Versamento contributo funzionamento Arera anno 2021

Con determinazione n. 70/DAGR/2021 (vedi Allegato A) il Direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione dei dati relativi alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2021.
In base alla Delibera 27 luglio 2021 334/2021/A (vedi Allegato A) il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2021, che dovrà essere versato entro il termine del 2 novembre 2021, è così stabilito:
– nella misura dello 0,31 (zerovirgolatrentuno) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2020, per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero;
– nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi, all’esercizio 2020, per i soggetti di cui al punto precedente, che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa;
– nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2020, per i soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono;
– nella misura dello 0,30 (zerovirgolatrenta) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2020, per i soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti.
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani) o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.
Per i soggetti non più operanti nell’anno di versamento nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero di una o più delle singole attività che li compongono e di seguito elencate ma che restino operative in una o più delle altre attività ovvero cessano tutte le suddette attività restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo per le attività esercitate nell’anno precedente a quello di versamento.
Qualora l’applicazione delle singole aliquote alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (elettricità, gas, sistema idrico e rifiuti) un importo da versare uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto per quel singolo settore. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION 

Arera, versamento contributo anno 2020

Con determinazione n. 73/DAGR/2020 del 16 novembre il Vice direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di Regolazione per l’Energia e Ambiente, ha definito le “Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2020” nei termini di cui all’Allegato A.
Entro la data del 15 dicembre 2020 tutti i soggetti obbligati ed operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti dovranno procedere al versamento del contributo. L’invio, tramite il sistema informativo di comunicazione dell’Arera, dei dati relativi alla contribuzione è fissato al 15 febbraio 2021.
L’obbligo di versamento è imposto:

  • dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
  • dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
  • dall’articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Tali enti dovranno comunque procedere alla presentazione della dichiarazione – comunicazione on line, laddove dovranno indicare il valore dei ricavi riconducibile alla componente denominata CARC, con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade.
L’aliquota del contributo per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti è fissata allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION