Sistema Raee, al via il nuovo bando per l’erogazione di contributi economici

L’ANCI rende noto che è stato pubblicato il nuovo bando RAEE finalizzato all’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi Collettivi. Il nuovo Bando 2021 si articola in tre misure. Una misura finanzierà opere presso il Centro di Raccolta e acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta stesso; una seconda misura è finalizzata alla realizzazione di progetti di comunicazione locale sui RAEE, e alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio; un’ulteriore misura è volta alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale del CdC RAEE. Ogni sottoscrittore potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo e per una sola misura.
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it dal 7 giugno 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30 luglio 2021, con oggetto “Candidatura Bando RAEE 7 giugno 2021 ANCI – CdC RAEE”. Il modello di domanda e l’allegato 1 dovranno essere presentati compilando esclusivamente i modelli pdf editabili disponibili sul sito Anci e del CdC RAEE (www.cdcraee.it) ed inviati – sempre a mezzo pec – unitamente alla ulteriore documentazione prevista. Non è permesso inviare documentazione tramite più invii pec. Ai fini della partecipazione al bando, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della documentazione inviata cronologicamente per prima. Le pec inviate successivamente non saranno prese in considerazione. Tutte le informazioni utili, il testo ufficiale, le faq e i modelli di domanda e l’allegato 1 nelle versioni di pdf editabili sono disponibili unicamente sui portali web di Anci e del Centro di Coordinamento RAEE.
La segreteria tecnica del bando ANCI-CdC RAEE è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 ai numeri 06 68009298- 68009257, all’indirizzo e-mail info@raee.anci.it e PEC segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it.Bando Raee

FAQ bando
Fac-simile Allegato 1
Fac-simile Modello domanda misura A
Fac-simile Modello domanda misura B
Fac-simile Modello domanda misura C

Il contributo erogato dal Comune all’impresa locale sconta la ritenuta d’acconto del 4%

I contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID19, assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sono da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tali contributi non possono essere equiparati, ai fini fiscali, al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL n. 34/2020, escluso dalla formazione della base imponibile, ai fini IRES e IRAP. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 del 21 ottobre 2020.
L’Agenzia ha ricordato che il contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 del DL n. 34/2020, per sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il medesimo trattamento non può, però, essere applicato ad altre fattispecie in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi. Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta. Nel caso di specie, il contributo deliberato dal Comune istante è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Pertanto, detto contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese. In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION