In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento agli esiti dei controlli effettuati dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. ed alle conseguenti valutazioni e verifiche effettuate dall’Organo di revisione, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 107/2021, ha ricordato che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del T.U.E.L., l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento. L’eventuale mancata vigilanza da parte dell’Organo di revisione assume rilevanza non sono in ordine alla verifica dell’adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell’equilibrio finanziario dell’Ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli.