Nuove regole assunzionali e limiti alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con la deliberazione n. 125/2020, in risposta ad una richiesta articolata di parere in materia di spesa di personale, chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e al decreto interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2019, nell’introdurre una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale, non determinano per l’ente nessun obbligo di doppia contabilità della capacità assunzionale (rispetto al limite del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006).
Inoltre, a fronte della problematica prospettata dal comune istante rispetto alla modalità di contabilizzazione della spesa del personale in convenzione da parte dei comuni aderenti (secondo l’ente su codici di spesa diversi da quelli indicati nella Circolare esplicativa sul DM attuativo), la Corte richiama i principi generali del bilancio e, nel caso di specie, il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) e precisa che “spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile. “
Lo stesso criterio – secondo la Corte – vale anche per rispondere al successivo quesito posto dall’ente circa i legittimi correttivi da utilizzare per le voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio – a titolo esemplificativo, compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti. La Corte, nel dare atto che tali voci vanno armonizzate con il nuovo sistema di calcolo, rimette sempre alla responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION