Contributo 2024 ai piccoli comuni per le spese del Segretario comunale

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha reso noto che in data 13 giugno 2024 sono state erogate le risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – DPCM 1° maggio 2023, pari ad euro 40.000,00, a favore delle prime 524 amministrazioni utilmente collocate nella graduatoria già pubblicata il 4 ottobre 2023, di cui si allega elenco.

Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – a seguito della trasmissione dell’elenco dei beneficiari del contributo relativo l’annualità 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il diritto all’erogazione del contributo è, in ogni caso, condizionato alle ipotesi individuate dall’articolo 5 del DPCM 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiori a 5000 ab.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto e contributo Anac, gli importi per l’anno 2024

È stata pubblicata in G.U. n. 9 del 12.01.2024 la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, che definisce l’importo del contributo dovuto all’Autorità da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo , il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Modalità e i termini per il versamento del contributo:

  • Stazioni appaltanti: il pagamento della contribuzione va fatto entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  • Operatori economici: il pagamento rappresenta condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli OE sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
  • SOA: la contribuzione dovuta va pagata entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità.  È possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre
    2024.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.  Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

 

 

La redazione  PERK SOLUTION