Certificazione contributo 2023 incremento indennità amministratori entro il 31 ottobre 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, a decorrere dal 3 luglio 2024 sarà resa disponibile alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’utilizzo del contributo per l’incremento dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativo all’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa, unicamente con le consuete modalità telematiche, entro il termine del 31 ottobre 2024.

Nell’invitare ad una attenta lettura delle istruzioni per compilazione del certificato, reperibili nelle risorse correlate al presente comunicato, la Direzione Centrale presente che la mancata trasmissione comporterà inevitabilmente l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo.

Istruzioni per la compilazione 

 

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Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva: chiarimenti ministeriali

La Direzione Centrale della Finanza Locale, facendo seguito al Comunicato n.3 del 18 aprile 2024, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.98 del 27 aprile 2024, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 17 aprile 2024. di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2024, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2024, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 300.000.000,00 per l’anno 2024, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.494 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 27 aprile 2024, data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 27 aprile 2024, il Ministero dell’interno provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

 

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Certificazione fondo incremento indennità amministratori 2022: riapertura portale fino al 15 maggio 2024

Il Ministero dell’Interno comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni ancora inadempienti o che hanno la necessità di modificare il certificato già presentato circa l’utilizzo del contributo per incremento indennità degli amministratori locali anno 2022, si è provveduto a riaprire la procedura telematica, che sarà utilizzabile anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

Viene ricordato, a tal fine:

  • che l’integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l’annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
  • che il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
  • che negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
  • nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza;
  • in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile inderogabilmente fino al 15 maggio 2024.

 

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Certificazione contributo per distacco sindacale per l’anno 2024 entro il 31 maggio

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto del 12 febbraio 2024 con il quale sono approvate le modalità di certificazione relativa all’attribuzione, per l’anno 2024, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2023, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius – distacco per motivi sindacali.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito della predetta Area riservata, accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2024.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale.

 

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Riapertura termini certificazione contributo statale anno 2022 per incremento indennità amministratori

La Direzione Centrale della Finanza Locale con apposito comunicato ricorda che, al fine di acquisire i dati relativi all’utilizzo del contributo statale per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali ai sensi dell’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

Al riguardo, la Direzione comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni e per consentire agli 81 enti ancora inadempienti di procedere alla trasmissione del certificato, si è provveduto a riaprire la procedura telematica per la certificazione in argomento, che sarà utilizzabile fino al 15 dicembre 2023 anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

In proposito, i 227 comuni che non abba indicato gli estremi della quietanza di tesoreria ed i 3 enti che hanno indicato un ammontare della quietanza inferiore a quanto dovuto dovranno integrare il certificato già trasmesso con tali estremi.

Di seguito gli elenchi degli enti interessati ai predetti adempimenti e le istruzioni per la sostituzione dei certificati privi di quietanza o con quietanza insufficiente.

 

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Contributo 2024 a copertura della spesa di progettazione: presentazione istanze

Con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 novembre 2023 è stata approvata la modalità di trasmissione dell’istanza per l’attribuzione del contributo, annualità 2024, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i.

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 1° dicembre 2023 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2024, a pena di decadenza.

Sulla base delle nuove disposizioni normative, non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2022-2023, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 giugno 2022 e con decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2022, diffusi sul sito della Direzione Centrale per Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”, che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione.

Gli enti interessati a trasmettere un’istanza di finanziamento devono preventivamente essere in possesso di un’utenza MOP per l’accesso all’area riservata del Portale.

Come per le precedenti edizioni, la richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (CUP), valido ed attivo, relativo ai livelli di progettazione previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che si intende realizzare e deve essere riferita ad una “nuova” progettazione: non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2024 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n.160 del 2019. È sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario: non è consentito far uso dello smart-CIG.

Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP), si invita a tener presente quanto precisato nel richiamato Decreto del Ministero dell’interno in data 8 novembre 2023, pena l’esclusione della richiesta dal contributo.

Dopo l’attribuzione del contributo, disposta con il citato decreto interministeriale, i dati inseriti nella richiesta, come ad esempio il CUP, non possono essere in alcun modo modificati.

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l’avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2022). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente GLF – annualità 2024, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente comunicato, possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

  • per richieste in merito alle funzioni della piattaforma GLF-MOP attraverso il sistema di Ticket della BDAP MOP al link https://bdap-operatori.rgs.mef.gov.it/ttm/pagine/default.aspx;
  • per chiarimenti sui CUP attraverso l’apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup.

Il servizio di assistenza BDAP sulla piattaforma GLF-MOP sarà garantito fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2024. Eventuali richieste di precisazioni di carattere esclusivamente amministrativo possono essere trasmesse a fondoprogettazione.fl@interno.it (email non abilitata a ricevere e/o trasmettere p.e.c.).

Il contributo sarà attribuito tenendo conto dell’ordine prioritario previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 160 del 2019. Qualora l’entità delle richieste pervenute dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019.

 

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Erogato contributo erariale anno 2023 per distacco sindacale

Con comunicato del 3 ottobre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento del 26 settembre 2023 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2023 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“Area certificati – TBEL”, “Altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2023, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Contributo personale aspettativa sindacale”.

 

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Contributo ai Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nel 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 14 settembre, informa che con decreto dirigenziale del 13 settembre 2023, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2023, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2022.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

Allegato:
Elenco comuni beneficiari

 

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Contributo per riduzione disavanzo dei comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana e al comune di Lampedusa e Linosa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.109 dell’11 maggio 2023 il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, del 29 marzo 2023, con il relativo allegato A, recante «Assegnazione dei contributi di natura corrente per l’anno 2024 destinati, per la riduzione del disavanzo, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana e al comune di Lampedusa e Linosa», registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023, n.1182.

In applicazione dell’art. 1, commi 852 e 853, della legge n. 197 del 2022, il contributo di natura corrente nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2024, destinato, per la riduzione del disavanzo, ai comuni sede di citta’ metropolitane della Regione Siciliana con un’incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all’80 per cento, come
risultante dal rendiconto relativo all’esercizio 2021, è interamente assegnato al solo Comune di Palermo sulla base dei criteri e dei dati esplicitati nell’allegato A «Nota metodologica».

In applicazione dell’art. 10, comma 10-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023 e per le medesime finalità di cui al citato comma 852, è assegnato al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l’anno 2024.

 

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Utilizzo contributo per incremento indennità di funzione dei sindaci e amministratori locali. I chiarimenti ministeriali

Con il comunicato del 10 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni sulle modalità di utilizzo del contributo a concorso del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali di cui all’articolo 1, commi 583 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In primo luogo il Ministero chiarisce che l’utilizzo del contributo statale non può coprire (o meglio finanziare) le maggiorazioni ex art. 2, lett. a), b) e c) del del D.M. n. 119/2000, già attribuite dall’ente. Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022. Pertanto è di tutta evidenza che sui nuovi importi previsti dalla legge di bilancio 2022 non è più possibile applicare le specifiche maggiorazioni di cui all’articolo 2 del citato DM.

Per quanto riguarda l’utilizzo della porzione di contributo statale destinato all’incremento dell’indennità spettante al Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, viene specificato che qualora tali comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria per l’istituzione di tale figura, l’importo dovrà essere restituito in accordo a quanto statuito dall’articolo 3 del D.M. 30.5.2022. Né, d’altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale ai sensi del 3, dell’art. 39 del TUEL ed in assenza di opzione statutaria, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall’articolo 82, comma 5, del T.U.E.L.

In merito alla disposizione normativa introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di cui all’art. 1, comma 20-ter, il quale dispone che “Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”, viene chiarito come la stessa consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato – prima dell’entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.

 

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