Programma “Mangia plastica”: La graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento

È stata approvata con decreto n. 9 del 27 gennaio 2022 la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del Programma Mangiaplastica. La graduatoria individua i beneficiari del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, pari ad euro 16 milioni.

Al riguardo, si segnala che dal 31 gennaio è stato riaperto lo sportello del Programma Sperimentale Mangiaplastica a cui i Comuni potranno presentare domanda di contributo per l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare.
Il programma Mangiaplastica finanzia ai Comuni l’acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti.
In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di:
– 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media;
– 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.
La dotazione stanziata per il 2022 è di 5 milioni di euro. La misura prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.
I Comuni possono presentare le richieste di contributo fino al 31 marzo 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Le richieste sono valutate, secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, in base all’ordine cronologico di presentazione. Il beneficio sarà corrisposto ai comuni ritenuti ammissibili fino a esaurimento dei fondi disponibili per l’anno 2022.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo 2022 per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva: Presentazione domande entro il 15 marzo 2022

Con comunicato del 1° febbraio 2022, la Direzione Centrale della Finanza locale rende noto che con Decreto del Ministero dell’interno in data 1° febbraio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di certificazione per la presentazione della richiesta per l’attribuzione di un contributo, annualità 2022, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nel limite di 320 milioni di euro, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche ed integrazioni (vedi anche l’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234).

La richiesta da parte degli enti locali deve essere comunicata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022, a pena di decadenza, come previsto comma 53-bis del citato articolo 1 della legge n.160 del 2019, introdotto dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Riparto contributi anno 2020 a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare

È stata pubblicata in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2022 la delibera 22 dicembre 2021 del CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), con la quale sono ripartiti i contributi previsti per l’anno 2020 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni), per complessivi 13.759.392,93 euro.

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della delibera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo ai Comuni con meno di 1000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che, in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato perfezionato il 18 gennaio 2022 il decreto del Ministro dell’interno che attribuisce ai 1.996 comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (vedi elenco), il contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022, per un importo complessivo pari a 168 milioni di euro.

Il contributo viene attribuito a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 84.168,33 euro.

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari:
– per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
– per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assegnazione ai Comuni di contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano

È stato firmato il Decreto 14 gennaio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno recante: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”.

Il provvedimento è previsto dall’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato nelle seguenti misure:
– ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.

Il contributo per l’anno 2023 è stato assegnato ai comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022.
Si ricorda che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali.

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari:
– per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
– per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio

La Direzione centrale della Finanza locale, con comunicato del 10 gennaio 2022, informa che con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022, a pena di decadenza.
L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

 Decreto 8 gennaio 2022
 Decreto 8 gennaio 2022 – Modello istanza
 Decreto 8 gennaio 2022 – Manuale Utente Linee di finanziamento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasferimento fondi ai Comuni per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico

È stato pubblicato in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2022 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 novembre 2021 che definisce i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative degli stessi delle risorse per l’anno 2021, pari a 150 milioni di euro, nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l’anno 2019, per i servizi aggiuntivi connessi all’emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Le maggiori spese sostenute possono essere riferite all’anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all’anno scolastico 2021-2022. Restano escluse le spese sostenute già oggetto di certificazione COVID-19 per l’anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021
Le fasi procedimentali, unitamente alle modalità di presentazione delle domande, saranno disciplinate con apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi ai comuni: 150 milioni per 190 enti della Regione Siciliana, altri 150 a capoluoghi di città metropolitane

Sono consultabili online sul sito del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, area Finanza locale, i dati sul riparto delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 , convertito con la legge 17 dicembre 2021, n.215 , sulle quali la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha raggiunto nella seduta del 16 dicembre scorso le seguenti intese:

  • intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo al riparto tra 190 comuni della Regione Siciliana del contributo di 150 milioni di euro, da destinare alla riduzione del disavanzo e per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle rispettive entrate. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in 4 fasce, a ciascuna delle quali viene assegnata una misura percentuale del contributo. All’interno di ogni singola fascia, il contributo che spetta a ciascun comune è individuato in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;
  • intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene attribuito ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021, da ripartire in proporzione all’entità del disavanzo, al netto dei contributi già assegnati in base a determinate disposizioni di legge. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana destinatari dei contributi sono Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino;
  • intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il ristoro ai comuni delle minori entrate, per l’anno 2021, derivanti dai mancati introiti dovuti all’esonero dal pagamento da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni del canone unico patrimoniale per l’utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento a circhi equestri e spettacolo viaggiante. Viene disposta la ripartizione parziale di circa 3,27 milioni di euro fra 997 Comuni.

 

Utilizzo contributi per messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 17 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle risorse relative ai contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, commi 139 e ss., L. n.145/2018) e alle opere pubbliche per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (art.1, commi 29 ss., L. n.160/2019) a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La nota ricorda che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR. Con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”.

Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno.

Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1 co. 29 e ss., L. n.160/2019, sono tenuti al rispetto delle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Anno 2021 – Risorse 2022. Scorrimento della graduatoria

Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet il comunicato del 15 dicembre 2021 relativo alle risorse dedicate all’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Il Ministero ricorda che il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 è stato già assegnato ai comuni con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.
Con Comunicato del Dipartimento di Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021 sono stati individuati gli enti beneficiari del contributo in esame, come previsto dalla succitata normativa.
Si è proceduto, poi, con decreto dell’8 novembre 2021 a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale, allo scorrimento della graduatoria predisposta con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021, per contributi pari a euro 1.696.722.093,37.
Stante il non completo utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2022 a valere sulla graduatoria dell’anno 2021, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria per il residuo delle risorse disponibili attraverso la procedura prevista dal richiamato comma 139-bis della legge n.145 del 2018.
A tal proposito, nell’allegato alla presente nota, sono stati individuati gli enti potenziali beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse al contributo con una comunicazione da inviare al Ministero dell’interno.
Il termine ultimo entro il quale inviare la conferma di interesse al contributo è fissato alle 23:59 del 27 dicembre 2021.
La conferma di interesse al contributo che i Comuni devono inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, modalità quest’ultima, già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
La mancata conferma di interesse al contributo con le modalità predette entro il termine delle 23:59 del 27 dicembre 2021, comporta l’esclusione di codesto ente dall’assegnazione del contributo.
Si ritiene opportuno sottolineare che deve essere prestata particolare attenzione ai firmatari della conferma di interesse al contributo i quali devono essere censiti nell’anagrafica dei firmatari del citato Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”).
La non conferma di interesse al contributo, espressa e/o tacita (ad es. per mancato accesso al suddetto Sistema) costituisce motivo di esclusione dall’assegnazione del contributo stesso.
Si segnala, infine, che i contributi relativi alla graduatoria del 2021, pari a 3.660 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Elenco opere ammesse a scorrimento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION