amministrazioni interessate, in particolare “delle risorse finanziarie nel periodo 2013-2018” correlate alle funzioni oggetto del processo di attuazione dell’autonomia differenziata.
Quindi per la Corte dei conti manca ancora un quadro d’insieme sull’attuazione del regionalismo differenziato: “su quelli che potranno essere gli effetti (finanziari e non) dell’attuazione del regionalismo differenziato; né allo stato attuale le informazioni pervenute consentono di dimostrare che il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni a statuto ordinario possa migliorare l’efficienza degli interventi o, di converso, che la stessa possa essere destinata a ridursi”.
Per la Corte dei conti si riscontrano ancora dei ritardi nel fornire elementi di analisi sulle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal previsto trasferimento di funzioni tra Stato e Regioni, così sulla quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente coinvolte. Si prevede una legge rinforzata che è determinata da un’intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere.
E’ la possibilità che anche Regioni a Statuto ordinario ottengano maggiore autonomia “in relazione ad alcune materie e nel rispetto dei principi che, in ambito finanziario, gravano sugli enti locali ai sensi dell’art. 119 della Costituzione (c.d. “regionalismo differenziato”), ferme restando le particolari forme di autonomia riconosciute alle Regioni e Province a Statuto Speciale (art. 116, primo comma).
Gli ambiti in relazione ai quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia riguardano: – tutte le materie che l’art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente; – un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117, secondo comma, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali)”.
Gli avvenuti accordi preliminari tra lo Stato e le Regioni interessate hanno individuato “i principi generali, la metodologia e – in vista della definizione dell’intesa prevista dal citato comma terzo dell’art. 116 Cost. – un (primo) elenco di materie nelle quali possono essere riconosciute forme ulteriori di autonomia, che riguardano: le politiche attive del lavoro, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la salute, l’istruzione, i rapporti internazionali e con l’Unione Europea”.
L’obiettivo esplicato dalla Corte dei Conti è di:
– individuare più compiutamente all’interno delle materie oggetto del trasferimento di competenze, i settori della pubblica amministrazione interessati al passaggio dalla gestione accentrata a quella regionalizzata;
– individuare nell’ambito dei contenuti delle pre-intese attualmente sottoscritte le materie per le quali il trasferimento ha ad oggetto il mero potere regolatorio o parte di esso e quelle in relazione alle quali assumono rilievo anche esigenze di presa in carico di risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio della funzione;
– in conseguenza, individuare le amministrazioni centrali che hanno gestito negli esercizi finanziari considerati (2013-2018) le risorse umane e strumentali destinatarie della cessione di competenze;
– quantificare per ciascuno degli esercizi considerati le risorse umane e strumentali di cui ai punti precedenti;
– verificare, anche al fine di far emergere esigenze perequative, ove la funzione/materia trasferenda assicuri anche servizi alla collettività nazionale, il livello medio pro capite delle risorse destinate e del servizio assicurato nonché gli analoghi valori che potranno essere assunti a seguito della regionalizzazione;
– verificare se le amministrazioni centrali coinvolte abbiano ricevuto dalle tre regioni che hanno sottoscritto gli Accordi eventuali dati circa la perimetrazione delle funzioni da ricevere;
– individuare modalità, anche differenziate, per la quantificazione delle risorse.

Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION