Conversione mutui concessi agli enti locali da intermediari bancari e finanziari diversi da CDP

Con la nuova Circolare n. 1308 del 14 aprile 2025, la Cassa Depositi e Prestiti definisce le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e  prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente Circolare (14 aprile 2025) e il 31 dicembre 2026, a concedere prestiti agli Enti (Comuni, Province e Città Metropolitane, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari – come di seguito definiti – e contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001, di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati (di seguito “Intermediari”), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di Conversione, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi.

I Mutui Originari devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all’indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati:
– al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito “Investimenti”); ovvero
– alla conversione, ai sensi dell’Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti.

L’importo di ciascun Nuovo Prestito è pari al debito residuo del Mutuo Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito “Importo da Estinguere”), in essere alla Data di Conversione. Il Nuovo Prestito è pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell’Importo da Estinguere verso l’Intermediario titolare del Mutuo Originario alla predetta Data di Conversione (di seguito “Destinazione”). È dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell’Ente conseguenti alla conversione del Mutuo Originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Mutuo Originario, interessi di mora, ecc.

Ciascun nuovo prestito può essere destinato alla conversione di un singolo mutuo originario, essendo esclusa la possibilità di destinare il prestito per la conversione di più mutui originari.

 

La redazione PERK SOLUTION