Certificazione richiesta contributo per spese da sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali

Il Ministero dell’Interno rammenta che i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2022, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge del 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 60, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n.135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.12 ed infine modificato dall’articolo 877 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno del 25 novembre 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la certificazione:

  • per la richiesta per l’anno 2021, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 22 dicembre 2020 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2021 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2021), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2019, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • per correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.
    La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2021, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it, riportando il numero telefonico dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quantificazione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2021

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 novembre 2021, informa che è stato quantificato il contributo erariale da assegnare alle unioni di comuni e/o comunità montane per la gestione dei servizi gestiti in forma associata nell’anno 2021. Il riparto è stato effettuato sulla base delle certificazioni telematiche prodotte dai predetti enti, come previsto dal D.M. 1° ottobre 2004, di modifica ed integrazioni del D.M. 1° settembre 2000, n.318. Il modello di certificazione è stato approvato con decreto del Ministero dell’interno in data 11 maggio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie generale n.118 del 19 maggio 2021).  I provvedimenti di pagamento sono in corso di emanazione.

Gli importi spettanti sono visualizzabili nei prospetti allegati:

Associazionismo 2021
Associazionismo 2021- Sevizi di competenza statale

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Videosorveglianza, presentazione richiesta contributo entro il 10 dicembre 2021

ANCI informa che è stata trasmessa a tutti i Sindaci la circolare del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021 con la quale si dirama lo schema di Patto per la sicurezza urbana dedicato ai sistemi di videosorveglianza e relativo alla concessione di contributi con scadenza 10 dicembre 2021 ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre u.s. Le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2021 sono pari a 27 milioni di euro.

I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto. Il decreto fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, tra le condizioni di ammissibilità, si prevede che il tracciato di progetto dell’impianto non si sovrapponga con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non è comunque ammesso il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati

Piccole opere pubbliche, prorogato al 15 ottobre il termine di avvio lavori

È stato pubblicato in G.U. n. 217 del 10 settembre 2021 il decreto legge n. 121/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, c.d. Decreto Infrastrutture.

L’art. 13, rubricato “Misure di agevolazioni per i comuni”, proroga al 15 ottobre 2021 il termine entro il quale i Comuni sono tenuto ad iniziare i lavori, previsti dall’art. 1, comma 32 della legge n. 160/2019. La proroga arriva dopo una precisa richiesta dell’Anci, tramite il segretario generale, che aveva sollevato il problema al capo di gabinetto del ministero dell’Interno.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (termine ora prorogato al 15 ottobre 2021). I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION 

Piccole opere pubbliche, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 novembre del termine di avvio lavori

Il Segretario Nazionale dell’ANCI ha inviato, al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, una richiesta di proroga al 30 novembre 2021 del termine per avviare i lavori delle piccole opere pubbliche finanziate in virtù dell’articolo 1 comma 32 della Legge 160/2019. 

Nella missiva, il Segretario segnala le difficoltà riscontrate da numerosi Comune impossibilitati a rispettare l’attuale scadenza del 15 settembre; e questo per il contesto caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all’emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile. Da qui la richiesta urgente di proroga per scongiurare il rischio di perdere i preziosi finanziamenti, necessari invece ai Comuni per effettuare le piccole opere locali.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno.

Si ricorda che per l’anno 2020, l’ art. 51, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha disposto la proroga al 15 novembre del termine entro il quale iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, riammessi comuni esclusi

Con decreto del 25 agosto 2021, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha rettificato gli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021 di assegnazione dei contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, di cui ai commi 139 e segg. dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai fini della riammissione di alcuni Comuni esclusi erroneamente dalla procedura di assegnazione. Inoltre, è previsto che agli enti assegnatari dei contributi di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 – bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elezioni 2021, Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici

Con la Circolare n. 43/2021 del 19/07/2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il Decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 23- bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021.
Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:
• Numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
• Numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.
Per quanto riguarda il numero di sezione trasferite il peso assegnato a tale parametro è di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.
Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500
Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo pari a euro 30.200. (30*15/7850 -70*550/26.500 = 0,057+1 ,453= 1, 51 O- 2.000.000*1, 51 0%).
Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l’importo del contributo concedibile. Il contributo sarà erogato previa attestazione dell’avvenuto trasferimento dei seggi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Presentazione istanze per richiesta contributi in progetti di rigenerazione urbana

Il Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 4 giugno 2021, in riferimento alla presentazione delle istanze per la richiesta dei contributi in progetti di rigenerazione urbana di cui al decreto del 2 aprile 2021, nel rilevare le numerose segnalazioni ricevute sull’impossibilità di presentare l’istanza in oggetto da parte dei Comuni che hanno generato o modificato i CUP nell’imminenza della scadenza odierna, comunica che gli enti che abbiano correttamente generato o modificato i citati codici, entro la data del 4 Giugno 2021, potranno perfezionare l’istanza di finanziamento fino alle ore 23.59 del prossimo 9 giugno.
Il sistema sarà in particolare disponibile da domenica 6 giugno dalle ore 8 fino alle 20, mentre mercoledì il servizio sarà esteso fino alle 23.59. I CUP generati o modificati successivamente al 4 giugno non potranno essere presi in considerazione, così come i codici non corretti o non rientranti nelle categorie previste.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la messa in sicurezza anno 2021, entro il 31 marzo 2021 la certificazione del PUA e del PEBA

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (vedi notizia del 23 febbraio scorso), sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il Ministero dell’Interno, con apposita comunicazione inviata agli enti destinatari del contributo, segnala che l’art. 2, comma 2 del citato Dm, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 141 della legge n. 145/2018, ha stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PUBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento.
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo assegnato sarà rideterminato e le eventuali risorse liberate saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. La predetta certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il sistema certificazioni enti locali (TBEL), accessibile dal sito internet della Direzione della Finanza Locale. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 31 maggio 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 74 del 26 marzo 2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2021 che approva le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2021, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2020, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius distacco per motivi sindacali. L’espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell’art. 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all’istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all’art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell’anno 2020, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica (accedendo all’area riservata del Sistema certificazioni enti locali – TBEL, altri certificati – dal sito web della Direzione centrale della finanza locale), avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell’ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 12 aprile 2021 e fino alle ore 14,00 del 31 maggio 2021. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION