58 milioni di euro a favore dei Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 maggio scorso, ha approvato il decreto-legge “Energia e investimenti”. In tale ambito, è stata, tra l’altro, introdotta la disposizione, proposta dal Ministero dell’interno, che prevede, in favore dei Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina in strutture autorizzate o accreditate o che sostengono gli oneri connessi al loro affidamento familiare, un rimborso pro capite-pro die fino ad un massimo di 100 euro.

Il contributo in questione sarà erogato a cura del Commissario delegato per il coordinamento delle attività di assistenza nei confronti dei minori provenienti dall’Ucraina, prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Tale misura, finanziata per l’anno 2022 per un importo di oltre 58.000.000 di euro, tiene conto delle pressanti esigenze evidenziate da ANCI, connesse ai costi sostenuti dai Comuni per l’erogazione dei servizi sociali necessari, consentendo di garantire in favore di tali minori un adeguato livello di prestazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Le istruzioni operative del ministero del Lavoro per l’accesso ai contributo per i servizi sociali

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota 938 del 4 febbraio 2022 ha fornito le istruzioni operative e gli strumenti di supporto ai fini dell’accesso al contributo economico finalizzato al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio per il 2021) a valere sul Fondo Povertà. Le disposizioni, com’è noto, sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) del territorio nazionale.

Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà
inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ordine alla compilazione del prospetto si specifica che:

  • i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2021) e la previsione relativa all’anno corrente (2022). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file excel riferiti alle annualità 2021 e 2022 allegati alle istruzioni;
  • gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

Allegati:

 

 

Contributi ai Comuni per Infrastrutture sociali: proroga termini avvio lavori

Il Dipartimento per le politiche di coesione, nelle more della conclusione dell’iter di perfezionamento del nuovo DPCM, ha reso noti i nuovi termini per l’avvio dei lavori approvati dalla Conferenza stato-città lo scorso 18 novembre e fortemente richiesti dall’ANCI, ai fini dell’accesso ai contributi per investimenti in infrastrutture sociali assegnati con DPCM 17 luglio 2020 in base a quanto previsto dai commi 311 e 312 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Si ricorda che le risorse disponibili ammontano a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e sono destinate ai Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I nuovi termini sono pertanto i seguenti:

  • 31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020;
  • 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021;
  • 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 (anziché 30 settembre di ciascun anno).

Contributi ai Comuni per sedi di seggio alternative alle scuole

Con la Circolare n. 25/2021, il Viminale invita le Prefettura a sensibilizzare i sindaci sulla necessità di svolgere ogni opportuno intervento per individuare già in occasione delle prossime tornate elettorali, il maggior numero di immobili come sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, allo scopo di evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, tenuto anche conto delle gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Circolare ricorda che l’art. 23-bis del DL 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto, al comma 1, che in considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l’attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano le sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. I criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. A tal fine, i Comuni, entro il predetto termine del 15 luglio 2021, dovranno individuare e comunicare alle Prefetture le sedi extrascolastiche da adibire a seggi elettorali, indicando:
– la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria ubicazione;
– il numero dei seggi trasferiti;
– la cifra complessiva degli studenti la cui attività didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti;
-l’ubicazione delle nuove sedi (che potrebbero anche essere nell’ambito dello stesso istituto scolastico, ad es. palestre, consentendo comunque di non interrompere le attività didattiche);
– la quantificazione degli oneri necessari alloro adeguamento.

Autore: La redazione PERK SOLUTION