Ministero interno: Manuale utente della procedura per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL (contributi straordinari)

Come noto, l’articolo 158 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) dispone l’obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Nel caso in cui il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

A tal riguardo, il Ministero dell’interno ha diffuso il Manuale utente della procedura per la trasmissione delle certificazioni (ex TBEL) della Finanza Locale per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL.

 

La redazione PERK SOLUTION

Seduta Conferenza Stato-città. Intesa presentazione schemi di decreto per contributi straordinari a favore degli enti locali

Sella seduta della Conferenza Stato città svoltasi oggi, presieduta dal Sottosegretario Scalfarotto, l’ANCI E l’UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell’ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Con il provvedimento viene ripartito l’ulteriore incremento, disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, per un importo di 400 milioni di euro – di cui 350 da destinare ai comuni e 50 da destinare alle città metropolitane e alle province – del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Nella stessa seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto della quota restante per l’anno 2021 e della quota per l’anno 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU e della tassa sui rifiuti per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Con il provvedimento in esame vengono ripartite le seguenti risorse:
– quota residua per l’anno 2021, pari a 3.241.767,16 euro, in proporzione alle somme già attribuite per lo stesso anno 2021;
– quota per l’anno 2022, pari a complessivi 15 milioni di euro, in proporzione alle somme già attribuite per l’anno 2021.

Infine, è stata espressa l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta RC Auto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION