Cura Italia, approvato definitivamente dalla Camera

Con 229 voti favorevoli, 123 voti contrari e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del D.L. 17.03.2020, n. 18 “c.d. Cura Italia”, senza correzioni rispetto al testo approvato dal Senato (A.C. 2463), che verrà ora inviato alla GU per la pubblicazione. Si ricorda che il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dal 24 marzo e approvato dall’Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell’esame in Commissione.
Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d’urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell’esame al Senato per confluire nel D.L. n.23/2020 (cd. Decreto liquidità).

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi di interesse per gli enti locali:

  • l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la sospensione dei termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali (art. 68);
  • lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73);
  • l’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75);
  • la promozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • l’aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, allo scopo di promuovere il lavoro agile; viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (art. 87-bis),
  • l’erogazione dell’anticipazione del 20 per cento del valore del contratto di appalto, fornitura e servizio da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (art. 91, comma 2);
  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
  • l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 giugno del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali (art. 107, c. 1);
  • il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 , anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 107, c. 2);
  • il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (art. 107, c. 4 e 5);
  • il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno (art. 107, c. 6);
  • il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 107, c. 7-9);
  • la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di alcuni termini nell’ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sia nelle ipotesi indicate dall’articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall’articolo 143 (art. 107, c. 10);
  • lo stanziamento di risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art. 115);
  • la possibilità di determinare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis);
  • la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109);
  • la proroga di 6 mesi del termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).
  • la sospensione della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica (artt. 111-112).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION