Finanza Locale, pagamento contributo per distacco sindacale anno 2022

Il Ministero dell’Interno comunica che con provvedimento del 16 settembre 2022, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2022 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2022, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 31 maggio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo 2022 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2022 che approva le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2022, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2021, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius distacco per motivi sindacali. L’espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell’art. 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all’istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all’art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell’anno 2020, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica (accedendo all’area riservata del Sistema certificazioni enti locali – TBEL, altri certificati – dal sito web della Direzione centrale della finanza locale), avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell’ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 19 aprile 2022 e fino alle ore 23,59 del 31 maggio 2022. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanza Locale, pagamento contributo per distacco sindacale

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con provvedimento del 21 settembre 2021 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2021 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2021, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, che per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2021, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione eliminando le cause di sospensione del pagamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION