ANCI: PNRR avvisi del Ministero dell´Istruzione. Attiva piattaforma convenzioni

In riferimento agli Avvisi Pubblici PNRR, messa in sicurezza e/o realizzazione mense scolastiche e costruzione nuove scuole mediante sostituzione di edifici (scuole innovative), Anci ricorda che dal mese di agosto è possibile procedere alla sottoscrizione delle convenzioni per la concessione del finanziamento accedendo nella piattaforma del Ministero Istruzione (mense scolastiche https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/ e scuole innovative: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/.

Il Ministero Istruzione ha fornito già le indicazioni operative per procedere alla sottoscrizione delle convenzioni:

I Comuni ammessi con riserva dovranno attendere lo scioglimento della riserva attraverso una comunicazione inviata dal Ministero Istruzione. Solo successivamente sarà possibile accedere alla piattaforma. Per informazioni e supporto tecnico è possibile scrivere al Ministero Istruzione: pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it e supportotecnico.pnrr@istruzione.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano nazionale aree urbane degradate

Il Dipartimento delle Pari Opportunità ha pubblicato il DPCM 26 maggio 2022 che modifica il DPCM del 6 giugno 2017 relativo all’individuazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, posticipando al 31 dicembre 2024 la data ultima per la sottoscrizione delle convenzioni di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 433, relative al finanziamento dei progetti dei Comuni beneficiari inseriti nel medesimo Piano.

L’articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pnrr: firmate ad oggi 138 convenzioni del Piano sulla qualità dell’abitare (Pinqua)

Con la firma di 138 convenzioni del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), su un totale di 159, il Mims ha raggiunto un altro degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, sono state firmate 6 convenzioni relative a proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento, e 132 relative a proposte ordinarie su un totale di 151. Le convenzioni sottoscritte interessano tutte le Regioni e in dieci di esse la firma delle proposte ammesse al finanziamento è stata completata. Entro il 31 marzo saranno sottoscritte le 21 convenzioni ancora mancanti (per raggiungere l’obiettivo previsto dal Pnrr sarebbe stato sufficiente firmare almeno una convenzione in quindici Regioni).
Il 31 marzo, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato il Rapporto illustrativo dei diversi progetti del Pinqua che riguardano, tra l’altro, la rigenerazione urbana, il miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, il recupero di spazi urbani per attività sociali.
“Con la firma delle convenzioni il Mims ha completato i traguardi in scadenza a marzo 2022 previsti nel Pnrr, relativi all’investimento del Pinqua e alla riforma del settore idrico, già approvata anticipatamente alla fine del 2021”, ha spiegato il Ministro Giovannini. “Nel 2021 è stato anche conseguito il traguardo relativo alla riforma dei porti la cui scadenza è prevista nel Pnrr a dicembre 2022. Stiamo procedendo celermente in stretto contatto con Regioni, Province e Comuni perché la collaborazione istituzionale – ha aggiunto il Ministro – è essenziale per l’attuazione del Piano”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Eolico: le vecchie convenzioni con i comuni vanno adeguate alle linee guida del 2010 ma restano efficaci fino alla fine del 2018

È legittima la norma della Legge di Bilancio del 2018 che ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni – liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010, tra gli operatori del settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale l’eolico, e gli enti locali – per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all’entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2019). È quanto si legge nella sentenza n. 46/2021 con cui la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 953, della legge n. 145/2018. Le censure erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi tra operatori del settore e vari comuni della Puglia, aventi ad oggetto la legittimità della previsione, negli accordi stipulati dalle parti, solo di misure patrimoniali di compensazione. La Consulta ha ritenuto ragionevole la scelta complessiva del legislatore finalizzata, da un lato, a garantire il mercato dell’energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall’altro lato, a promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche, ossia di effettivo riequilibrio ambientale e territoriale, e non già solo “per equivalente”, ossia meramente monetarie, e siano comunque da considerare, ai fini fiscali, come costi nella determinazione del reddito d’impresa. Secondo la Corte, la Legge di Bilancio del 2018 ha anche superato le incertezze interpretative sulla portata delle Linee Guida ministeriali del 2010 e della normativa precedente in forza della quale erano state pattuite le vecchie convenzioni tra operatori del settore ed enti locali. Queste incertezze avevano dato luogo a un contenzioso in cui i Comuni erano stati chiamati a restituire le somme già corrisposte dagli operatori del settore sulla base delle vecchie convenzioni, pur liberamente pattuite. Con decorrenza 1° gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali. Pertanto, le compensazioni sono dovute se volte al riequilibrio ambientale e territoriale, contenute entro determinati limiti percentuali e concordate nell’ambito della Conferenza dei servizi che coinvolge tutti i soggetti interessati, in vista del provvedimento di autorizzazione della Regione, e non autonomamente tra operatori economici e Comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convenzione tra enti pubblici e privati, trattamento tributario ai fini delle imposte di registro e di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2021 del 16 marzo 2021 chiarisce il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati. L’Agenzia ricorda che sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti». La tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Al riguardo, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Pertanto, le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16 sono esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, si ritiene che siano soggette all’imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni, l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION