Servizi e forniture, servono controlli durante la fase di esecuzione non solo a posteriori

I contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio. E’ quanto ha chiarito Anac con la delibera n. 244, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024. Il caso specifico riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino.
“Dall’attività di vigilanza effettuata dall’Autorità, sono emerse” – scrive Anac – “approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile del procedimento, i quali non risultano aver adeguatamente assolto alle funzioni di direzione, coordinamento e di controllo”. Carenze si sono registrate anche nella “documentazione contrattuale adottata in termini di individuazione di un efficace e chiara disciplina dei controlli dell’operato dell’appaltatore nella fase esecutiva del contratto, nonché nella predisposizione da parte dei competenti soggetti della Stazione Appaltante della documentazione relativa ai controlli amministrativo/contabili”.

“Risulta di tutta evidenza – aggiunge Anac – che un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dall’Operatore economico, non risulta conforme alla norma né funzionale alle finalità per cui è stato pensato. La remissione dell’accertamento della non idonea conduzione del servizio all’accadimento dell’evento critico/problematico, evidenzia un’importante criticità nello svolgimento dell’attività di vigilanza/controllo di competenza della Stazione appaltante, in quanto non conforme alla norma, ponendosi peraltro in antitesi con la previsione stessa per cui il Direttore dell’esecuzione deve assicurare “la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento”. Altrimenti, conclude Anac, l’intervento per così dire a posteriori, avrebbe un ruolo, ove possibile, unicamente riparatore, non dispiegando la sua piena efficacia in termini di iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dell’esecuzione del contratto, come postula la norma” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza Locale: Manuale procedure di controllo per i contributi per la realizzazione di opere pubbliche

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa gli enti locali, assegnatari dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio nazionale, che in data 19 dicembre 2022 è stato approvato, con provvedimento del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno, l’apposito manuale delle procedure di controllo. In particolare, il manuale riporta i riferimenti dei dispositivi normativi oggetto dei controlli, la descrizione delle procedure di attuazione e di verifica, nonché gli strumenti operativi utilizzati per il corretto svolgimento delle attività. Le attività di verifica sono realizzate in conformità a quanto stabilito da ciascun dispositivo legislativo; nello specifico, si articolano in:

  • attività di verifica preliminari alla predisposizione dei decreti di assegnazione (laddove pertinenti);
  • attività di verifica on desk sull’esecuzione dei lavori (avvio e conclusione);
  • attività di conformità on desk della documentazione trasmessa dagli enti locali;
  • attività di verifica in loco.

Le attività di verifica potranno essere svolte a campione, sulla base di una metodologia che tenga conto del livello di attuazione e del grado di rischio relativo a ciascuna opera, definendo le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle transazioni poste in essere.

 

ALLEGATI 

 

 

Commissione Arconet: il programma dei nuovi controlli BDAP

Nella seduta dello scorso 12 ottobre, è stata sottoposta alla Commissione Arconet  l’attività svolta dalla BDAP per l’acquisizione dei bilanci armonizzati degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, che costituisce un prezioso patrimonio di informazioni contabili per le Pubbliche Amministrazioni e i privati. L’esame dei dati riguardanti l’invio dei bilanci armonizzati alla BDAP conferma l’elevato livello di adempienza agli obblighi di trasmissione degli enti soggetti a sanzioni (gli enti territoriali), ed un livello non ancora pienamente soddisfacente per gli altri enti (organismi ed enti strumentali degli enti territoriali). I documenti contabili trasmessi alla BDAP dagli enti soggetti al D.lgs n. 118/2011 sono sottoposti ai seguenti controlli, distinti in bloccanti e non bloccanti. Nel corso degli esercizi, i controlli non bloccanti sono gradualmente trasformati in controlli bloccanti.
Situazione attuale:
– Controlli Formali generici (sempre bloccanti)
– Controlli Formali di Validità (sempre bloccanti)
– Controlli di Quadratura
– Controlli di Coerenza (sempre non bloccanti)

I controlli di coerenza attivati dalla BDAP, sono volti a verificare la congruenza tra:
– gli importi presenti in prospetti diversi dello stesso documento contabile;
– gli importi presenti negli schemi di bilancio o di rendiconto, e i corrispondenti DCA (attivi dal rendiconto 2021 e dal bilancio di previsione 2024-2026).

I controlli di coerenza NON BLOCCANTI tra i dati degli Schemi di Bilancio e i Dati Contabili Analitici finanziari, introdotti a partire dal Rendiconto 2021 e dal Bilancio di Previsione 2024-2026, verificano la coerenza con riguardo a:
– nei DCA finanziari e nei totali per titoli di entrata per gli SDB;
– nei DCA finanziari e i totali per programmi di spesa per gli SDB;
– nei DCA finanziari e i totali per titoli di spesa per gli SDB.

I controlli bloccanti che, invece, non permettono l’acquisizione nel sistema BDAP di documenti contabili con errori, sono:
– Controlli Formali generici per tutti gli schemi di bilancio finanziario, i DCA, piano degli indicatori, budget economico e bilancio economico, bilancio consolidato;
– Controlli Formali di Validità
• Rendiconto: dal 2018 per gli Schemi di Bilancio(*)
 Dati contabili analitici e Piano degli Indicatori;
• Bilancio di previsione: dal 2022-2024 per gli Schemi di Bilancio(*), dati contabili analitici, piano degli indicatori
• Bilancio Consolidato: dal 2021
– Controlli di Quadratura
• Rendiconto: per gli Schemi di Bilancio(*) dal 2018 per i DCA dal 2021;
• Bilancio di previsione: dal 2022-2024 per gli schemi di bilancio(*) e DCA;
(*) I Controlli di Validità e di Quadratura effettuati sui nuovi Allegati a/1, a/2, a/3 al Risultato di Amministrazione e al risultato di amministrazione presunto sono non bloccanti. I controlli eseguiti sui prospetti della contabilità economico patrimoniale sono non bloccanti nel primo anno di applicazione (rendiconto 2020) e resi bloccanti dal Rendiconto 2021

Con riferimento al programma dei nuovi controlli BDAP è previsto:
a) l’evoluzione in controllo bloccante dei seguenti controlli non bloccanti:
– controlli di quadratura e di coerenza del bilancio consolidato (dal Bilancio consolidato 2022);
– controlli di quadratura e di validità sugli allegati a/1, a/2 e a/3 nel bilancio di previsione (dal BP 2024-2026) e nel rendiconto (dal rendiconto 2022).
b) l’introduzione di un nuovo controllo di validità per il codice COFOG nei DCA finanziari di spesa di IV e V livello, a decorrere dal rendiconto 2022, di natura non bloccante, volto a verificare che:
– il codice COFOG sia sempre presente con l’esclusione delle voci del piano dei conti riguardanti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto
capitale;
– il codice COFOG inserito sia coerente con i codici missione/programma secondo quanto previsto nel relativo Glossario allegato 14 seconda parte del decreto legislativo118/2011.
c) l’introduzione dei controlli di coerenza non bloccanti tra gli schemi di bilancio (SDB) e dati contabili analitici (DCA) nel bilancio di previsione, a decorrere dal bilancio 2024-2026;
d) l’introduzione del controllo sull’equilibrio di parte corrente, nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 (non bloccante).
La segnalazione di errore derivante da tale ultimo controllo, non bloccante, non riguarda gli enti in pre-dissesto, in riequilibrio e i casi in cui l’assenza dell’equilibrio sia previsto da specifiche norme di legge.
Infine, viene prevista una nuova funzione della BDAP, diretta a consentire l’elaborazione in formato pdf stampabile del preconsuntivo trasmesso dagli enti alla BDAP, realizzato con modalità grafiche che rendono possibile sottoporre l’elaborato all’approvazione della Giunta e del Consiglio, al fine di garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto approvato e quello trasmesso alla BDAP. La nuova funzione sarà oggetto di una sperimentazione biennale su base volontaria da parte di un numero limitato di enti a decorrere dal rendiconto 2022, da realizzare con la collaborazione dell’ANCI, dell’UPI e delle Regioni e delle Province autonome, che sono invitate a partecipare al progetto e a designare gli enti sperimentatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Nota di coordinamento sull’attuazione del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n.13/SEZAUT/2022/INPR avente ad oggetto “La Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’allegato Dataset”, fornisce alle Sezioni regionali le prime indicazioni di coordinamento essenziali, ispirate ai principi internazionali di audit (ISSAI), ai quali pure si conforma l’attività della Corte dei conti europea, per assicurare adeguati livelli di coerenza e uniformità nell’esercizio dei controlli previsti dal richiamato articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

L’articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito della disciplina della c.d. Governance del PNRR e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza e efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR, prevedendo che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR con periodicità almeno semestrale. Le Sezioni riunite hanno sottolineato la centralità dei controlli sull’attuazione del PNRR e sulla gestione delle relative risorse, segnalando l’esigenza di prevedere, nelle delibere annuali di programmazione dei controllo delle Sezioni centrali e regionali, «specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull’impiego di dette risorse», anche allo scopo di alimentare, con i risultati di tali attività, i contenuti delle relazioni semestrali al Parlamento, di cui al citato articolo 7, comma 7.

La Sezione rileva la necessità che vengano perseguite linee e criteri uniformi nei controlli delle Sezioni regionali, oltre che l’armonizzazione dei risultati degli stessi, ferma restando, naturalmente, la facoltà da parte delle Sezioni regionali medesime di approfondimento e/o di ampliamento delle indagini di propria pertinenza. I controlli dovrebbero allinearsi con le finalità di fondo dell’attuazione del PNRR e cioè essere di impulso piuttosto che di impedimento, oltre che intervenire tempestivamente, anche in corso di svolgimento, in modo che, anche attraverso opportuni momenti di confronto con le amministrazioni interessate in ordine alle inefficienze e alle disfunzioni riscontrate, possano tradursi in un concreto ausilio a rispettare i tempi e gli obiettivi del programma.

L’obiettivo di breve periodo perseguito, pertanto, è rappresentato dalla definizione e valorizzazione di griglie comuni di rilevazione volte a monitorare lo stato di attuazione del Piano, sia al fine di realizzare il necessario raccordo con le Sezioni regionali, che di portare gli esiti della loro attività al Parlamento nazionale in funzione dell’attività di referto intestata alle SS.RR. di controllo. A tal fine, unitamente alle linee guida, è reso disponibile un prospetto di analisi che accoglie la totalità degli interventi qualificati PNRR e PNC, calato su di un foglio di calcolo contenente l’elenco di tutti gli investimenti, identificati tramite il codice CUP, finanziati con fondi PNRR e PNC, la cui realizzazione è stata demandata, dalle amministrazioni titolari d’intervento, alle amministrazioni locali rientranti nell’ambito di competenza territoriale delle relative Sezioni regionali di controllo. Gli enti elencati sono unicamente quelli che sono risultati, alla data del 30 giugno 2022, beneficiari di fondi PNRR e PNC, in base ai decreti ministeriali di assegnazione, e pertanto responsabili, in qualità di soggetti attuatori, della realizzazione degli investimenti finanziati.

Dataset allegato alla Delibera n. 13/INPR/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Irregolare il pagamento alla cooperativa per assistenza disabili durante il lockdown in assenza di opportune verifiche

Un’amministrazione deve sempre controllare quello che paga. Non può saldare fatture per assistenza agli alunni disabili a scuola mentre le scuole sono chiuse per lockdown, accettando il rendiconto dell’impresa senza effettuare verifiche. E’ quanto ha stabilito Anac, con Atto del Presidente del 7 giugno 2022, intervenendo nel caso di un Comune che ha proceduto alla liquidazione di una fattura di 95.917 mila euro a due cooperative sociali consorziate, appaltatrici del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità, basandosi sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dall’impresa senza svolgere adeguati controlli.

Il comune, secondo il segnalante, non avrebbe sospeso l’esecuzione della prestazione, come consentito dal contratto, durante i mesi di lockdown scolastico e avrebbe liquidato una somma sproporzionata rispetto al numero di ore effettivamente prestate che è risultato molto inferiore al previsto a causa della interruzione prolungata dell’attività scolastica in presenza. Inoltre, stando ad alcune inchieste giornalistiche, molti alunni iscritti al programma di assistenza non avrebbero ricevuto alcun tipo di supporto specialistico dal consorzio di cooperative vincitrici dell’appalto.

L’Autorità ha rilevato come l’ente non abbia provveduto a effettuare le prescritte verifiche di conformità mensili redigendo gli appositi verbali, come previsto dal Capitolato speciale. Inoltre, anche avendo preso atto degli articoli di stampa locale che denunziavano presunte irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione non ha adottato alcuno dei sistemi di verifica e controllo complementari o facoltativi previsti sempre dal capitolato speciale. Pertanto, la liquidazione delle fatture dell’appaltatore basata sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dallo stesso, senza l’effettuazione di accurate verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione, non è conforme alle disposizioni contrattuali e alla normativa di settore e si presta ad incentivare comportamenti
opportunistici o fraudolenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Siglato il protocollo d’intesa tra MEF e Guardia di Finanza a tutela delle risorse del PNRR

Siglato il protocollo d’intesa tra MEF e Guardia di Finanza con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo rende noto il MEF con comunicato del 17 dicembre 2021.
L’intesa costituisce un unicum in ambito europeo, prevedendo l’espresso coinvolgimento nel sistema dei controlli di una forza di law enforcement, qual è la Guardia di Finanza, che rappresenta la polizia economico-finanziaria, a competenza generale, del Paese.
Siglato il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Economia e Guardia di Finanza a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Quanto alle modalità di collaborazione, è sancita la condivisione – anche mediante l’interoperabilità delle rispettive banche dati – di un importante patrimonio informativo, costituito da dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed esecutori degli interventi finanziati dal PNRR. È previsto, inoltre, che la Guardia di Finanza partecipi, con propri rappresentanti, alla c.d. “rete dei referenti antifrode”, istituita presso la Ragioneria Generale e costituita da referenti della Ragioneria stessa e delle citate Amministrazioni centrali. Nell’ambito di tale gruppo di lavoro, risulterà utile il confronto sulla base delle esperienze maturate sul campo, anche allo scopo di individuare i settori caratterizzati da maggiori profili di rischio di frode, pure per poter meglio calibrare, in ottica preventiva e mirata, i contenuti di bandi e/o avvisi pubblici da diramare.
In tale sede, potrà essere concordata, inoltre, l’esecuzione di interventi da parte del Corpo, anche in forma coordinata con le attività di controllo della Ragioneria Generale e delle Amministrazioni centrali.
Il memorandum testimonia, quindi, l’impegno di tutti gli attori in campo per preordinare le condizioni affinché l’opportunità rappresentata dalle ingentissime risorse del piano, possa dispiegarsi in maniera efficiente e tempestiva, conseguendo gli obiettivi di crescita e consolidamento economico che il piano stesso si prefigge.

Controlli BDAP-Rendiconto e bilancio consolidato 2020

Nella riunione del 20 gennaio 2021, la Commissione Arconet ha presentato il programma dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti. La modalità di introduzione dei nuovi controlli sarà sempre rispettosa, come per il passato, sia dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell’introduzione “del blocco” da parte del sistema BDAP.

DATI CONTABILI ANALITICI DI RENDICONTO
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero)
– Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020; – controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021;

BILANCIO CONSOLIDATO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate)
– dal bilancio consolidato 2020; – gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021
– controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020;

RENDICONTO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020;
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

Per quanto riguarda l’acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 232, comma 2 e all’art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai fini dell’applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l’esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l’esercizio delle facoltà in parola. Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile. A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà. In caso di comportamenti contraddittori da parte degli enti, che ad esempio pur avendo inviato una delibera di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL inviano il rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali, è prevista l’attivazione di un’interlocuzione tra ente e BDAP. Per quanto riguarda l’applicazione dei controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si ricorda che non sono stati resi bloccanti. Con riferimento invece ai controlli applicati ai DCA si fa notare che trattasi di fatto di un mero controllo di esistenza ma si sottolinea che per la prima volta sono stati previsti controlli di coerenza tra diversi documenti. Fino ad ora i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione.

BDAP-Controlli applicati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION