Deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario

La Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 98/2020, nell’esporre le risultanze dell’analisi condotta sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 di un Comune, ha ribadito come l’analisi dei flussi di cassa si riveli, per più aspetti, elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti. Una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare. La Corte ricorda che le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell’analisi dei “questionari” sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR). La cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico correlativo ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 T.U.E.L. il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014). L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost..
La corretta gestione del fondo cassa è imprescindibile ai fini dell’attendibilità delle scritture contabili dell’Ente: disallineamenti fra le varie fonti (SIOPE, scritture contabili, Conti di gestione, verifiche dell’organo di revisione, ecc.) indicano un’opacità nella contabilità dell’Ente che si riverbera sulla veridicità delle scritture contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Copertura della spesa relativa al contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione

Con deliberazione n. 37/2020, la Sezione Piemonte della Corte dei conti, ha fornito il proprio parere alla richiesta avanzata da un Comune volto a verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, per poter integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell’Interno ad un soggetto privato a titolo di canone di locazione per un immobile adibito a Caserma per l’Arma dei Carabinieri per un periodo pregresso, nel corso del quale l’immobile è stato dapprima occupato sine titulo, per poi addivenire alla determinazione di un canone anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale; per tale periodo il predetto Ministero è risultato soccombente in un giudizio instaurato dal locatore per il mancato pagamento delle indennità di occupazione per diverse annualità, con intimazione al rilascio dell’immobile. In tale contesto, l’Ente, al fine di mantenere la Caserma dei Carabinieri sul proprio territorio, vorrebbe corrispondere in un’unica soluzione una determinata somma per “integrare la differenza tra il canone di locazione dell’immobile concordato all’inizio dell’occupazione tra proprietà privata e Ministro dell’Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c. 4 L. 135/12) avvalendosi della previsione dell’art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012.
I giudici contabili ricordano che per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate.
L’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 deve essere interpretato in base al principio secondo cui la finalità di potenziamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell’ambito dell’autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare la necessità della collettività amministrata in termini di priorità e ci compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che individuino obiettivi e risorse”. L’agire amministrativo degli enti locali in materia di sicurezza, pertanto, può esplicarsi avvalendosi degli strumenti di concertazione interistituzionale previsti dalla legge, ovvero sulla base di specifiche norme di legge che consentono l’intervento dell’ente locale per contribuire al dispiegamento dei dispositivi di sicurezza sul proprio territorio. Tali norme, sulla base dei predetti principi espressi dalla Sezione delle autonomie, assumono carattere eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive.
Di tale norma non può essere data una lettura estensiva, ricomprendendovi anche forme di contribuzione relative a rapporti locativi pregressi per cui l’intervento dell’ente servirebbe nella sostanza a comporre controversie tra il Ministero dell’interno ed il locatore per canoni o indennità non corrisposte. Sebbene la contribuzione una tantum servirebbe a pagare canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile adibito ad uso caserma, in linea astratta, si tratterebbe di un rapporto contrattuale ormai concluso (e come tale non più in essere). L’importo ancora dovuto dal locatario, peraltro, non sarebbe riconducibile ad un canone originariamente determinato dall’Agenzia delle entrate, fermo restando che il contributo in parola servirebbe a comporre una controversia riguardante un consistente lasso temporale ormai trascorso, in cui l’immobile è stato occupato sine titulo per cui, quanto dovuto dal locatario, assumerebbe anche la natura di indennità di occupazione extra-contrattuale. Fattispecie ben diversa da quella prevista dall’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012.
Il contributo erogato ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, si configurerebbe come una spesa ricorrente e non certo come un contributo una tantum, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Sindaco dimissionario

In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione 95/2020, in risposta ad un quesito di un Comune  volto ad appurare se la Relazione di fine mandato –  visto il breve periodo di gestione sindacale (circa tre mesi del Sindaco dimissionario per sopraggiunti motivi di salute) e quello più lungo di gestione commissariale (circa nove mesi del Commissario Straordinario nominato a seguito dello scioglimento ) – debba essere redatta dal Sindaco o dal Commissario Prefettizio.
Nel merito, la Corte ricorda come l’art. 4, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 149/2011 individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente di tale relazione per l’ipotesi sia della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata. Il comma 3 dell’art. 4 chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione. Tuttavia, la Sez. Autonomie della Corte dei conti , con deliberazione n. 15/2015, ha precisato che tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la norma pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011.”

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Corte dei conti, FCDE e profili di non regolarità della relazione al rendiconto dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 68/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, all’esito dei controlli sul questionario al rendiconto 2017 di un Comune ha evidenziato evidenti criticità derivanti da un’errata applicazione del metodo ordinario nella determinazione del FCDE, con conseguente sottostima dello stesso, tale da rendere “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’Ente. Anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
Chiariti in punta di diritto i principi e le regole posti a fondamento della determinazione dell’FCDE, come evidenziati nell’esempio n. 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4/2 al D.Lgs. 118/2011), la Corte rileva come l’ente abbia determinato un accantonato a FCDE in maniera non corretta, laddove i dati considerati a base del calcolo non risultano essere riferiti a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui”, bensì ad “accertamenti” e “riscossioni” (riferimenti, questi, propri della determinazione dell’accantonamento in sede di bilancio di previsione, anziché in sede di rendiconto). Inoltre, la Corte rileva profili di non regolarità della Relazione al rendiconto 2017 da parte dell’Organo di revisione pro tempore dell’Ente, dalla quale non emergono valutazioni tecniche circa il metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata a FCDE. Nello specifico è emerso che il rendiconto sia stato approvato sulla base di una relazione incompleta, largamente lacunosa, ai fini di una rappresentazione adeguata dei complessivi equilibri finanziari dell’ente e, in particolare, ai fini del giudizio di congruità del FCDE e delle necessarie valutazioni sull’entità del FPV di parte capitale e dei rapporti con le società partecipate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate

Con deliberazione n. 66/2020 la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha fornito il proprio parere ad un quesito posto da un Comune in merito al recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate, e in particolare sulla possibilità di recupero mediante la rinuncia a capacità assunzionali, come previsto dall’articolo 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, usufruendo dell’importo derivante da tale rinuncia per più annualità, atteso che l’utilizzo delle capacità assunzionali ha effetti non limitati ad una sola annualità.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha evidenziato il percorso di recupero nel caso in cui i fondi della contrattazione decentrata siano stati costituiti in violazione delle norme in materia di contenimento della spesa di personale o in misura eccedente a quella prevista dalla contrattazione, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. Una prima forma di recupero dei fondi è prevista dall’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Altra modalità di recupero è rappresentata dall’utilizzo, in tutto o in parte, del tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni. L’effettività del recupero finanziario deve essere garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over. La quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento dell’utilizzazione deve essere determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali. I resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il quinquennio successivo alla maturazione.

 

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Vincolo di cassa per i proventi da alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione 31/2020, ha chiarito che i proventi delle alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), costituiscono entrate vincolate a destinazione specifica, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d) del D.lgs. 267/2000 (TUEL), per le quali opera il regime vincolistico anche in termini di cassa, impresso dal legislatore a detti proventi. A tale esito conducono, tra l’altro:

  • la disciplina del 1993, che prevede il versamento di tali introiti in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell’articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130
  • l’art. 13 del D.L. n. 112/2008 come novellato nel 2014, che impone un vincolo totale (segnalato dall’avverbio «esclusivamente») di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa («programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente»).

L’esclusività e la specificità del vincolo impresso ex lege ai proventi in questione escludono in radice la possibilità di ricondurre gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica; categoria, quest’ultima, destinata ad accogliere le entrate per le quali sia previsto un vincolo riferito a un ambito di spesa individuato in modo ampio, in linea con l’esemplificazione («spesa sanitaria») contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.2).
La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, aveva già fornito con la deliberazione 31/2015 delle linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal Tuel e del d.lgs. 118/2011, laddove occorre distinguere tra:

  • entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel;
  • entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d);
  • entrate con vincolo di destinazione generica.

Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e art. 222 (anticipazioni di tesoreria) del Tuel, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. L’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

 

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Fuori dai vincoli i proventi da alienazioni di beni patrimoniali indisponibili

Con deliberazione n. 24/2020, la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in risposta a due quesiti formulati da un comune volti ad appurare se, in caso di alienazioni di beni afferenti il patrimonio indisponibile asservito ad uso permanente di servizio pubblico (rete e impianti di distribuzione del gas naturale), trovino applicazione, in via analogica:

  • la disposizione dell’art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del TUEL, in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;
  • la disposizione dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n.69 del 21/06/2013 recante l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione anticipata del debito e se tale destinazione possa ritenersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai sensi della legge 228/2012, in caso di destinazione superiore al 10%.

I magistrati contabili evidenziano come l’art. 56 bis comma 11 del D.l.69/2013, così come modificato dal d.l. 78/2015, obbliga gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle cessioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10%, a differenza di quanto disposto dal comma 443 della legge 228/2012 che invece prescriveva che i suddetti proventi fossero prioritariamente destinati agli investimenti, e soltanto in mancanza di quest’ultimi ovvero per l’eccedenza, venissero destinati all’estinzione del debito.

Il Collegio ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spending review, prorogato al 30 aprile 2020 il termine di invio del questionario

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con comunicato di oggi rende noto che è ulteriormente prorogato alla data del 30 aprile 2020 il termine ultimo di invio del questionario di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 174/2012 sull’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali, la cui precedente scadenza era fissata al 16 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION