Appalti: Illegittima l’esclusione dalla gara per tardivo pagamento del contributo ANAC

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è illegittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia effettuato tardivamente il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. È quanto ribadito dal TAR Puglia, sezione II, con sentenza 20 maggio 2022, n. 730.

La disciplina del soccorso istruttorio, che di per sé trova fondamento tanto nel codice dei contratti pubblici all’art. 83, comma 9, quanto nell’art. 6 della l. 241/1990, costituisce il logico corollario dei principi del giusto procedimento, del buon andamento e della leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, in una logica che mira al superamento del rigore formale del procedimento amministrativo e alla garanzia del favor partecipationis. Tale disciplina, frutto di una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, permette dunque alle stazioni appaltanti, anche in assenza e/o incompletezza di alcune dichiarazioni, di consentire la regolarizzazione della documentazione da parte dei privati, allorquando tale carenza documentale non si traduca in una mancanza sostanziale dei requisiti di partecipazione alla gara.

La giurisprudenza, aderendo all’orientamento già espresso dalla Corte di giustizia dell’U.E., ha già chiarito che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad ogni regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi del tardivo o mancato versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (cfr. C.d.S., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; Corte di giustizia U.E., 2 giugno 2016, C-27/15).

Il tardivo adempimento non afferisce né al contenuto dell’offerta economica, né a quello dell’offerta tecnica, ma rappresenta un’irregolarità meramente formale. Dal punto di vista della qualificazione del contributo ANAC come elemento formale e non essenziale – poiché non riguardante l’offerta economica e/o tecnica – un recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che «il soccorso istruttorio, oltre a consentire operazioni di completamento o chiarimento della domanda, permette di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l’incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché la stessa non riguardi l’offerta economica o tecnica in sé considerata» (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 213; C.d.S., Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento contributo ANAC 2021

Pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021 la delibera dell’ANAC del 29 dicembre 2020 concernente l’entità e le modalità di versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 119. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC. i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il tardivo pagamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione dalla gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il tardivo versamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non costituisce causa di esclusione dell’impresa dalla gara, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti. Lo ha confermato il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 settembre 2020, n. 543, accogliendo il ricorso di una Società che aveva impugnato la determinazione della Città Metropolitana di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura dei servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a causa del mancato versamento del contributo ANAC ai sensi della legge n. 266/2005 nel termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento (4 giugno 2020), ancorché la ricorrente vi abbia provveduto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio (23 giugno 2020). Conformemente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C-27/15) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”. Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica. Di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante. Il diverso ed opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stazione appaltanti negli atti istruttori e propedeutici al provvedimento espulsivo (sentenza C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746), secondo il quale il contributo ANAC assurgerebbe a condizione di ammissibilità dell’offerta, appare non pienamente aderente ai principi di derivazione eurounitaria di trasparenza e parità di trattamento laddove, come nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione del disciplinare di gara intesa a prescrivere espressamente a pena di esclusione l’assolvimento di un onere siffatto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifica dell’oggetto degli appalti per adeguamento alle misure anti-contagio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato al Governo e al Parlamento latto di segnalazione numero 7 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
Nello svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici durante il periodo emergenziale, l’Autorità ha ricevuto la segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase antecedente all’esecuzione.
L’adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica dell’oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione. Il legislatore dell’emergenza non ha regolato la specifica fattispecie, mentre il codice dei contratti pubblici consente la modifica del contratto soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106.
Con l’atto di segnalazione l’Anac ha suggerito, quindi, l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l’esecuzione – la modifica dell’oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, esonero dei contributi da versare in sede di gara

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto dispone l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.128 del 19-05-2020, che recepisce la proposta avanzata dall’ANAC.
Con la delibera 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, l’ANAC aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento.
La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Contributo ANAC, richiesta esonero dal versamento fino al 31 dicembre 2020

Sospendere fino al 31 dicembre i contributi da versare all’ANAC per indire o partecipare a una gara d’appalto. È la richiesta avanzata al Governo dall’Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 289 del 01 aprile 2020, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese.

In base alla legislazione vigente, le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici che intendono prendervi parte devono corrispondere un contributo all’Anac per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici: per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni; da 30 a 800 euro il contributo previsto invece per le stazioni appaltanti.

Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri dovuti, l’ANAC si rende disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce. Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero, conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro, qualora la proposta venisse accolta mediante una urgente modifica normativa. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’ANAC per offrire il proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire dall’entrata in vigore della norma proposta.

La delibera 289 non rappresenta il primo intervento in questo senso. In concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, già nelle settimane scorse l’Autorità anticorruzione aveva assunto specifiche disposizioni per attenuare le incombenze delle amministrazioni, sospendendo i termini per i procedimenti in corso e dilazionando quelli per alcuni adempimenti previsti ex lege.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION