Conversione DL Milleproroghe: Accordi per il riequilibrio finanziario

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato, dispone all’art. 3, comma 10-quater proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, del termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che abbiano presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La norma in esame modifica l’articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale consente agli enti locali che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, senza che sia successivamente intervenuta la relativa sottoscrizione, di presentare o di riformulare i piani finanziari di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis del TUEL), nonché l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il 31 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe: Risorse per indennità degli amministratori locali

Nella seduta del 15 febbraio 2023 l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. “Milleproroghe”. Il provvedimento passa all’esame della Camera dei Deputati per la definitiva conversione in legge entro il 27 febbraio 2023.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali si segnala l’art. 1, comma 20-ter, che stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, siano riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.

Fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente. La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità. La possibilità di accedere al riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 è ammessa, quindi, a condizione che tali risorse siano state destinate alle finalità previste dalla medesima legge, ossia ai fini dell’incremento dell’indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, e di quelle di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585.

 

La redazione PERK SOLUTION