Corte dei conti: Niente controllo preventivo sui trasferimenti a società partecipate in perdita

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/2023/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima inerente al perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche TUSP), come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), ha chiarito che “fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall’ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

La procedura di c.d. “soccorso finanziario” ex art. 14, comma 5, TUSP non è ricompresa nel perimetro applicativo dell’articolo 5, commi 3 e 4, Tusp. Sul piano letterale, l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia, puntualmente, le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame preliminare della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di amministrazioni pubbliche. La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti” ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, l’assenza di un espresso intervento da parte del legislatore (che non ha novellato altre norme del Testo unico, che pure prevedono la trasmissione di atti alla Corte dei conti) porta a ritenere che gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha presentato il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023, con il quale offre al Parlamento spunti e analisi sullo stato e le prospettive delle politiche di bilancio.

Il documento è articolato in quattro parti: in una prima si esaminano gli andamenti dell’economia e dei conti pubblici e si offrono alcune riflessioni, da un lato, sugli effetti macroeconomici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, dall’altro, sugli impatti microeconomici e distributivi delle misure varate nell’ultimo biennio a contrasto del caro energia. In una seconda sezione si passa poi a valutare alcuni aspetti strutturali che connotano oggi le principali imposte e talune importanti voci del nostro sistema tributario: l’Irpef, l’Iva, le spese fiscali. Ci si addentra, successivamente, nei grandi comparti della spesa pubblica per l’esame, nella terza parte, di tre cruciali segmenti delle uscite primarie correnti (previdenza, assistenza e sanità) e, nella quarta ed ultima sezione, dell’andamento degli investimenti pubblici.

I giudici contabili rilevano come in Italia, nel corso del 2022, le attività abbiano superato i livelli precedenti la crisi
pandemica. Nel confronto con il 2019, il prodotto è risultato in crescita dell’1 per cento in termini reali, valore analogo a quello della Francia e superiore a quanto registrato in Germania e Spagna. Gli indicatori economici disponibili per i primi mesi di quest’anno confermano la moderazione dei ritmi produttivi, ma evidenziano un maggiore dinamismo dell’economia italiana rispetto alla media dell’area dell’euro. Nel 2022 la finanza pubblica è stata segnata dal progressivo superamento della fase di emergenza sanitaria; ciò ha avuto luogo contestualmente all’acuirsi delle tensioni nei prezzi dei beni energetici legate al conflitto bellico in corso e delle conseguenti spinte inflazionistiche, rendendo necessarie nuove forme di intervento pubblico a sostegno di
famiglie e imprese. Pur in un contesto ancora difficile, il 2022 si è chiuso con un livello di indebitamento all’8 per cento del Pil, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto al 2021 (9 per cento). Il rientro del debito trova tra i suoi presupposti la tenuta delle entrate pubbliche, quali Irpef, Iva.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Questionari sul bilancio di previsione 2023 e rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con la delibera n. 7 e la delibera n. 8 del 2023 ha approvato, rispettivamente, le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2023-2025 e sul rendiconto 2022.

In particolare, il questionario sul bilancio di previsione tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell’Ente. Permane l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo 2023-2025, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi. Una specifica sezione del questionario è
dedicata alle verifiche sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), con l’obiettivo di dare evidenza all’avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate. Con l’intento di fornire un adeguato ausilio all’Organo di revisione, nonché alle Sezioni regionali, ai fini di un efficace e tempestivo monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti collegati al PNRR, è stata poi introdotta una nuova tabella allegata al questionario, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, che consente di fornire un quadro complessivo degli interventi attivati e verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico. In particolare, l’Organo di revisione sarà tenuto a compilare e trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30 giugno 2023). Al fine di monitorare l’avanzamento dei progetti alla data del 31 dicembre 2023, la tabella verrà nuovamente sottoposta agli organi interni di revisione, secondo le
modalità che saranno, successivamente, indicate dalla Corte dei conti. Al fine di semplificare l’attività dell’Organo di revisione, la tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata dalla richiamata metodologica esplicativa.

 

 

Corte dei conti: Revisione periodica delle società partecipate

La Corte dei conti comunica che fino al 26 maggio 2023 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 22 febbraio 2023, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti. La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/

Corte dei conti, attenzione sull’eccessivo prolungamento delle operazioni di liquidazione delle partecipazioni

La Corte dei conti, Sez. per l’Abruzzo, con deliberazione n. 17/2023/PRSE, nell’ambito dell’esame dei rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, ha sottolineato la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell’eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l’assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, occorre evitare operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.

A tal proposito, è stato richiamato in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: “L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Questionario controlli interni 2021, invio entro il 31 gennaio 2023

La Corte dei conti, con un avviso pubblicato nell’area riservata del portale, rammenta la trasmissione entro il 31 gennaio 2023 del questionario riguardante i controlli interni svolti nell’anno 2021, come indicato nelle Linee Guida allegate alla delibera n. 16/2022 della Sezione delle autonomie.

Il questionario risponde, principalmente, all’esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato, permettendo così di analizzarne il funzionamento ed i risultati raggiunti.

Il sistema dei controlli interni necessita di opportuni adeguamenti per renderlo più rispondente alle esigenze nascenti dalla crisi pandemica (che ha interessato anche il 2021), dall’attuazione del lavoro agile (che ha registrato un significativo sviluppo) e al PNRR (che caratterizzerà l’azione degli enti locali nei prossimi anni). A ciascuna di queste tematiche è dedicata una specifica Appendice. Allo stesso tempo lo schema di relazione -questionario conserva in buona parte inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il tessuto normativo di riferimento.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sette sezioni e tre appendici, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati: Sistema dei controlli interni; Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi.

Le tre appendici riguardano il Covid, il lavoro agile, il PNRR e il PIAO. Le Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

La Corte dei conti certifica il CCNL Funzioni Locali

La Corte dei conti, Sezioni Riunti in sede di controllo, con deliberazione n. 1 /SSRRCO/CCN/2023, ha certificato positivamente, con osservazioni e  raccomandazioni l’ipotesi di accordo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali. Triennio 2019-2021.

Il contratto riguarda il comparto delle Funzioni Locali, che, ai sensi dell’art. 4 del CCNQ del 3 agosto 2021, comprende il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto (Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona – ex IPAB – che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). In totale, secondo i dati riportati dal conto annuale RGS, riferiti al 2018, il comparto è composto da una platea di circa 430mila unità (di cui oltre 24mila con contratto di lavoro flessibile e 2.500 collaboratori a tempo determinato assunti in base all’art. 90 TUEL).

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranche per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell’anno e sono comprensivi della “indennità di vacanza contrattuale” (IVC), erogata in applicazione dell’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l’elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo. In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, l’Ipotesi introduce un nuovo
elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato “differenziale stipendiale” (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno “ad personam” finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione.

Le raccomandazioni e osservazioni formulate dalla Corte riguardano, in particolare:

  • il sistema degli incarichi, per i quali sarà opportuno verificare che non determinino conflittualità interne, anche al fine di rimuovere e correggere eventuali distorsioni  ed extra-costi gestionali;
  • la copertura assicurativa e il patrocinio legale, che non devono determinare un indebito sollevamento dal principio di responsabilità personale prevista per ciascun dipendente pubblico, né possono spingere gli enti e le aziende ad assumere la difesa diretta di dipendenti con cui siano in conflitto d’interesse (sempre presente nei casi di responsabilità amministrativo contabile), oppure a procedere all’effettuazione di rimborsi per spese legali in assenza della preventiva comunicazione del difensore e degli altri requisiti previsti;
  • la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, affinché siano attentamente valutati i presupposti di applicabilità dell’istituto, nonché per prevenire il rischio di una alterazione degli ordinari criteri di reclutamento del personale;
  • gli istituti di lavoro a distanza, per i quali si auspica una messa a regime che sappia tener conto delle esigenze personali dei dipendenti senza che ciò comprometta il perseguimento di una maggiore efficienza degli enti e dei servizi che vengono rivolti alla collettività;
  • il lavoro agile, in particolare, affinché venga posto in essere un approccio integrale di revisione dei processi operativi in forma telematica, sia in sede sia fuori sede, di predisposizione di nuovi obiettivi per il personale, sia in lavoro agile sia in presenza, con adattamento dei controlli datoriali ai nuovi risultati attesi, affinché anche gli investimenti in formazione possano produrre i vantaggi desiderati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Limiti sulla possibilità di operare in autotutela sui rendiconti comunali già approvati dal Consiglio

Benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies l. n. 214/1990). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez Riunite, in speciale composizione, sentenza n. 16/DELC/2022, pronunciandosi sul ricorso proposta da un Comune avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in merito all’inadempimento del Comune medesimo rispetto alle misure correttive richieste.
Nel caso di specie, dopo lo scioglimento degli organi del Comune e la nomina di un commissario per la gestione corrente fino alle elezioni, il consiglio neoeletto approvava il rendiconto, confermando la grave compromissione degli equilibri finanziari dell’ente. Dopo l’approvazione del rendiconto 2020 l’ente deliberava di accedere alla procedura di riequilibrio e chiedere il Fondo di rotazione, ma allo scadere dei 90 giorni previsti per la redazione del piano, il Comune chiedeva la revoca della procedura di riequilibrio in ragione dell’avvenuto ripristino degli equilibri.

Il Comune interessato, per ripristinare gli equilibri, come dichiarato nella delibera di revoca al ricorso al piano di riequilibrio, aveva riapprovato in autotutela il rendiconto 2020 (senza parere dell’organo di revisione) abbattendo gli accantonamenti del Fondo contenzioso e del FCDE con ciò ottenendo una riduzione drastica del disavanzo del 2020 che, unita alle buone prospettive del rendiconto 2021 ancora da approvare, potevano consentire, ad avviso dell’Ente, di considerare risolta la grave compromissione degli equilibri finanziari. Il Comune aveva altresì proceduto, sempre in autotutela, a riapprovare i rendiconti 2017, 2018 e 2019 nonostante il parere negativo dell’organo di revisione.

Per i giudici, non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del r.d. n. 827/1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.

Sul punto la Corte costituzionale ha osservato, con argomento riferentesi all’ordinamento contabile regionale, ma di portata generale, che “il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost.” in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in via strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Alla ciclicità e continuità tra determinazione iniziale del bilancio e rendicontazione finale consegue la possibilità di valutare la credibilità della definizione e dell’attuazione del programma politico che ha raccolto il consenso elettorale maggioritario.

Ulteriore elemento nel senso esposto della irretrattabilità del rendiconto è la previsione che la dichiarazione di dissesto non possa
essere revocata (art. 246 TUEL) in quanto adottata in presenza di una situazione di bilancio compromessa e non più rimediabile.
L’operazione di riapprovazione dei rendiconti del Comune per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 con il parere negativo dell’organo di revisione, e poi anche di quello del 2020, secondo la Sezione, getta un’ombra ineliminabile sulla attendibilità  veridicità dei rendiconti riapprovati e quindi sui saldi esposti nel rendiconto 2021 che, ad avviso dell’Ente, risulterebbero gli unici da considerare per la valutazione dell’adozione di adeguate misure correttive.

 

La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di cassa per le entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 167/2022, nell’ambito dell’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, avviata con la somministrazione di apposito questionario agli enti selezionati, ha ribadito che la mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada effettuata dal Comune è da considerarsi grave irregolarità contabile in quanto queste entrate rispondono ad entrambi i requisiti (specificità del vincolo e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principi contabili/trasferimenti/indebitamento) essendo entrate che la l. n. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4. La grave irregolarità rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 TUEL (Corte dei conti Toscana, deliberazione 6 maggio 2019, n. 167).

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le “entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, comma 3, del TUEL” restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le “entrate con vincolo di destinazione generica”. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Risulta, altresì, importante che la corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette.

 

La redazione PERK SOLUTION