ARERA: Modalità versamento contributo anno 2024

La deliberazione del 24 settembre 2024 n. 382/2024/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 382/2024/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2024 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
    • aa.       spazzamento e lavaggio delle strade;
    • bb.       raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • cc.       gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    • dd.       trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    • ee.       trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
    • ff.        spedizione transfrontaliera

Nella deliberazione n. 382/2024/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2023.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2024 deve essere versato entro il 29 novembre 2024

 Istruzioni tecniche

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 gennaio 2025, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 382/2024/A, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

Altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario di cui in precedenza, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagpPA accedendo all’apposita pagina internet dell’Autorità tramite il seguente link Piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2024 ENERGIA” ovvero “Contributo ARERA 2024 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2024 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 1 della deliberazione 382/2024/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti si prega visitare la determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 oppure è possibile contattare l’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: contributo@arera.it (Fonte Arera).

 

 

Mangiaplastica: Il MASE ammette 345 comuni al contributo per acquisto eco-compattatori

Altri 345 comuni italiani sono stati ammessi al contributo del Programma sperimentale “Mangiaplastica” per l’annualità 2024, che finanzia con 10 milioni di euro l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in PET.

Lo prevede un decreto della direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che approva la graduatoria per l’annualità 2024. Obiettivo della misura è sostenere gli enti locali nell’acquisto di un eco-compattatore ogni centomila abitanti, migliorando la qualità della raccolta differenziata e valorizzando la plastica nelle filiere del riciclo. La norma assegna 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media e 30.000 per quelli di alta capacità.

Allegati:
Istanze Ammesse
Istanze ammissibili senza copertura finanziaria
FAQ sportello attuativo annualità 2024

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2023 il DPCM 1 maggio 2023, recante “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali”.

Il decreto, previsto dall’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è finalizzato a supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.

il provvedimento prevede che le risorse di cui all’art. 31 -bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, oltre ad integrare l’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali e rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l’utilizzo del fondo alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, siano destinate nel modo seguente:

– 1.000.000,00 di euro per l’anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con l’ANCI;

– la parte restante, destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026. Il contributo è pari a euro 40.000,00 ed è attribuito con il seguente ordine di priorità:

a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;

c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;

e) comuni con segretario titolare non convenzionato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per l’autofinanziamento di Anac: Le nuove tariffe in vigore dal 2023

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In base alla legge n. 266/2005, infatti, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( poi Anac ) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto.
Con la delibera, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. Pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione. Ecco il prospetto delle nuove tariffe.

Il termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso.
Va ricordato che nel bilancio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale contribuzione risulta maggioritaria come fonte di finanziamento.
Esiste poi una parte residuale del bilancio che è coperta con finanziamento a carico dello Stato. Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025 (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022. Conferma interesse

L’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Lo stanziamento previsto di 280 milioni di euro per l’anno 2022, è stato attribuito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 10 giugno 2022, agli enti locali che, entro il 15 gennaio 2022, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che, nella graduatoria di cui all’Allegato 1 del citato decreto interministeriale, si sono posizionate dal n.1 al n.1.782, sino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Successivamente, l’articolo 1, comma 53-ter della legge 27 dicembre 2019, n.160, come integrato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (G.U. n.185 del 9 agosto 2022) – in corso di conversione in legge – prevede lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, mediante l’utilizzo delle risorse pari a 350 milioni di euro stanziate per l’anno 2023. È altresì previsto che gli enti locali, potenziali beneficiari del predetto scorrimento, confermino il permanere dell’interesse al contributo stesso.

La conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, a decorrere dal 12 settembre 2022 ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2022.

L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione

Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente comunicato non sarà ritenuta valida. Il Ministero adotterà, entro il 10 ottobre 2022, il relativo decreto contenente la graduatoria definitiva e le risorse da attribuire agli enti interessati.

Gli enti locali potenzialmente beneficiari del contributo sono individuati dalla posizione n.1.783 a n.3.912 della graduatoria di cui all’Allegato 1 del decreto interministeriale del 10 giugno 2022, corrispondenti alle nuove risorse disponibili per l’anno 2023.

Nel caso di mancata conferma di interesse al contributo, il ministero procederà ad assegnare le risorse finanziarie disponibili agli enti locali le cui richieste sono posizionate successivamente nella richiamata graduatoria secondo l’ordine di posizione (fonte Ministero Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo alle biblioteche per acquisto libri: l’elenco dei beneficiari

Il Il Ministero della Cultura – Direzione generale biblioteche e diritto d’autore – ha pubblicato il D.D.G n. 502 del 11.07.2022 recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, concernente contributi alle biblioteche per acquisto libri.
Tutti i beneficiari in elenco sono pertanto autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri nella misura indicata nell’ultima colonna “IMPORTO ATTRIBUITO” del prospetto pubblicato, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie.

Dal 1° ottobre 2022 sarà disponibile la funzione di caricamento delle fatture delle librerie, almeno tre per ciascuna biblioteca beneficiaria del contributo. Non è prevista in alcun modo l’acquisizione di determine, impegni, ordini di acquisto, relazioni o rendiconti. La data delle fatture (e della consegna dei volumi da parte delle librerie) non è rilevante, se non in funzione della della scadenza dei termini ordinariamente fissata al 30 novembre 2022.
Per effettuare la rendicontazione è disponibile la guida specifica, che ha scopo esclusivamente esemplificativo, e potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Di seguito le FAQ con indicazioni riguardo alle modalità di affidamento e i chiarimenti sull’utilizzo del contributo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva assegnati dall’anno 2017 al 2019

Con riferimento al contributo a copertura della spesa di progettazione, assegnato dall’anno 2017 al 2019, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, e nell’anno 2021 e 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il Ministero dell’interno informa che a tutti gli enti beneficiari di detti contributi è stata trasmessa a mezzo PEC una nota, indirizzata al rappresentante legale, al segretario generale, al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dell’ufficio tecnico, con cui si invita gli enti stessi a procedere alla presentazione del rendiconto.

Nella nota medesima si precisa che la rendicontazione dovrà essere effettuata mediante il modello informatizzato di certificato (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente) disponibile sul Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, a decorrere dal 15 giugno 2022. Viene specificato, inoltre, che l’invio della rendicontazione deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica tramite la predetta procedura entro le ore 24:00 del 31 agosto 2022. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.). Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile inviare una richiesta a sie.finloc@interno.it, lasciando un recapito per essere, eventualmente, contattati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per equo indennizzo personale P.L. e rimborso spese degenza per causa di servizio

Con la Circolare n. 21/2022 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce istruzioni e riepiloga gli adempimenti da parte dei
Comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 4 settembre 2017, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i criteri, tempi e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale del!’ equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo.

Le richieste da parte dei comuni, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2022, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rafforzamento della capacità amministrativa Piccoli Comuni, approvati gli elenchi dei primi Piani di intervento

Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 38542127 del 10.02.200 sono stati approvati gli elenchi dei primi Piani di intervento nell’ambito del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, presentati dai Comuni – in forma singola o aggregata – e ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3) a seguito della valutazione della Commissione incaricata.

Il Progetto sul “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” è rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in forma singola o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale, al fine di assicurare un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione Azione 1.3.5; OS 1.5  “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione” Azione 1.5.1 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo assistenza ai minori, riapertura termini per la certificazione delle minori spese sostenute

Con comunicato del 20 settembre 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno informa che a seguito di specifiche richieste da parte di alcuni comuni, il sistema TBEL per l’acquisizione della certificazione relativa ai dati occorrenti per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 – finalizzato a concorrere alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimenti dell’autorità giudiziaria – sarà nuovamente disponibile fino alle ore 18 di mercoledì 22 settembre 2021:

– per l’inserimento della certificazione da parte di Comuni che non vi abbiano già provveduto nel precedente periodo di apertura della procedura;

– per la modifica dei dati inseriti nel precedente periodo, qualora l’Ente abbia ravvisato errori nei valori già certificati. In tale ipotesi la certificazione preesistente dovrà essere annullata e ne andrà inserita una nuova con i dati corretti.

Il comunica precisa che, attesi i termini stringenti previsti dalla citata norma per l’adozione del decreto interministeriale di riparto del fondo, in nessun caso sarà possibile procedere ad ulteriore proroga del termine.

Autore: La redazione PERK SOLUTION