Niente IVA sui contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990

L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 375/2021, chiarisce che il contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l’attuazione di un progetto ex art. 12, L. 241/1990, non è soggetto a IVA. La Cooperativa sociale istante riferisce di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici e di essere partner del Comune  per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). A seguito di indizione di un avviso pubblico ex articolo 12 della legge 241/1990, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento IVA di tali somme. L’Agenzia ricorda che il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici è stato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 34/E del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano “corrispettivi” per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come “contributi”, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto. Nel caso di specie, le elargizioni appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Ne consegue che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto “ABC”, finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, devono
ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION