Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020

Con decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021 (G.U. n. 285 del 30.11.2021) sono approvati i modelli di certificazione per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2020, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovevano essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 23 dicembre 2021 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio finanziario 2020. La procedura telematica di acquisizione dei certificati relativi all’anno 2020 rimane, comunque, aperta fino al 30 aprile 2022.

Con la Circolare DAIT n. 7/2022, il Ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo dì alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2020 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. La circolare evidenzia che il decreto dirigenziale ha, in parte, modificato la nomenclatura della modulistica, prevedendo alla lettera D di tutte le tabelle inerenti i costi di gestione la nuova dicitura “Trasferimenti, Ammortamenti e Interessi passivi.
Nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si rimanda alla precedente Circolare n. 20 del 29 ottobre 2020 per le indicazioni riguardanti la compilazione ed il successivo inoltro della documentazione sul sito istituzionale web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Area tematica Finanza Locale, Sezione Area certificati, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

La Circolare ricorda, inoltre, che l’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. La sanzione è pari “all’ 1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION