Nota IFEL sull’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sull’adeguamento dei contratti di servizio di gestione dei rifiuti allo schema tipo di ARERA, che si propone di fornire una sintesi dei nuovi obblighi che gravano sugli enti affidanti del servizio di gestione dei rifiuti e sui gestori del servizio, sia esso fornito in forma integrata, o nei singoli servizi che lo compongono.

Con la deliberazione n.385 del 2023, l’ARERA ha diffuso lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da contenuti minimi essenziali che dovranno essere recepiti sia nei contratti in essere che in quelli nuovi, con il proposito di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all’interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall’Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all’adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF).

La nota Ifel rappresenta la posizione dei Comuni in qualità di enti che affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ordine alle attività che dovranno essere implementate nel rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie che discendono dalla delibera n.385 in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Lo schema tipo di contratto di servizio, previsto periodo per l’adeguamento

L’ARERA, con la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani. 

Il provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l’autonomia contrattuale dell’Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all’uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l’altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.

Di conseguenza, risulta necessario prevedere l’adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell’efficacia  eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17. I contratti di servizio devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani

L’ARERA ha pubblicato il documento di consultazione 643/2022/R/RIF, che si inquadra nell’ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio avviato con la delibera 362/2021/R/RIF, illustrandone gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti che si intendono seguire per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio, rinviando ulteriori elementi di dettaglio e approfondimento ad un successivo documento per la consultazione che verrà predisposto anche alla luce dei contributi che perverranno in ordine agli orientamenti presentati.

In particolare, al fine di favorire omogeneità a livello nazionale nella disciplina dei rapporti tra enti affidanti e gestori, l’Autorità è orientata a:
• predisporre un unico schema tipo di contratto di servizio imperniato sul modello di gestione integrata e strutturato secondo un approccio modulare che lo renda applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche agli affidamenti di singole fasi del servizio;
• prevedere che tale schema sia obbligatorio per tutte le gestioni, indipendentemente dalla forma gestionale prescelta (esternalizzazione o autoproduzione), dalla tipologia di contratto (appalto o concessione) utilizzato per l’erogazione del servizio agli utenti e dalla natura dell’ente affidante (Ente di governo o Comune);
• ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione dello schema tipo di contratto di servizio tutti i soggetti che si configurano, in forza di un affidamento ricevuto dalla competente autorità amministrativa locale, come gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani ovvero di uno o più dei servizi che lo costituiscono, escludendo dall’ambito soggettivo del definendo schema tipo di contratto di servizio i soggetti che si configurano come meri prestatori d’opera.

I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il 10 gennaio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION