Covid-19: 150 milioni di euro ai Comuni per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico

I Comuni avranno a disposizione 150 milioni di euro per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico necessari per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti territoriali ha dato l’intesa allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce i criteri per assegnare le risorse ai singoli Comuni o associazioni di Comuni. A causa dell’emergenza sanitaria, le Amministrazioni hanno infatti attuato misure specifiche per il trasporto scolastico, come il servizio di accompagnamento degli alunni a bordo dell’autobus o l’erogazione di un maggior numero di servizi per il trasporto.

Ai Comuni possono essere assegnate risorse fino al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per il trasporto scolastico per gli importi per i servizi aggiuntivi erogati nell’anno scolastico 2020-2021 e rendicontati nell’esercizio finanziario 2021. Per l’anno scolastico in corso ciò vale per i contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto.

Con un successivo decreto direttoriale saranno definite le modalità di presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese.​

Assegnati ai Comuni i contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che con decreto dell’8 novembre 2021, in applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso del richiamato decreto dell’8 novembre 2021.

Con successivo provvedimento si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

Infine, viene precisato che poiché i citati contributi sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione di Spid, CIE, pagoPA e App IO

Per assegnare le risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio e assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, promuove un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani.
Con l’Avviso, mediante l’erogazione del contributo economico si intende promuovere e accelerare l’attuazione, da parte dei Comuni, delle disposizioni normative richiamate in premessa nel rispetto dei tempi ivi previsti. In particolare, il contributo è riconosciuto ai Comuni per: a) portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA; b) rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO; c) rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID.
I Comuni che devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione all’App IO, al sistema SPID. In particolare, possono presentare, entro il 31 gennaio 2021, domanda di adesione e chiedere l’erogazione del contributo i Comuni che non abbiano ancora aderito, in tutto o in parte, alle piattaforme sopra menzionate, o non si siano integrati, in tutto o in parte, con le medesime.
Possono altresì presentare domanda di adesione i Comuni che abbiano già aderito, con esito positivo, all’avviso rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per l’attuazione del progetto “​Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni​”, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito del PON “​Governance e capacità istituzionale​” 2014-2020.
E’ fatto divieto di adesione ai Comuni che sono ricompresi in accordi regionali che hanno finalità analoghe a quelle individuate nel presente Avviso.

 

Vedi allegati all’Avviso Pubblico

Assegnato il saldo del contributo 2021 per la stabilizzazione del personale dell’ex ETI

La Direzione centrale della Finanza Locale ha reso noto che con provvedimento del 12 ottobre 2021, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2021 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122.

Il predetto pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Un ulteriore pagamento sarà disposto entro la chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario, prevista, presumibilmente, tra fine novembre e la prima decade di dicembre 2021, nei confronti degli enti che prima di detto termine avranno regolarizzato la propria posizione provvedendo all’invio dei certificati di bilancio e/o del questionario SOSE.

La Direzione, inoltre, rammenta i principali criteri, di seguito indicati, stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, che disciplinano l’attribuzione del contributo in esame:

• le risorse spetteranno agli enti a regime, fin quando rimarranno in essere i rapporti di lavoro con i soggetti ex E.T.I. trasferiti e che il diritto alle stesse verrà meno a seguito dell’interruzione del rapporto di impiego per varie cause;

• anche nell’ipotesi di trasferimento per mobilità volontaria, si determinerà una condizione di interruzione del diritto a percepire le risorse di cui trattasi, che non saranno erogate neanche all’ente di nuova destinazione;

• rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno, a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro.

Otto per mille a diretta gestione statale, presentazione istanze entro il 30 settembre 2021

La domanda di finanziamento per accedere ai contributi otto per mille anno 2021 gestiti direttamente dallo Stato deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2021 utilizzando i modelli allegati al DPR n.76 del 1998.  Possono presentare domanda le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro. La domanda deve essere trasmessa a mezzo Pec, all’indirizzo dedicato: ottopermille.dica@pec.governo.it.
Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per le seguenti categorie: – Fame nel mondo;
– Calamità naturali;
– Conservazione di beni culturali;
– Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.
Anche per l’anno 2021, le istanze riguardanti la categoria “Edilizia scolastica” non potranno essere presentate, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che destina le relative risorse prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
L’assegnazione dei contributi dell’otto per mille è effettuata da apposite commissioni tecniche di valutazione, una per ogni categoria di intervento, cui partecipano anche i rappresentanti dei ministeri direttamente interessati ai temi di cui alle categorie di intervento sopraindicate.

Contributi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, conferma interesse entro il 16 settembre

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 6 settembre 2021, ha pubblicato l’elenco delle opere ammesse al contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per le quali i Comuni beneficiari devono confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Finanza Locale, entro il termine del 16 settembre 2021.
Trattasi dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e smi che mette a disposizione degli enti 350 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 700 milioni di euro per l’anno 2026 e  750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Successivamente, il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018, inserito dall’articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ha previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del citato comma 139. In particolare, le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022; tali risorse, come specificato dal secondo periodo del comma 139-bis, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della citata legge n.145 del 2018.
Il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 sono state già assegnate ai comuni con decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.
Per le risorse stanziate dal citato comma 139-bis, per l’anno 2022, pari a 1.750 milioni di euro, occorre procedere, come previsto dalla stessa norma, allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021 di cui al predetto decreto rettificativo degli allegati 1 e 2 al richiamato decreto del 23 febbraio 2021. Pertanto, i Comuni beneficiari devono confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro il 16 settembre p.v.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
La conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi, sopra specificati, non sarà ritenuta valida. Successivamente si provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo.
Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui dell’articolo 1, comma 143, della citata legge n.145 del 2018, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del richiamato decreto di assegnazione.
Infine si segnala che tutte le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto, non appena saranno formalizzate le norme abilitanti e le relative linee guide verranno fornite agli utili tutte le indicazioni necessarie circa il corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione così come richiesto dall’Unione Europea.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, riparto annualità 2019, 2020 e 2021

Pubblicato in G.U. il DPCM del 22 giugno 2021 concernente la ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse, pari a complessivi 150 milioni di euro, derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono ripartite tra le regioni, secondo le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della richiamata ordinanza n. 780/2021. Le risorse sono destinate al finanziamento delle seguenti azioni:
a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’articolo 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell’allegato 7 è riportato l’elenco di tali comuni comprensivo del valore di “ag”, della data di prima classificazione e dell’eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni non ricompresi nell’elenco dell’allegato 7 o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati.
Per gli adempimenti di monitoraggio delle azioni finanziate con le risorse del citato fondo, si rimanda alle procedure di cui all’art. 18 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici

L’ANAC, con deliberazione n. 468/2021, ha formalizzato le nuove linee guida in merito all’applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013). Con tale provvedimento, l’Autorità intende dare nuove indicazioni di carattere generale per l’applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati che sostituiscono gli orientamenti ad oggi espressi nella delibera 59/2013.
L’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è ora disciplinato dall’art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013. Esso ricomprende, al comma 1, tra i destinatari delle citate disposizioni, tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 26 e 27 anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013). L’obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell’anno solare sia superiore a mille euro. La pubblicazione si può effettuare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti sopra siano già eventualmente pubblicati. Inoltre, è superato l’orientamento ANAC nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Alla mancata pubblicazione di quanto prevede l’art. 26 – sia nell’ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis (id est decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Sistemi di videosorveglianza, entro il 15 ottobre le richieste di ammissione al contributo

Con la circolare dell’11 settembre 2020, prot. n.11001/123/111, il Ministero dell’Interno informa che è posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020). La proroga del termine – originariamente previsto per lo scorso 30 giugno – è disposta da un apposito emendamento all’art. 17 del decreto -legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2020 sono pari a 17 milioni di euro. Il decreto del 27 maggio scorso fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto. Possono essere presentati progetti già proposti per le annualità precedenti e non finanziati ovviamente riportati nella apposita modulistica prevista dal citato decreto del 27 maggio per l’annualità 2020. Come evidenziato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’art. 38, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, ha semplificato gli adempimenti per gli enti locali che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, stabilendo che l’installazione e l’esercizio di tali sistemi è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, proroga dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza

Un emendamento approvato dalla Commissione bilancio al DDL di conversione del DL 34/2020 prevede un’ulteriore proroga di alcuni termini indicati dall’art. 30, comma 14-ter DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), relativo alla stabilizzazione dei contributi, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per gli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni di rispettare i tempi per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati. In particolare, si dispone:

  • la proroga dal 15 luglio al 15 settembre 2020, del termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori;
  • la proroga dal 30 agosto al 15 ottobre 2020, del termine di adozione del decreto ministeriale di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto;
  • la proroga dal 15 novembre al 15 dicembre 2020 del termine entro il quale i comuni beneficiari degli ulteriori contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION