TPL, pubblicato il decreto ministeriale su modalità rimborso IVA per gestione contratti di servizio

Nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 30 gennaio è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Interno con cui si dà notizia dell’avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale 15 gennaio 2025 che approva le modalità di certificazione per la richiesta del contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Si sottolinea che gli enti locali beneficiari del contributo in oggetto, ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia, sono:

  • Unioni di comuni
  • Consorzi tra enti locali
  • Comunità montane
  • Province della Regione Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari

La certificazione, presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali, accessibile mediante il seguente link, dovrà essere compilata in modalità informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato ivi disponibile.
Il decreto definisce i seguenti termini di presentazione per la validità della comunicazione:

  • Modello B (Preventivo 2025) – A partire dal 31 gennaio 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 28 febbraio 2025
  • Modello B1 (Consuntivo 2024) – A decorrere dal 31 marzo 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 30 aprile 2025

La richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale. Gli enti che avessero necessità di modificare i dati già trasmessi potranno inoltrare una nuova certificazione – dopo aver annullato quella precedente – nel rispetto delle modalità e dei termini definiti dal decreto (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sull’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sull’adeguamento dei contratti di servizio di gestione dei rifiuti allo schema tipo di ARERA, che si propone di fornire una sintesi dei nuovi obblighi che gravano sugli enti affidanti del servizio di gestione dei rifiuti e sui gestori del servizio, sia esso fornito in forma integrata, o nei singoli servizi che lo compongono.

Con la deliberazione n.385 del 2023, l’ARERA ha diffuso lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da contenuti minimi essenziali che dovranno essere recepiti sia nei contratti in essere che in quelli nuovi, con il proposito di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all’interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall’Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all’adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF).

La nota Ifel rappresenta la posizione dei Comuni in qualità di enti che affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ordine alle attività che dovranno essere implementate nel rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie che discendono dalla delibera n.385 in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Lo schema tipo di contratto di servizio, previsto periodo per l’adeguamento

L’ARERA, con la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani. 

Il provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l’autonomia contrattuale dell’Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all’uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l’altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.

Di conseguenza, risulta necessario prevedere l’adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell’efficacia  eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17. I contratti di servizio devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani

L’ARERA ha pubblicato il documento di consultazione 643/2022/R/RIF, che si inquadra nell’ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio avviato con la delibera 362/2021/R/RIF, illustrandone gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti che si intendono seguire per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio, rinviando ulteriori elementi di dettaglio e approfondimento ad un successivo documento per la consultazione che verrà predisposto anche alla luce dei contributi che perverranno in ordine agli orientamenti presentati.

In particolare, al fine di favorire omogeneità a livello nazionale nella disciplina dei rapporti tra enti affidanti e gestori, l’Autorità è orientata a:
• predisporre un unico schema tipo di contratto di servizio imperniato sul modello di gestione integrata e strutturato secondo un approccio modulare che lo renda applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche agli affidamenti di singole fasi del servizio;
• prevedere che tale schema sia obbligatorio per tutte le gestioni, indipendentemente dalla forma gestionale prescelta (esternalizzazione o autoproduzione), dalla tipologia di contratto (appalto o concessione) utilizzato per l’erogazione del servizio agli utenti e dalla natura dell’ente affidante (Ente di governo o Comune);
• ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione dello schema tipo di contratto di servizio tutti i soggetti che si configurano, in forza di un affidamento ricevuto dalla competente autorità amministrativa locale, come gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani ovvero di uno o più dei servizi che lo costituiscono, escludendo dall’ambito soggettivo del definendo schema tipo di contratto di servizio i soggetti che si configurano come meri prestatori d’opera.

I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il 10 gennaio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION