È stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Contestualmente è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 175 del 23 luglio 2021), con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126.
Tra le misure contenute segnaliamo:
- Articolo 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale): Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza dichiarato la prima volta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
- Art. 6 – Punto 2 (Semplificazioni in materia di organi collegiali): La norma dispone il rinvio dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato A al 31 dicembre 2021, stabilendo che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate dalla legislazione vigente. A tal fine, al punto 2 si dispone la proroga dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del DL n. 18/2020, laddove si consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria. Il comma 5 dell’articolo dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza esclusivamente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci;
- Art. 6 – punto 4 (Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile): La disposizione reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’efficacia delle disposizioni previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19;
- Art. 6 – punto 5-bis (Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale): Proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia dell’articolo 92, comma 4-bis del DL n. 18/2020 che dispone il divieto ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare – anche laddove negozialmente previste – decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a motivo dell’emergenza pandemica. Tale divieto non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi;
- Art. 6 – punto 7 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti): La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dell’articolo 106 del DL n. 18/2020, in cui si stabiliscono norme applicabili alle assemblee sociali.
- Art. 6 – punto 15 (Proroga in materia di sorveglianza sanitaria): È prorogata dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro;
- Art. 6 – punto 17 (Proroga in materia di Edilizia scolastica): La proroga fino al 31 dicembre 2021 riguarda sia quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto, sia l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020, volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche;
- Art. 6 – punto 18 (Trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile): La norma proroga al 31 dicembre 2021 l’efficacia della disciplina che prevede il necessario svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- Art. 6 – punto 19 (Proroga udienze da remoto processo tributario): Si dispone la proroga della disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
- Art. 6 – punto 23 (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici): Proroga fino al 31 dicembre 2021 – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – della disciplina transitoria (art. 10, commi 2 e 3 del DL n. 41/2001), per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico), per quelli già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
- Art. 7-bis (Misure urgenti in materia di processo amministrativo): L’articolo è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19;
- Art. 8 (Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020): Si interviene sull’articolo 85 del DL n. 18/2020, nella parte in cui prevede, una specifica disciplina per la composizione dei collegi anche delle sezioni riunite. L’intervento è finalizzato a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti;
- Art. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità): Proroga, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili. Si incrementa di 16,95 milioni di euro (da 157 a 173,95 milioni di euro) per il 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020;
- Art. 11 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse): Si prevede che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, sia destinata in via prioritaria alle attività che al 23 luglio 2021 (data di entrata del vigore del presente decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.