Rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 17/2024, nel fornire riscontro, in termini generali ed astratti, ad un quesito posto da un Sindaco, in merito alla possibilità per l’Ente di accettare o meno la proposta del Conduttore di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto, ha evidenziato come la soluzione rimanga nella discrezionalità dell’Ente, che dovrà adottare la decisone nel rispetto della vigente normativa.

La Sezione ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato nei termini seguenti: “la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. In tale quadro il comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato

La Corte dei conti, Sez Emilia-Romagna, con deliberazione n. 16/2024/INPR, ha approvato le linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011). Come noto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e s.m.i., la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
La relazione risponde al principio di accountability degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico da parte dell’elettorato e risponde, pertanto, all’esigenza di consentire l’effettiva conoscenza della situazione dell’ente locale. Per agevolare gli enti nell’assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

La scansione procedimentale
Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato. Nel primo caso, la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi alla data di certificazione – effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale – la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La scadenza del mandato
La Sezione ribadisce che la data di inizio del mandato decorre dall’atto della proclamazione, verbale redatto dall’ufficio elettorale, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, ai sensi del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «Testo unico delle 7 leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali». Di conseguenza, la scadenza del mandato andrebbe quindi individuata, innanzitutto, tenendo conto della fine dei cinque anni decorrenti dalla data della proclamazione. Assume rilevanza decisiva la proclamazione dei nuovi eletti. La data fissata per le nuove elezioni può infatti non coincidere con la naturale scadenza del precedente mandato, potendo collocarsi anche antecedentemente o posteriormente rispetto ad essa.

Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti anteriore alla scadenza naturale del precedente mandato
Innanzitutto, può verificarsi il caso in cui la proclamazione dei nuovi eletti preceda il compimento del quinquennio del precedente mandato. In tal caso, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. La proclamazione degli eletti non è, tuttavia, una data certa determinabile a priori. La data certa è quindi unicamente quella delle elezioni. Prendendo atto di tali circostanze, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che, in caso di elezioni anteriori alla scadenza del mandato, il termine dei sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato deve essere calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative, fissate con decreto del Ministro dell’Interno.

Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato
Nel caso di proclamazione dei nuovi eletti successiva alla scadenza naturale del precedente mandato, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. Quindi, in caso di elezioni posteriori alla scadenza naturale del precedente mandato, il termine entro cui il Sindaco deve sottoscrivere la
relazione di fine mandato coincide con il mero decorso dei cinque anni, a partire dalla data della sua elezione formalizzata con verbale di proclamazione (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021). Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994).

Soggetti tenuti alla sottoscrizione finale della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale
La norma di cui al c. 3, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa al caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, non indica i soggetti tenuti alla sottoscrizione della relazione di fine mandato; pertanto, questi vanno individuati considerando le vicende che conseguono allo scioglimento dei Consigli. L’art. 53 del T.U.E.L. specifica che: «In caso, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente». Nei casi in esame, pertanto, è agevole ricondurre l’obbligo di sottoscrizione della sottoscrizione della relazione di fine mandato in capo al Vicesindaco e al Vicepresidente della Provincia, nella veste di vertice politico dell’ente di cui ha assunto le funzioni di Sindaco o di Presidente fino alle nuove elezioni.  In caso di scioglimento anticipato degli organi dell’ente, con conseguente nomina di un Commissario, la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’Organo consiliare e, pertanto, la sottoscrizione della stessa spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco o Presidente della Provincia prima dello scioglimento.
L’unico caso in cui l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al Commissario consegue all’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, in quanto esso toglie efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario, perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge (Corte conti, Sez. Aut., Del. n. 18/ 2021/QMIG).  Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta e certificata «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».

Impianto sanzionatorio
L’art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che «In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente». La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato. La verifica degli ulteriori presupposti per l’applicazione della sanzione resta in capo all’ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l’accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Stralcio crediti di dubbia esigibilità: Le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR, in risposta ad una richiesta di un Comune, fornisce utili indicazioni in merito all’attività di riaccertamento dei residui relativa al mantenimento o allo stralcio dei residui attivi con anzianità superiore ai tre anni e più in particolare dei residui attivi ultraquinquennali. Il Comune istante ha chiesto di sapere se la perdurante pendenza di procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva del credito o l’assenza di una formale comunicazione di inesigibilità del medesimo credito da parte dell’agente della riscossione possa precludere all’Ente di valutare l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio un residuo attivo di anzianità ultratriennale di dubbia o incerta esigibilità.

La Sezione, alla luce del quadro normativo vigente, chiarisce che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo
accantonamento al FCDE, gravi sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il “riconoscimento formale” della sua “assoluta inesigibilità o insussistenza” deve essere comunque “adeguatamente motivato” attraverso “l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”, fermo restando “l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

In conclusione, la Sezione evidenzia che la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione
di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione non costituisca ragione di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell’ente locale di un residuo attivo di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esigibilità, a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso, di cui l’ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale ordinario dei residui, adeguata ed esaustiva motivazione, tanto più pregnante ed incisiva quanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, esercizi 2020-2022

Nella relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2020-2022, approvata dalla Corte dei conti – Sezione delle autonomie – con delibera n. 12/SEZAUT/2023/FRG, la magistratura contabile nell’esaminare i rendiconti di 7.336 enti (di cui 7.244 Comuni) ha evidenziato come nel 2022 il trascinamento degli effetti della pandemia sulla situazione della finanza locale si riduce ampiamente e i risultati di finanza pubblica registrano un miglioramento anche per l’apporto fornito alla riduzione del disavanzo da parte degli enti locali.

Le entrate proprie degli enti locali danno segnali di ripresa e le esigenze di spesa legate al periodo emergenziale si riducono, con il reindirizzamento degli interventi statali compensativi della perdita di gettito e a sostegno alla spesa, verso il contrasto degli effetti legati ai rincari energetici. I dati di cassa 2022 evidenziano una tenuta dei bilanci dei Comuni malgrado il calo dei finanziamenti, che restano elevati ma in discesa sul 2021. Il permanere dei trasferimenti correnti e il riavvio delle riscossioni determinano il miglioramento delle entrate tributarie, contributive e di natura perequativa, con un saldo positivo di cassa che conferma l’impulso alla ripresa.

Sul versante pagamenti, i tempi di liquidazione delle fatture per debiti commerciali si riducono, pur non avendo ancora raggiunto l’obiettivo specifico del PNRR. Sono in miglioramento anche i saldi complessivi dei rendiconti 2021. Il risultato d’amministrazione dei Comuni è ampiamente positivo (52,09 miliardi di euro) anche se insufficiente ad assicurare l’integrale copertura ai fondi accantonati, vincolati e destinati, al netto dei quali il disavanzo (3,56 miliardi circa) è in calo del 36% sull’anno precedente.

Cessati, infine, gli effetti degli interventi emergenziali, il progressivo ritorno a un contesto ordinario potrebbe evidenziare ulteriori criticità, soprattutto quando saranno reintrodotti vincoli di finanza pubblica, a seguito del ripristino delle misure europee.

 

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Corte dei conti: Niente controllo preventivo sui trasferimenti a società partecipate in perdita

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/2023/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima inerente al perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche TUSP), come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), ha chiarito che “fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall’ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

La procedura di c.d. “soccorso finanziario” ex art. 14, comma 5, TUSP non è ricompresa nel perimetro applicativo dell’articolo 5, commi 3 e 4, Tusp. Sul piano letterale, l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia, puntualmente, le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame preliminare della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di amministrazioni pubbliche. La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti” ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, l’assenza di un espresso intervento da parte del legislatore (che non ha novellato altre norme del Testo unico, che pure prevedono la trasmissione di atti alla Corte dei conti) porta a ritenere che gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha presentato il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023, con il quale offre al Parlamento spunti e analisi sullo stato e le prospettive delle politiche di bilancio.

Il documento è articolato in quattro parti: in una prima si esaminano gli andamenti dell’economia e dei conti pubblici e si offrono alcune riflessioni, da un lato, sugli effetti macroeconomici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, dall’altro, sugli impatti microeconomici e distributivi delle misure varate nell’ultimo biennio a contrasto del caro energia. In una seconda sezione si passa poi a valutare alcuni aspetti strutturali che connotano oggi le principali imposte e talune importanti voci del nostro sistema tributario: l’Irpef, l’Iva, le spese fiscali. Ci si addentra, successivamente, nei grandi comparti della spesa pubblica per l’esame, nella terza parte, di tre cruciali segmenti delle uscite primarie correnti (previdenza, assistenza e sanità) e, nella quarta ed ultima sezione, dell’andamento degli investimenti pubblici.

I giudici contabili rilevano come in Italia, nel corso del 2022, le attività abbiano superato i livelli precedenti la crisi
pandemica. Nel confronto con il 2019, il prodotto è risultato in crescita dell’1 per cento in termini reali, valore analogo a quello della Francia e superiore a quanto registrato in Germania e Spagna. Gli indicatori economici disponibili per i primi mesi di quest’anno confermano la moderazione dei ritmi produttivi, ma evidenziano un maggiore dinamismo dell’economia italiana rispetto alla media dell’area dell’euro. Nel 2022 la finanza pubblica è stata segnata dal progressivo superamento della fase di emergenza sanitaria; ciò ha avuto luogo contestualmente all’acuirsi delle tensioni nei prezzi dei beni energetici legate al conflitto bellico in corso e delle conseguenti spinte inflazionistiche, rendendo necessarie nuove forme di intervento pubblico a sostegno di
famiglie e imprese. Pur in un contesto ancora difficile, il 2022 si è chiuso con un livello di indebitamento all’8 per cento del Pil, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto al 2021 (9 per cento). Il rientro del debito trova tra i suoi presupposti la tenuta delle entrate pubbliche, quali Irpef, Iva.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Questionari sul bilancio di previsione 2023 e rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con la delibera n. 7 e la delibera n. 8 del 2023 ha approvato, rispettivamente, le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2023-2025 e sul rendiconto 2022.

In particolare, il questionario sul bilancio di previsione tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell’Ente. Permane l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo 2023-2025, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi. Una specifica sezione del questionario è
dedicata alle verifiche sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), con l’obiettivo di dare evidenza all’avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate. Con l’intento di fornire un adeguato ausilio all’Organo di revisione, nonché alle Sezioni regionali, ai fini di un efficace e tempestivo monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti collegati al PNRR, è stata poi introdotta una nuova tabella allegata al questionario, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, che consente di fornire un quadro complessivo degli interventi attivati e verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico. In particolare, l’Organo di revisione sarà tenuto a compilare e trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30 giugno 2023). Al fine di monitorare l’avanzamento dei progetti alla data del 31 dicembre 2023, la tabella verrà nuovamente sottoposta agli organi interni di revisione, secondo le
modalità che saranno, successivamente, indicate dalla Corte dei conti. Al fine di semplificare l’attività dell’Organo di revisione, la tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata dalla richiamata metodologica esplicativa.

 

 

Corte dei conti: Revisione periodica delle società partecipate

La Corte dei conti comunica che fino al 26 maggio 2023 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 22 febbraio 2023, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti. La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/

Corte dei conti, attenzione sull’eccessivo prolungamento delle operazioni di liquidazione delle partecipazioni

La Corte dei conti, Sez. per l’Abruzzo, con deliberazione n. 17/2023/PRSE, nell’ambito dell’esame dei rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, ha sottolineato la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell’eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l’assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, occorre evitare operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.

A tal proposito, è stato richiamato in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: “L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”.

 

La redazione PERK SOLUTION