Corte conti, approvato il programma annuale dei controlli per il 2022

La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/21, ha approvato il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2022”, che delinea i fronti di intervento verso cui la magistratura contabile sarà chiamata ad esercitare le sue funzioni per il 2022: controllo sulle misure adottate per il lavoro pubblico, fiscalità, digitalizzazione, transazione ecologica, effettiva operatività delle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, previdenza, occupazione, sanità e contrasto pandemico. Il tutto, nella cornice predominante del PNRR che comporterà per l’Istituto la messa in campo di risorse e sforzi aggiuntivi ai fini della tutela e del monitoraggio sulla finanza pubblica.
In tale prospettiva, le funzioni di controllo della Corte dei conti, oltre ad essere esercitate secondo canoni uniformi, sia a livello centrale che territoriale, assolvano all’impegnativo compito di rappresentare uno stimolo e un supporto per un sollecito passaggio dalla fase di definizione di quel complesso quadro di riforme ed investimenti infrastrutturali rappresentato dal PNRR, alla fase della loro concreta, efficiente e rapida realizzazione.
Di seguito si riporta uno stralcio di elenco dei temi segnalati dalle Sezioni regionali su cui potranno essere attivati specifici approfondimenti a livello di singola Sezione o da più sezioni:
• Indagine sulla gestione delle entrate e, in particolare, sia sui problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari, nella Regione e negli EE.LL, sia sulle ricadute generali sugli equilibri di bilancio;
• Indagine sulla programmazione unitaria dei fondi strutturali e di investimento: il profilo programmatorio e di coordinamento e la gestione nell’ambito delle misure di maggiore flessibilità – introdotte nel 2020 dai Regolamenti (UE) per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’ incremento delle dotazioni finanziarie e le deroghe ad alcune pratiche contabili;
• Indagine sull’andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri;
• Indagine sulla diffusione a livello regionale delle società finanziarie in house (limiti e potenzialità di tale strumento a supporto delle imprese);
• Indagine sull’attuazione del PNRR e del fondo complementare;
• Indagine sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio delle regioni e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D. Lgs. 175/2016);
• Indagine sull’andamento della spesa del personale;
• Indagine sui criteri e le modalità di reclutamento del personale nelle società partecipate e spese correlate;
• Indagine sui contratti derivati ancora in essere;
• Indagine sulla gestione delle concessioni demaniali marittime;
• Indagine sulla gestione dei beni confiscati e affidati in gestione alla Regione e ad enti locali e ad organismi operanti nel territorio regionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Approvato il programma dei controlli per il 2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, con delibera n. 20/SSRRCO/INPR/2020, la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”.
E’ questo, tradizionalmente, il documento nel quale – scrive la Corte – “sono tracciate le linee di indirizzo delle attività di controllo nel sistema unitario delle funzioni che l’art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti”.
Tuttavia, è fuori di dubbio che “la definizione del quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei criteri di massima nell’ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali di controllo” risentirà, quest’anno, “del forte impatto determinato dall’emergenza sanitaria in atto”.
Il Paese è, infatti, “dinanzi a molteplici e concomitanti esigenze. Da una parte la tutela del bene primario della salute dei cittadini messa a dura prova dalla pandemia, dall’altra, il sostegno economico alle categorie produttive maggiormente incise dai necessari provvedimenti restrittivi”.
In un quadro di tale gravità, la Corte ritiene necessaria “una riflessione sulle tipologie e le modalità di esercizio dei controlli” che dovrà mettere in campo nel corso del prossimo anno. Tra i temi che verranno affrontati nei prossimi referti è, senza dubbio, quello della valutazione degli effetti indotti dall’emergenza coronavirus sui bilanci degli enti territoriali. L’esigenza si pone anche in ragione del fatto che tali effetti producono conseguenze, non solo sul piano finanziario ma anche sotto il profilo della gestione e del funzionamento dell’ente. Le prime valutazioni saranno effettuate sui dati di cassa. Ulteriori elementi di valutazione sull’affidabilità delle scritture contabili e degli equilibri di bilancio dell’ente saranno tratti dall’esame dei controlli interni effettuati nell’anno. Analisi svolta, in sede di referto, sulla base dei dati raccolti attraverso l’osservazione degli schemi approvati con le “Linee guida” previste dall’art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012 e dall’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Si darà, altresì, conto del monitoraggio effettuato – attraverso la somministrazione, agli enti, di specifico questionario – sui debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento da parte del Consiglio è legato alla verifica degli equilibri di bilancio.
Al fine di valorizzare le potenzialità offerte dal vigente sistema di contabilità armonizzata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 126/2014, l’esame della Sezione delle autonomie si incentrerà soprattutto sull’applicazione dei principali istituti contabili, mettendo in luce differenti modalità di contabilizzazione o approcci anomali, da parte degli enti, che possano impattare sulla gestione e sugli equilibri economico-finanziari. Particolare attenzione sarà riservata alle voci di bilancio di incerta copertura, come l’avanzo di amministrazione o il fondo pluriennale vincolato, ed ogni altro istituto contabile che possa rischiare di produrre effetti espansivi della capacità di spesa a detrimento degli equilibri di parte corrente o che sia suscettivo di provocare, nel tempo,
pericolosi squilibri di cassa prodromici del dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Corte dei conti può sindacare l’economicità e l’efficacia delle scelte amministrative

La Corte dei conti ha il potere di sindacare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, i quali devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia. Criteri che assumono rilevanza sul piano non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione unite civili, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 22811.
Nel caso di specie, è emerso che la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti condannava il Soprintendente Speciale per il Polo Museale per il danno erariale conseguente all’irregolare affidamento, alla associazione culturale, di spazi per la realizzazione di spettacoli teatrali estivi. La Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevava comunque che l’assegnazione della concessione non sia stata preceduta da una adeguata valutazione dei presupposti per la gratuità e che quindi la mancata riscossione dei canoni concessori abbia comportato la violazione della disciplina sulle esenzioni per l’uso dei beni culturali affidati alla gestione della Soprintendente. Secondo il giudice contabile, la gestione dell’intera vicenda è stata condotta in maniera molto approssimativa, per non dire irrazionale, senza considerare in alcun modo l’esigenza di valorizzazione del bene e le criticità emerse in sede istruttoria, debitamente segnalate da una nota dell’Ufficio tecnico. In particolare – ha sottolineato la Sezione giurisdizionale centrale d’appello – non è assolutamente provato nel caso di specie il diretto rapporto e l’effetto di valorizzazione tra il bene culturale concesso in uso e gli eventi organizzati dall’associazione, che ha in sostanza svolto attività destinate ad un pubblico pagante, né, tantomeno, risulta dimostrato un aumento di fruizione del bene nei valori ideali che esso esprime, ma anzi la fruibilità complessiva risulta addirittura ridotta.
Nel merito, i giudici di Cassazione hanno ribadito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto, dunque, ad oggetto il “merito” della concessione in uso degli spazi, ossia un controllo volto a sindacarne l’utilità, bensì, unicamente, la verifica della conformità a legge dell’atto posto in essere, sotto il profilo del rispetto della disciplina sulle esenzioni dal pagamento del canone concessorio e dei principi in tema di valorizzazione dei beni culturali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION