Nella seduta di mercoledì 19 maggio, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Tra le diverse misure previste segnaliamo
Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici
L’articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Si differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta “rottamazione-ter”, della “rottamazione risorse proprie UE” e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Si stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto
L’articolo 6-sexies, introdotto al Senato, esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.
Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
L’articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.
Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per € 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità
I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 23, introdotti durante l’esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.
Contributi ai Comuni per l’individuazione di sedi di seggi elettorali diverse dagli edifici scolastici
L’articolo 23-bis istituisce un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l’anno 2021) per erogare contributi ai Comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.
Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi
L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19.
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi
L’articolo 25, comma 1, istituisce un fondo, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 2). Durante l’esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3- bis. Esso stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l’anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021.
Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
L’articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.
Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19
L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020). L’articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all’estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
Trasporto pubblico locale
L’articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l’anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune disposizioni correttive concernenti l’assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall’articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19.
Utilizzo avanzi di amministrazione per spese correnti per emergenza COVID-19
L’articolo 30, comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende all’anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.
Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali
L’articolo 30, comma 3, modifica termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la restituzione da parte degli enti interessati dovrà avvenire entro il 28 agosto 2021, cioè entro 180 giorni, e non 60, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta 1° marzo 2021.
Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva
L’articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati modificati nel corso dell’esame al Senato
Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido
Il comma 6 dell’articolo 30 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani – Impianti sportivi comunali
L’articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.
Centri estivi e povertà educativa
Il comma 6-quater dell’articolo 30, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la poverta’ educativa e ad incrementare le opportunita’ culturali e educative dei minori.
Proroga di termini per la delibera del piano di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali
L’articolo 30, commi 11-bis e 11-ter, inseriti nel corso dell’esame al Senato, dispone il rinvio di un termine nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 11-bis dell’articolo 30 in ragione della emergenza Covid-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, rinvia al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale, qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data.
Immobili dismessi pubblica amministrazione
L’articolo 30, commi da 11-quater a 11-sexies, introdotti dal Senato, prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.
Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’articolo 30-bis, introdotto dal Senato, estende la facoltà, concessa alle regioni e agli enti locali dall’articolo 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, invece del solo 2020 previsto dall’articolo 107-bis vigente.
Incremento del Fondo salva-opere
L’articolo 30-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021 e modifica la disciplina relativa all’istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.