L’art. 5, comma 10 del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 121, in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, prevede che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichi agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure poste a base di gara siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento, precisando che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
In sede di rilascio dei pareri al Ministero dei beni culturali e al Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato ha evidenziato come i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici siano stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016.
Con la norma in esame, quindi, si è provveduto a colmare il vuoto normativo rilevato dal Consiglio di Stato, confermando la sopravvivenza delle regolamentazioni precedenti per tutti i casi in cui si verta su contratti relativi a gare bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.
Autore: La redazione PERK SOLUTION