Rimborso spese di viaggio agli amministratori comunali

Nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile agli amministratori comunali al di là di quelle per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL.

È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez, Sicilia, con deliberazione n. 75/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Sindaco, il quale fa presente di aver ricevuto da un ex Assessore richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di Giunta o di Consiglio.

La Sezione ricorda che l’art. 84 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In ordine al requisito della “necessarietà”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG ha rilevato che è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.” E come del resto è affermato anche dalla successiva deliberazione.n.126/2019/PAR della Sez.  Marche, che afferma: “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 dell’art. 67 CCNL 2018, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 51/2022, in risposta ad un quesito posto da un Comune in dissesto finanziario, in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.
La magistratura contabile ha chiarito che nel caso degli enti locali dissestati esiste un divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l’unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente). La ratio sanzionatoria e di prevenzione finanziaria appare chiara nella disposizione contrattuale relativa al dissesto, essendo l’ente in una condizione patologica in cui è privo dei documenti contabili fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e deve porre in essere una rigida e predeterminata legislativamente politica di riduzione della spesa, finalizzata a riportare in bonis l’ente in condizione di insolvenza.
L’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell’art. 67. Ciò appare coerente con la scelta del legislatore di consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ordinaria post dissesto, seppure assicurando “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3, TUEL), mentre l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, TUEL).
Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale. Ne segue che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere, ancora più rilevante e delicato ai fini della verifica dei vincoli di cui si è scritto, come d’altronde conferma quanto disposto nel punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborsabilità spese legali agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 62/2022, fornisce riscontro ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità agli amministratori delle spese legali, articolata in due quesiti: a) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui all’art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12, della L. n. 241/1990.

Nel merito, la Sezione rileva come sulla base della lettura sistematica dell’art.86, comma 5 e dell’art.183 del TUEL, possa affermarsi che la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “non precluda la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione (ove prevista). Ciò che rileva è che la decisione di spesa che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie stanziate in bilancio, al momento in cui l’obbligazione, in seguito alla richiesta di rimborso, si è perfezionata. Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contezioso che coinvolge i propri amministratori, possa costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.

La mancanza di un apposito regolamento non esclude il rimborso delle spese legali degli amministratori, pur nel rispetto, nell’esercizio della propria potestà discrezionale (tecnica), dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agere amministrativo”, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili nel periodo emergenziale

La Corte dei Conti ha pubblicato la relazione su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La situazione pandemica e le relative misure di contrasto, evidenzia la Corte dei Conti, hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, riscontrando anche una disomogeneità territoriale nei servizi sociali erogati e sottolineando come pesi ancora la mancata definizione dei livelli minimi di servizio.
Con riferimento all’incremento di Fondi già esistenti (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), disposto “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, non è stato possibile svolgere alcuna verifica mirata in mancanza della previsione di procedure atte ad assicurare la finalizzazione di dette risorse al superamento, nell’immediato, delle molteplici problematiche che la pandemia ha posto alle persone con disabilità.
Secondo questi dati poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni risultano essere state dalle stesse erogate alle strutture per le finalità legate all’emergenza: “Appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. La situazione emergenziale ha certamente influito sull’attuazione del programma previsto, determinando un certo ritardo nell’esecuzione delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse ai destinatari finali”.
Per la Corte dei Conti non risulta possibile, inoltre, allo stato degli atti, verificare se ed in quale misura le risorse siano state sovrastimate rispetto alle effettive esigenze, considerati anche i criteri utilizzati per il relativo riparto, e se ed in quale misura la parziale utilizzazione delle stesse risorse sia da ricollegare ad una riduzione dell’attività delle strutture a favore delle persone con disabilità.
La differenziazione rilevata a livello regionale nell’uso delle risorse del fondo riflette la forte disomogeneità che “caratterizza l’erogazione dei servizi sociali”, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Comunque “ l’apposizione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale”.
Viene evidenziato tra l’altro che l’assegnazione delle risorse per finalità specifiche non è stata accompagnata dalla previsione di alcuna rendicontazione e monitoraggio, così rendendo difficile la verifica sulla corretta loro utilizzazione.
Con riferimento ai servizi sanitari differibili e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, “la definizione della remunerazione dei gestori per le prestazioni erogate con le forme alternative consentite, è risultata piuttosto generica e sostanzialmente rimessa alla relativa rendicontazione, sulla base di criteri non sufficientemente definiti”. A fronte della sospensione dei servizi, il meccanismo di finanziamento dei gestori è rimasto, inoltre, esposto al rischio di un’interpretazione delle disposizioni tale da disincentivare la rimodulazione dell’erogazione dei servizi.
Di difficile individuazione, secondo la magistratura contabile, sono “le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali”. Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona la riapertura delle strutture semiresidenziali: “la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta”.

Regioni: Corte dei Conti, pandemia ha bloccato l’autonomia differenziata

La Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione 29 marzo 2022, n. 4, ha pubblicato la relazione sulla “Gestione delle risorse nel periodo 2013 – 2018 correlate all’attuazione dell’autonomia differenziata con particolare riguardo alle politiche del lavoro, della formazione e istruzione”. Nel documento, la Sezione rileva come la pandemia abbia provocato un blocco nel processo di richiesta di maggiore autonomia differenziata delle Regioni. Ma non risultano ancora individuate le funzioni da trasferire e gli “effetti finanziari derivanti dal trasferimento di funzioni tra Stato e regioni”.
In particolare si tratta della gestione delle risorse finanziarie correlate alle funzioni oggetto del processo di attuazione dell’autonomia differenziata, in applicazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e della legge di stabilità per il 2014.
Si tratta del processo di differenziazione che interessa le sole Regioni a statuto ordinario, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che per prime hanno portato avanti la richiesta di maggiore autonomia su alcune materie e sottoscritto preintese con il Governo il 28 febbraio 2018.
“Come riferito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM), l’attuazione dell’autonomia differenziata si atteggia come un percorso articolato e complesso che ha richiesto molteplici approfondimenti giuridici posti in essere sia dal Consiglio dei ministri, nonché dalle Regioni e dai Ministeri interessati. In particolare, il processo è stato avviato ad inizio del 2017, a seguito delle iniziative promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che con atti separati, hanno presentato al Presidente del Consiglio dei ministri richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Le attività negoziali tra lo Stato e le predette Regioni, che erano state avviate dal Governo e dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, hanno consentito di giungere, quasi allo scadere della XVII legislatura, alla definizione di tre distinti accordi “preliminari”, ciascuno sottoscritto in data 28 febbraio 2018 dal rappresentante di Governo (Sottosegretario di Stato per gli affari regionali) e dal Presidente della regione interessata”.
Per la Corte dei conti il temporaneo arresto dal 2020 è dovuto soprattutto all’emergenza pandemica, ma si rileva anche come non risultino ancora individuate le funzioni da trasferire, e molte delle competenze legate a tali funzioni, di cui viene richiesta l’attribuzione.
Nel contempo sono stati fatti degli “Accordi preliminari”, definendo a livello programmatico i principi generali e le metodologie che avrebbero dovuto portare all’attuazione dell’autonomia differenziata.
E’ stato anche individuando un primo elenco di materie: “in vista della successiva verifica attuativa finalizzata a far confluire tali materie nelle intese; verifica che si sarebbe realizzata attraverso il coinvolgimento dei Ministeri che, nella fase procedimentale di formazione degli accordi preliminari, non erano stati resi partecipi”.
Questi accordi definiti “politici” sono stati superati “dalle rinnovate proposte regionali che hanno determinato la necessità di aprire nuovi tavoli di negoziazione”. Il processo si è bloccato per la pandemia e sono stati richiesti degli elementi informativi sulla gestione, da parte delle amministrazioni interessate, in particolare “delle risorse finanziarie nel periodo 2013-2018” correlate alle funzioni oggetto del processo di attuazione dell’autonomia differenziata.
Quindi per la Corte dei conti manca ancora un quadro d’insieme sull’attuazione del regionalismo differenziato: “su quelli che potranno essere gli effetti (finanziari e non) dell’attuazione del regionalismo differenziato; né allo stato attuale le informazioni pervenute consentono di dimostrare che il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni a statuto ordinario possa migliorare l’efficienza degli interventi o, di converso, che la stessa possa essere destinata a ridursi”.
Per la Corte dei conti si riscontrano ancora dei ritardi nel fornire elementi di analisi sulle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal previsto trasferimento di funzioni tra Stato e Regioni, così sulla quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente coinvolte. Si prevede una legge rinforzata che è determinata da un’intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere.
E’ la possibilità che anche Regioni a Statuto ordinario ottengano maggiore autonomia “in relazione ad alcune materie e nel rispetto dei principi che, in ambito finanziario, gravano sugli enti locali ai sensi dell’art. 119 della Costituzione (c.d. “regionalismo differenziato”), ferme restando le particolari forme di autonomia riconosciute alle Regioni e Province a Statuto Speciale (art. 116, primo comma).
Gli ambiti in relazione ai quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia riguardano: – tutte le materie che l’art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente; – un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117, secondo comma, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali)”.
Gli avvenuti accordi preliminari tra lo Stato e le Regioni interessate hanno individuato “i principi generali, la metodologia e – in vista della definizione dell’intesa prevista dal citato comma terzo dell’art. 116 Cost. – un (primo) elenco di materie nelle quali possono essere riconosciute forme ulteriori di autonomia, che riguardano: le politiche attive del lavoro, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la salute, l’istruzione, i rapporti internazionali e con l’Unione Europea”.
L’obiettivo esplicato dalla Corte dei Conti è di:
– individuare più compiutamente all’interno delle materie oggetto del trasferimento di competenze, i settori della pubblica amministrazione interessati al passaggio dalla gestione accentrata a quella regionalizzata;
– individuare nell’ambito dei contenuti delle pre-intese attualmente sottoscritte le materie per le quali il trasferimento ha ad oggetto il mero potere regolatorio o parte di esso e quelle in relazione alle quali assumono rilievo anche esigenze di presa in carico di risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio della funzione;
– in conseguenza, individuare le amministrazioni centrali che hanno gestito negli esercizi finanziari considerati (2013-2018) le risorse umane e strumentali destinatarie della cessione di competenze;
– quantificare per ciascuno degli esercizi considerati le risorse umane e strumentali di cui ai punti precedenti;
– verificare, anche al fine di far emergere esigenze perequative, ove la funzione/materia trasferenda assicuri anche servizi alla collettività nazionale, il livello medio pro capite delle risorse destinate e del servizio assicurato nonché gli analoghi valori che potranno essere assunti a seguito della regionalizzazione;
– verificare se le amministrazioni centrali coinvolte abbiano ricevuto dalle tre regioni che hanno sottoscritto gli Accordi eventuali dati circa la perimetrazione delle funzioni da ricevere;
– individuare modalità, anche differenziate, per la quantificazione delle risorse.

Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata la prima relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno pubblicato la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la quale prende avvio la specifica attività di controllo della magistratura contabile sul PNRR stesso e sul Piano Nazionale Complementare (PNC).
Data la fase iniziale di sviluppo del Piano e la connessa limitatezza degli elementi informativi, la relazione si sofferma, in questa prima edizione, sui principali elementi del PNRR per amministrazione responsabile, con l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche degli interventi, le risorse loro destinate nella programmazione finanziaria 2021-2026 e l’interazione delle iniziative proposte con le attività esistenti e con le politiche economiche sinora adottate dalle amministrazioni titolari. Particolare attenzione è riservata alle misure per soggetto attuatore ed alla proiezione territoriale delle responsabilità della realizzazione, rappresentative sia della complessità della programmazione che delle potenziali difficoltà di attuazione. L’analisi svolta evidenzia come la fitta rete di obiettivi europei e nazionali assolva a funzioni diverse ma complementari, al fine di assicurare sia il contributo atteso degli attuatori effettivi degli interventi, sia un’efficace collaborazione tra diversi soggetti e livelli di governo. Un dialogo istituzionale che, se non adeguatamente coordinato, potrebbe condizionare il buon esito della misura. Durante il secondo semestre 2021 sono stati conseguiti i primi 51 obiettivi concordati a livello europeo, come riconosciuto dalla stessa Commissione UE. I traguardi e gli obiettivi intermedi, a carattere interno, mostrano un tasso di realizzazione più basso (69%); tuttavia, in alcuni casi, il loro conseguimento può ritenersi assorbito nel raggiungimento del correlato traguardo europeo.
Nel semestre in corso, l’avanzamento del Piano impone ulteriori 45 obiettivi europei (6 dei quali risultano già conseguiti), cui si aggiungono 70 obiettivi intermedi nazionali e ulteriori 55 legati ai progetti finanziati con il Fondo complementare.
Ancora preliminari sono i passi compiuti nell’avvio di riforme da cui si attendono risultati di rilievo nel prossimo futuro: dalla riforma dell’amministrazione finanziaria e da quella fiscale, una maggiore equità e un miglioramento della competitività del sistema produttivo; dalla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, il recupero di margini di risparmio utili ad un rientro dai livelli di spesa legati alla fase emergenziale.
Risulta al momento limitato l’esame sull’andamento degli investimenti, per l’assenza di un quadro complessivo dei risultati degli interventi connessi alle misure “in essere” transitate nel Piano, di cui non è stato completato il censimento; i dati disponibili, relativi ai progetti complementari, indicano che solo poco più del 50% delle somme stanziate sono state impegnate e pagate.
Da non trascurarsi, poi, che la forte crescita delle somme previste da PNRR e PNC si innesta su una spesa in conto capitale fortemente aumentata nella fase pandemica. Nel bilancio 2022-24 gli stanziamenti restano elevati (85 miliardi nel 2022, per stabilizzarsi tra i 79-80 nel biennio successivo). A tali importi si dovrebbero aggiungere quelli ulteriori attivati con nuovi investimenti dai Piani (22,4 miliardi nel 2022 e rispettivamente 30 e 37 nel biennio successivo). Uno sforzo realizzativo notevole, soprattutto perché legato ad una programmazione di risultato molto “vincolata”.
Anche in tale ottica sono fondamentali strutture amministrative adeguate, una elevata capacità progettuale in grado di assistere e guidare i soggetti attuatori, un efficace coordinamento tra livelli di governo e un quadro regolamentare chiaro, efficace e snello. Su tali fronti, pur registrandosi segnali positivi, persistono lentezze nell’attuazione.
Il processo di aggiornamento della normativa degli appalti si sta svolgendo nei tempi previsti e sono consistenti anche i progressi maturati nel campo delle misure di semplificazione. Ci si è mossi con decisione per il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso i piani di assunzione specificamente previsti dal d.l. n. 80/2021. Più lenta di quanto auspicabile è invece l’implementazione – all’interno delle singole amministrazioni responsabili – delle strutture tecniche di coordinamento delle attività del PNRR. Adottati prontamente gli atti regolamentari, non altrettanto tempestivamente si è proceduto nel completare le dotazioni organiche delle strutture, soprattutto in relazione ai profili dirigenziali.
Ancora limitata è la disponibilità di strutture tecniche a sostegno delle capacità progettuali delle amministrazioni territoriali. Capacità, quest’ultima, non surrogabile, pena la perdita dei fondi o la necessità di riprogrammare gli interventi, con il ricorso a quote di riserva. Difficoltà, peraltro, che – nel caso degli enti territoriali e, in particolare, di quelli del Mezzogiorno – sono accentuate dal grado di concentrazione temporale dei bandi di selezione dei progetti e di assegnazione delle risorse (in particolare a partire da dicembre 2021) con intervalli di partecipazione particolarmente stringenti (in media circa due mesi). Sarà, al riguardo, fondamentale che l’ampia gamma di strumenti di assistenza tecnica e di rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle realtà territoriali sia prontamente disponibile. In questo senso, quindi, si muove nella giusta direzione la recente istituzione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di uno specifico tavolo tecnico di coordinamento, proprio dedicato alle azioni di assistenza tecnica (Fonte Corte dei conti).

Corte dei conti, contabilizzazione proventi derivanti dalla cessione dei certificati di crediti CO2

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 32/2022, ha fornito il proprio parere in merito alla contabilizzazione dei proventi derivanti dalla cessione dei certificati di crediti CO2. Nel caso di specie, il comune istante rappresenta di gestire “in economia” il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel 2019 l’Ente ha deliberato l’attivazione sul territorio della metodologia certificata Carbon WastePrint, finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti virtuosi da parte degli utenti, capaci di contribuire alla riduzione della mole dei rifiuti da smaltire e di misurare la conseguente riduzione dei quantitativi di CO2 immessi nell’atmosfera. Il rilascio di tale certificazione favorevole fa annualmente maturare in capo all’ente, o altro operatore economico, un diritto ad immettere in atmosfera quantitativi di CO2 (anidride carbonica), incorporato in apposito certificato liberamente cedibile, dietro corrispettivo, in favore di altri operatori economici.
La Sezione ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal Comune, ovvero poter qualificare i proventi in questioni come entrate correnti, ricordando che né il diritto internazionale, né il diritto nazionale o eurounitario hanno mai compiutamente delineato la natura ed il regime giuridico dei diritti (o quote) di emissione (l’art. 3, comma 1, lett. ss], D.Lgs. 47/2020 si limita a definirle come “diritto di emettere” gas serra, senza ulteriori precisazioni). Il diritto (o quota) di emissione di gas serra si presenta come diritto assoluto (non reale, ma comunque lato sensu dominicale), in quanto azionabile nei confronti non di uno specifico creditore, ma nei confronti di chiunque (erga omnes): l’interesse giuridico del suo titolare si autorealizza per effetto del semplice esercizio del comportamento autorizzato (il rilascio in atmosfera di un certo quantitativo di gas serra) in assenza di indebite ingerenze altrui.
La cessione di tale diritto si contabilizza non tra le entrate in conto capitale, bensì tra quelle extratributarie di parte corrente, ed in particolare alla voce E.3.01.01.01.999 (“Proventi da vendita di beni n.a.c.”) del piano dei conti integrato finanziario di cui all’All. 6 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. In tal senso, un’utile indicazione interpretativa è ricavabile anche dalla contabilità economico-patrimoniale, dove il principio contabile OIC n. 8 (pubblicato nel febbraio 2013) annovera i diritti o quote di emissione di gas ad effetto serra non tra le immobilizzazioni immateriali (come inizialmente ipotizzato dal principio contabile IFRIC n. 3, varato nel maggio 2005 ma poi subito ritirato nel giugno successivo), bensì (dopo la sopraggiunta abolizione dei conti d’ordine, ad opera del D.Lgs. n. 139/2015) nell’attivo circolante, ed in particolare tra le materie prime, laddove detenuti da operatori economici gerenti impianti inquinanti, e tra le rimanenze di magazzino, laddove acquistati da intermediari finanziari. Tali proventi possono essere utilizzati per finanziare riduzioni o agevolazioni facoltative della tariffa TARI, ed in particolare quelle di cui all’art 1, comma 659, lett. e-bis), L. n. 147/2013, riconoscibili in favore dei contribuenti “virtuosi”, ossia di quelle utenze che nel corso dell’anno abbiano fatto registrare una produzione di rifiuti inferiore ad un certo quantitativo. Compete all’ente valutare che le entrate ottenute dai proventi derivanti dall’alienazione dei suddetti certificati o quote di emissione di gas serra abbiano natura ricorrente ovvero non ricorrente e, di conseguenza, verificare se ed entro quali limiti (anche alla luce delle oscillazioni cui il prezzo di mercato di tali quote o diritti di emissioni potrebbe essere esposto) presentino un tasso di stabilità sufficiente a renderle utilizzabili per il finanziamento di agevolazioni tariffarie di carattere ricorrente o continuativo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gestione di cassa, necessaria una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 33/2022, in esito all’esame dei rendiconti degli esercizi 2017-2018 e 2019 di un Comune, ha rilevato diverse irregolarità attinenti sia alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente vincolata per legge (in tutti gli esercizi esaminati) e per mutui (nell’esercizio 2019), sia la non corretta ed integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
La Sezione ha evidenziato come la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene possa assumere dimensioni tali da non pregiudicare nell’immediato gli equilibri di bilancio, comporta pur sempre un’erronea rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ha ritenuto necessaria l’adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.
La mancata considerazione, nella cassa vincolata dell’ente, dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada (proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142) determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 Tuel e non consente neanche la valutazione del rispetto dell’art.222 Tuel. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L’assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio. Una tale situazione comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che deve essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipate, Soccorso finanziario ammesso solo nel caso di prospettiva dimostrabile di recupero dell’efficienza

Il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 31/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, circa la possibilità per l’Ente di ripianare le spese legali e di soccombenza conseguenti a un giudizio di responsabilità promosso – dalla propria società partecipata al 100%, che presenta da anni perdite di esercizio e attualmente in liquidazione – nei confronti di un ex amministratore.

Esaminate le norme del TUSP e il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la Sezione ricorda che non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all’assunzione diretta dei debiti di una partecipata. Il socio di capitali che ripiani i debiti della propria società, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto. L’art. 14, comma 5, primo periodo, D. Lgs. 175/2016 sancisce espressamente il cd. “divieto di soccorso finanziario”, quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite della società in mano pubblica da
parte dell’ente partecipante a favore delle partecipate “che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”. La regola cristallizza “l’abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi”.

L’ accantonamento di quote di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria. L’obbligo di accantonamento costituisce una regola prudenziale di bilancio, il cui rispetto non contraddice la sussistenza del divieto di ripiano perdite attualmente previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio futuro dei conti della partecipata. Mentre, infatti, le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l’accantonamento de quo risponde alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell’ente pubblico partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION