DL n. 183/2020 “Milleproroghe”. La nota di lettura ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI/IFEL sul D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (“Milleproroghe”), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».
In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni: assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; funzioni fondamentali; Fondo di garanzia per i debiti commerciali; razionalizzazione del patrimonio pubblico; proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate; proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’UE, dell’elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi; società partecipate; edilizia scolastica; progettazione degli enti locali; investimenti locali; interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile; proroghe di termini in materia tributaria.
Altre disposizioni riguardano: personale, TPL, scuola, sociale, cultura, turismo, famiglia, uffici giudiziari, sisma, eventi alluvionali, lavoro agile, proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali

L’articolo 2, comma 4, del Ddl di conversione in legge del D.L. 183/2020, approvato in via definitiva dal Parlamento,  dispone il differimento al 20 maggio 2021, in luogo del 31 marzo 2021, del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l’annullamento dell’elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, il Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull’elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello, stabilisce la data dell’elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2). Il termine iniziale del 31 marzo (ora differito al 20 maggio a causa della perdurante emergenza sanitaria) entro cui procedere alla consultazione elettorale, è il medesimo indicato all’art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125/2020 per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare.
Il comma 4-bis del medesimo art. 2 modifica l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali da svolgersi entro il 31 marzo 2021. Con la modifica si stabilisce che le elezioni si devono tenere:
– entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
– o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.
Infine, il successivo comma 4-ter stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Milleproroghe è legge

Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga affidamento dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione

L’articolo 13, comma 8, del DDL di conversione in legge del DL n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, amplia i termini da 3 a 6 mesi, concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali. I commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli Enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell’anno 2020, dei progetti presentati dagli Enti locali, con conseguente obbligo per detti Enti di procedere all’attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.
Pertanto, Province e Città Metropolitane ammesse con decreto direttoriale 12672 del 25.09.2020, al finanziamento dei progetti a valere sul fondo per la progettazione avranno tempo fino al 28 marzo 2021 per  procedere alla pubblicazione del bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Più tempo ai comuni per l’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 12, comma 7 del DDL di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), al fine di concedere più  tempo ai comuni stante l’attuale situazione di crisi,  proroga al 30 giugno 2021 il termine concesso per procedere all’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando, così, alla previsione di cui all’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012 prevede – per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante. La relazione deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio. Sul tema, si ricorda che l’ANAC, con comunicato del 27 febbraio 2019,  a seguito di specifiche indagini condotte sulle procedure di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti condotti all’Agenzia, riguardavano in sintesi le seguenti violazioni:
– violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
– omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
– ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
– violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
– mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Con comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità, per consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, aveva ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedessero alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali. Inoltre, era stata richiamata l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Camera approva il decreto Milleproroghe 2021, il testo all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe 2021). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge entro il 1° marzo 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2021, le proposte emendative dell’ANCI

Pubblichiamo il testo con le proposte emendative che l’Anci ha inviato alla Commissione Bilancio della Camera per la conversione in legge del Dl Milleproroghe, D.L. n. 183/2020, che è stato approvato lo scorso 31 dicembre. Tra le misure proposte evidenziamo:

  • la facoltà di rinviare al 2022 l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico),  in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia rendono l’attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l’introduzione del nuovo canone unico;
  • la proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), poiché l’applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 porrebbe seri problemi attuativi legati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali;
  • la rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari, allo scopo di tenere distinto il termine,  in via ordinaria, per le deliberazioni del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni. Viene pertanto stabilito un termine specifico (il 30 aprile), entro il quale devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema indicata da ARERA;
  • la proroga dell’utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo;
  • la possibilità di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (pari al 95%); di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell’accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell’80% l’accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l’integrale considerazione in fase di rendiconto;
  • sospendere per il 2021 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l’allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento, fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale, nonché utilizzare le economie derivanti da queste misure emergenziali al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all’emergenza;
  • la sospensione delle sanzioni per gli enti locali strutturalmente deficitari (art.243, comma 5, TUEL) per il mancato rispetto della percentuale minima di copertura dei servizi a domanda individuale;
  • la proroga dell’applicazione delle sanzioni conseguenti alla mancata adozione della piattaforma PagoPA;
  • la proroga dell’efficacia dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti di cui al d.lgs 116/2020.